Terreno da agricolo a edificabile a Madonna di Lugo, il Tar: pratica da rivotare dopo 4 anni - Tuttoggi.info

Terreno da agricolo a edificabile a Madonna di Lugo, il Tar: pratica da rivotare dopo 4 anni

Sara Fratepietro

Terreno da agricolo a edificabile a Madonna di Lugo, il Tar: pratica da rivotare dopo 4 anni

Tar dell'Umbria respinge ricorsi sulla variante al Prg di Spoleto, ma considera non valida una bocciatura del 2020: osservazione da rivotare
Gio, 07/11/2024 - 13:08

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La variante in riduzione del Piano regolatore generale del Comune di Spoleto nel marzo 2020 aveva portato a ridurre oltre 1 milione di metri quadrati l’edificabilità potenziale nel territorio comunale. Ben 230 erano state le osservazioni dei privati cittadini che erano state presentate, oggetto dell’analisi del Consiglio comunale di allora. Erano servite 6 sedute – tra il febbraio e il marzo di quattro anni fa, sotto la Giunta de Augustinis – per vagliarle una per una, accogliendone più della metà e respingendone 97. Tra quelle non accolte, però, ce n’era stata una che aveva fatto discutere molto (la seduta era del 17 febbraio 2020): la trasformazione di un’area di 12mila mq da agricola ad edificabile a Madonna di Lugo, nei pressi del cosiddetto fosso dei Longobardi, tra l’Eurospin e via della Fratellanza Scout. E che ha portato ad un ricorso al Tar dell’Umbria.

Gli uffici comunali e la commissione consiliare competente avevano infatti all’epoca espresso voto favorevole alla pratica, ma dopo le forti critiche degli allora consiglieri Gianmarco Profili di Alleanza Civica e Stefano Lisci del Pd (all’epoca entrambi all’opposizione anche se su due schieramenti opposti) tutto il consiglio comunale si era astenuto dalla votazione. Con l’osservazione che era stata dichiarata come non accolta. Dopo 4 anni e mezzo, però, il Tar dell’Umbria ha stabilito che quella votazione è da rifare. Perché pur essendosi astenuti tutti, questo non significava aver dato un parere contrario; piuttosto sarebbe stata da riproporre successivamente.

Nonostante dei 19 consiglieri comunali di allora soltanto 4 sotto attuali amministratori (i due consiglieri di minoranza Maria Elena Bececco e Profili e gli attuali assessori Luigina Renzi e Lisci), il consiglio comunale infatti dovrà tornare ad esprimersi su quella pratica. Visto l’orientamento politico della maggioranza, particolarmente attento al consumo di suolo, è probabile che l’osservazione che chiedeva di trasformare in edificabile un’area a Madonna di Lugo verrà comunque non accolta e dunque non cambierà nulla.

Tar boccia nel merito i ricorsi, Comune Spoleto: iter corretto

Al di là della votazione da reiterare disposta dal Tar, i giudici hanno comunque bocciato nel merito il ricorso, così come altri analoghi, sancendo la validità della variante al Piano regolatore. Come evidenzia in una nota di soddisfazione anche il Comune di Spoleto: “Corretto l’iter procedurale seguito per l’approvazione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Spoleto”.

Innanzitutto – evidenzia il Comune – il TAR Umbria ha sancito l’indipendenza della variante al PRG – Parte Strutturale, approvata dal Consiglio comunale con la delibera n. 9 del 4 febbraio 2021, rispetto la sentenza con cui la Corte Costituzionale, nel luglio 2023, ha dichiarato incostituzionale l’art. 22 comma 2 della legge regionale n. 5 del 2014, ossia la norma regionale che consentiva ai comuni di rilasciare il parere di compatibilità sismica dopo l’avvenuta approvazione con valore di conferma retroattiva del PRG.

La questione della sentenza della Corte costituzionale, ha spiegato infatti il TAR Umbria (estensore Daniela Carrarelli, presidente Pierfrancesco Ungari) “esula dall’oggetto del presente giudizio, che verte su un autonomo procedimento di variante, adottato nel rispetto del dettato dell’art. 89 d.P.R. n. 380 del 2001 con il previo parere sismico rilasciato dai competenti uffici della Regione Umbria. Difatti, il PRG di Spoleto è estraneo al perimetro del presente giudizio, mentre la Variante al PRG – Parte strutturale che qui viene in rilievo ha seguito un autonomo iter, ai sensi dell’art. 32, commi 3 e 4, l.r. n. 1 del 2015, senza giovarsi dell’applicazione della disposizione dell’art. 22 l.r. n. 5 del 2014 dichiarata costituzionalmente illegittima, bensì acquisendo, nel rispetto del dettato dell’art. 89 TUE, il previo parere sismico rilasciato dai competenti uffici della Regione Umbria, come esplicitato sia nella delibera di adozione D.C.C. n. 1 del 2019, che in quella di approvazione D.C.C. n. 9 del 2021”.

Tra le motivazioni dei ricorsi c’era inoltre la contestazione, anch’essa respinta, dell’approvazione per stralci della delibera di Consiglio comunale. Il TAR Umbria ha di fatto accolto le argomentazioni del Comune di Spoleto, rappresentato e difeso in entrambi i casi dall’avvocato Antonio Bartolini:“La delibera per stralci è una delibera unitaria che si articola in una pluralità di votazioni al fine di gestire al meglio le problematiche di conflitto di interessi che nascono in un comune di non grandi dimensioni come Spoleto”.

Altro elemento contestato, rispetto al quale è stata certificata dal TAR Umbria l’assoluta insussistenza, ha riguardato l’ipotesi di conflitto di interessi in capo al Segretario Generale del Comune di Spoleto, le cui funzioni di verbalizzazione e assistenza tecnico-giuridica al Consiglio comunale non incidono sul processo decisionale dell’organo politico, non risultando incompatibili per la regolarità della delibera. Sono infine risultate infondate e non dimostrate anche le accuse sul potenziale conflitto di interessi dei Consiglieri comunali che, conseguentemente, hanno partecipato alla discussione e alla votazione della deliberazione sulla variante nel pieno rispetto della norma”.

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