Confermato il credito d’imposta sugli incrementi pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 fino31 dicembre 2017. Dopo mesi di discussioni, modifiche e aggiustamenti ecco finalmente come funziona il bonus pubblicità sui mezzi i informazione, per il 2017:
Apertura ai giornali online e agli enti non commerciali
Mentre la Camera dei deputati è in procinto di convertire in legge il decreto fiscale collegato alla manovra 2017 (DL 148/2017) con le modifiche apportate al Senato che hanno introdotto le testate online, a pieno titolo, fra i mezzi autorizzati a ricevere pubblicità e gli enti non commerciali tra i fruitori del credito d’imposta, l’attenzione degli operatori commerciali e degli editori si sposta sul decreto attuativo che dovrà essere emanato dalla Presidenza del Consiglio.
Precisiamo subito che, a fronte di errate indicazioni provenienti da alcuni organi di stampa, si definisce “stampa periodica, anche online” solo quelle testate online che risultino essere iscritte al Registro Stampa del Tribunale civile di competenza, e/o al ROC, e il cui direttore responsabile sia iscritto all’Ordine dei giornalisti, come prescritto dalla L.198/2016. Quindi, non blog, social ed altro, che sono solo manifestazione di un pensiero, ma solo testate giornalistiche a tutti gli effetti ed oneri.
Entità del Fondo
Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, che costituisce tetto di spesa.
Ai fini della prima applicazione una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all’annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
Soggetti beneficiari
Sono i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e (in virtù della modifica introdotta al Senato) gli enti non commerciali.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% per le microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
Tale percentuale, però, non è tassativa, poiché lo stanziamento statale è limite di spesa e, quindi, in caso di incapienza, si procederà a riparto proporzionale.
Investimenti ammissibili
Gli investimenti incrementali (superiori all’1% dei pregressi investimenti) sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati su carta o in formato digitale, e sulle radio e TV locali.
Sono escluse le spese per televendite o pubblicità di pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o chat-line a sovraprezzo.
Per le imprese e i lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno o che non abbiano effettuato tale pubblicità nell’anno precedente, è considerato incrementale l’intero importo.
Limiti e condizioni
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale e comunitaria. E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art.17 del DL.vo 241/1997, nella misura indicata dal provvedimento con il quale viene determinato l’importo spettante.
Ai fini dell’utilizzo, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e indicato nella dichiarazione dei redditi.
Procedura di accesso
Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 marzo, i soggetti interessati presentano apposita domanda per mezzo dell’Agenzia delle entrate (occorrerà un provvedimento ad hoc), contenente: gli elementi identificativi dell’impresa; il costo complessivo degli investimenti effettuati; la misura percentuale dell’incremento; e l’ammontare del credito d’imposta richiesto.
Controlli e revoca
La Presidenza del Consiglio effettuerà controlli a campione sulla basa dei dati forniti dall’Agenzia. Il credito è revocato in caso di insussistenza di uno solo dei requisiti richiesti o nel caso la documentazione presentata risulti falsa o non veritiera e si procederà al recupero di quanto indebitamente fruito.
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Gli editori USPI sono a disposizione degli investitori per ogni chiarimento necessario.