La Legge di Stabilità n. 147 del 2013 ha introdotto la mini sanatoria delle cartelle esattoriali in relazione ai ruoli emessi da Uffici Statali, Agenzie Fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione alle Agenzie competenti territoriali fino al 31 ottobre 2013 (sono esclusi gli importi iscritti a ruolo provenienti dall’Inps e dall’Inail). I debitori possono estinguere il debito con il pagamento della somma pari all’intero importo in origine iscritto a ruolo, oppure quello residuo, fatta esclusione degli interessi di mora e alla ritardata iscrizione a ruolo. Sono dovuti invece l’aggio di riscossione e le eventuali spese per procedure esecutive o cautelari attivate dall’agente. Nel dettaglio le fasi da seguire per usufruire della sanatoria sono le seguenti:
L’estratto di ruolo e verifica degli atti sanabili – Per comprendere se è possibile aderire alla mini-sanatoria in base alla propria posizione debitoria, i contribuenti interessati dovranno visionare (con la consultazione online o recandosi direttamente agli sportelli dell'agente della riscossione) il proprio estratto di ruolo ossia gli importi iscritti a ruolo e le somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi affidati a Equitalia per la riscossione entro il 31 ottobre 2013, emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni. In caso di dubbio, è sempre opportuno chiedere chiarimenti all'agente della riscossione.
Gli importi da pagare e le modalità di versamento – Nel calcolo delle somme dovute per aderire alla sanatoria, i contribuenti dovranno individuare gli importi (anche residui) ancora dovuti – tra cui figurano, per esempio, imposte, sanzioni e aggio della riscossione – in base alla cartella di pagamento e/o all'avviso di accertamento esecutivo che si vuole rottamare e sottrarre la componente attribuibile a interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo. Dovranno effettuare il pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione, senza chance di rateazione, entro il prossimo 28 febbraio direttamente presso l'agente della riscossione.
L’attesa dell’esito – Dopo il pagamento entro il 28 febbraio, i contribuenti che hanno aderito alla mini-sanatoria dovranno attendere l'invio, da parte dell'agente della riscossione, di una comunicazione di avvenuta estinzione del proprio debito entro il prossimo 30 giugno. Tale comunicazione sarà spedita con posta ordinaria e attesterà il buon esito della procedura eseguita e il discarico delle somme.
Dott.ssa Emanuela Baroni // CDL