Lavoro precario, le novità dall'Ispettorato del lavoro - Tuttoggi.info

Lavoro precario, le novità dall’Ispettorato del lavoro

Redazione

Lavoro precario, le novità dall’Ispettorato del lavoro

Il punto sulla circolare nell'incontro promosso dai Giovani consulenti del lavoro di Perugia
Ven, 24/05/2019 - 19:27

Condividi su:


Tra le novità introdotte dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare numero 3 del 2019, a seguito dell’entrata in vigore del decreto dignità, e in virtù della quale l’agenzia fornisce al proprio personale ispettivo specifiche indicazioni operative, due sono gli aspetti di maggior evidenza: la contestazione del reato di somministrazione fraudolenta anche alle agenzie di lavoro autorizzate ed il cumulo dell’ammenda con la sanzione prevista in caso di appalto illecito.

Un altro aspetto della nuova normativa riguarda anche la modifica dell’articolo 19 comma 1 del d.lgs. 81/2015, che prevede che la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato ‘a-causale’ possa avvenire solo ed esclusivamente per un periodo di durata non superiore ai 12 mesi.

Di queste tematiche hanno discusso nella sede dell’Associazione giovani consulenti del lavoro di Perugia, Marco Baldelli e Cesare Capano, in rappresentanza dell’associazione, e l’ispettore del lavoro Andrea Seppoloni. “Il quadro punitivo complessivo subisce un apprezzabile aggravamento della posizione dei trasgressori – hanno sottolineato durante l’incontro i consulenti del lavoro Baldelli e Capano–. Il punto di partenza della disamina non può che essere la definizione del perimetro di liceità all’interno del quale è consentito agli operatori economici di muoversi, vale a dire la definizione del cosiddetto appalto genuino che può essere definito tale quando l’appaltatore non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore, che impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell’opera o del servizio pattuito. Le conseguenze di configurazione del reato penale in capo al titolare o all’amministratore si presentano, dunque, quando l’appalto si sostanzia nella mera fornitura di manodopera e non in un’attività di vera e propria impresa”.

I criteri che contraddistinguono e legittimano l’‘appalto genuino’ sono quindi l’organizzazione di mezzi, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto; l’esercizio, da parte dell’appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto; l’assunzione, da parte dell’appaltatore, del rischio d’impresa. “La legge ha reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta – ha ricordato l’ispettore Seppoloni –, che si realizza quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. In tal caso, le conseguenze a carico dei contravventori saranno evidentemente più gravi. Difatti per questa violazione il legislatore ha previsto, in aggiunta alle sanzioni contemplate per la fattispecie dell’appalto illecito, l’ulteriore pena dell’ammenda di venti euro per ogni lavoratore impiegato e per ogni giorno di lavoro”.

“Per quanto riguarda invece il contratto a tempo determinato si riduce a 24 mesi – hanno evidenziato Baldelli e Capano – contro i precedenti 36 mesi previsti dal Jobs Act. Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi solo in presenza di determinate causali: esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività, ragioni sostitutive ed esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria”.

In caso di stipulazione di un contratto superiore ai 12 mesi, in assenza di una delle causali giustificatrici, dunque, il contratto si trasforma in un contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi. Vale comunque l’‘exit strategy’ che consente alla contrattazione collettiva, anche aziendale, di derogare al limite massimo dei 24 mesi. Tale limite massimo può essere derogato anche con la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Il numero massimo delle proroghe passa così da 5 a 4 nell’arco dei 24 mesi. Le nuove ragioni giustificatrici di proroghe e rinnovi, inoltre, non trovano applicazione per le attività stagionali, per il personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale e per altre casistiche previste dall’art.29 del d.lgs. 81/2015, nonché alle ‘start-up innovative’ previste dall’art.25 della legge n.221/2012 per il periodo di quattro anni dalla loro costituzione o per il ‘riproporzionamento’ di tale periodo previsto dalla stessa norma per le società già costituite.

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicità
ABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"

Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"

    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!