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Tar “Sfiducia de Augustinis fu legittima” e lo condanna alle spese

Carlo Ceraso

Tar “Sfiducia de Augustinis fu legittima” e lo condanna alle spese

Mar, 30/11/2021 - 07:50

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Il Tar demolisce il ricorso dei legali di De Augustinis sulla sfiducia del marzo scorso e lo condanna alle spese. Le motivazioni. Via ad azioni risarcitorie

E’ una sentenza che non lascia spazio ad alcuna interpretazione quella emessa lunedì 29 novembre dalla Prima Sezione del Tar dell’Umbria (Presidente Raffaele Potenza, Enrico Mattei, Daniela Carrarelli estensore) che ha respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco e magistrato di Cassazione Umberto de Augustinis contro il voto di sfiducia emesso lo scorso 11 marzo nei confronti suoi e della giunta dalla maggioranza del consiglio comunale e che chiuse anzitempo l’esperienza politico-amministrativa di quello che era stato ribattezzato il “sindaco giusto”.

Un dispositivo che non sorprende più di tanto, atteso che alle considerazioni finali cui è giunto il Tribunale amministrativo erano già giunte, tra gli altri, anche queste colonne che sul ricorso presentato per de Augustinis dagli avvocati Sandro Amorosino e Salvatore Taverna del foro di Roma avevano sollevato più di un dubbio.

Anche se buona parte della politica, visto il reiterare delle azioni giudiziarie promosse dall’ex primo cittadino, temeva che l’esito non fosse così scontato, tanto che lo scorso agosto i consiglieri si erano “nuovamente” dimessi depositando alla segreteria comunale delle dichiarazioni autenticate con cui rinunciavano in ogni caso al mandato.

Il ricorso, come si ricorderà, verteva essenzialmente sulla illegittimità del voto dell’aula atteso che de Augustinis si era dimesso un paio di ore prima e sul presunto conflitto di interessi in capo ai 4 consiglieri comunali e sanitari delle Aziende sanitarie regionali (Antonio Di Cintio e Paola Santirosi di Fd’I, Marco Trippetti e Carla Erbaioli del Pd, quest’ultima mai costituitasi in giudizio).

Le difese dei quattro consiglieri della scorsa legislatura, affidate agli avvocati del foro di Perugia, il professor Giuseppe Caforio e l’avvocato Massimo Marcucci, insieme all’Avvocatura dello Stato che difendeva la Prefettura di Perugia, nel contestare puntualmente il reclamo del ricorrente, lo scorso 23 settembre e ancora il 26 ottobre scorso hanno sollevato una eccezione: l’improcedibilità del ricorso di de Augustinis non avendo impugnato il provvedimento prefettizio che ha incluso il Comune di Spoleto tra quelli chiamati al voto per le elezioni del 3 e 4 ottobre.

Una eccezione che i giudici amministrativi hanno accolto. “Le elezioni si sono regolarmente svolte con la successiva nomina del nuovo Sindaco e del Consiglio comunale. Non avendo la parte ricorrente impugnati i provvedimenti sopravvenuti, alcuna utilità potrebbe derivare per la stessa dall’annullamenti degli atti gravati si legge nella sentenza.

Poteva finire qui, ma il Collegio giudicante è entrato nel merito del ricorso dei legali dell’ex sindaco, ovvero su quelle censure “reiterate più volte nei propri scritti, basate su assunti non meritevoli di condivisione”.

Sfiducia a de Augustinis fu legittima

In prima battuta viene demolita la ricostruzione secondo cui il Consiglio non avrebbe potuto votare la sfiducia stante le dimissioni.

Il Tar, soffermandosi sulla differenza tra ritiro e revoca delle dimissioni, giudica che le “dimissioni formalizzate (l’11 marzo, n.d.r.) erano in quella data prive di efficacia immediata, non incidendo sui poteri dell’Assemblea, che ben poteva deliberare sulla mozione già presentata; all’approvazione della mozione stessa consegue ex lege lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del commissario ai sensi dell’art. 52, comma 2 del TUEL”.

Non solo. Per il Tar dell’Umbria la diversa ricostruzione prospettata dai legali di De Augustinis “avrebbe quale paradossale conseguenza di consentire al Sindaco, con la presentazione delle proprie dimissioni ancorchè revocabili ex art. 53, comma 3 del Tuel, di impedire all’organo collegiale di esprimersi in merito al venir meno del rapporto di fiducia, sterilizzando di fatto la previsione dell’istituto della mozione di sfiduia di cui” allo stesso art. 52, comma 2.

Non ci fu conflitto di interesse

Polverizzata anche la censura sul presunto conflitto di interesse in capo ai 4 consiglieri-sanitari. “La previsione invocata da parte ricorrente mal si attaglia all’ipotesi della mozione di sfiducia, atto che come più volte affermato dalla giurisprudenza ‘rientra tra i provvedimenti caratterizzati da una elevatissima discrezionalità, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità…’”.

I giudici richiamano poi le molteplici questioni sollevate dal Consiglio, non solo quindi quelle legate alle vicende dell’ospedale, tanto che “appare evidente che la mozione di sfiducia poggia su motivazioni di carattere ‘politico’ che, per loro stessa natura, sfuggono al sindacato del giudice amministrativi…Non è comunque ravvisabile dagli atti di causa una univoca e diretta correlazione tra la mozione di sfiducia e interessi personali dei ricorrenti o della Asl di cui sono dipendenti”.

Respinte anche le “doglianze mosse con i motivi aggiunti avverso il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale era stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale…il provvedimento presidenziale non avrebbe potuto avere un diverso contenuto anche laddove la relazione ministeriale avesse fatto riferimento al contenzioso in essere” atteso che è il Tuel a collegare lo scioglimento del consesso quale “preciso effetto giuridico al verificarsi di un mero fatto” (la votazione di sfiducia).

La condanna alle spese

Così come era avvenuto nelle prime due richieste di sospensione dell’efficacia del provvedimento del Prefetto circa lo scioglimento dell’assemblea comunale, per le quali l’ex sindaco era stato condannato a liquidare 500 euro ad ogni pare, così ieri il Tar, nella sentenza di merito lo ha condannato a versare quali spese di lite 2.000 euro a ciascuna parte, oltre oneri e accessori.

Il commento della difesa

Siamo ovviamente soddisfatti per questo dispositivo che riporta piena luce su una vicenda che anche ai giudici è apparsa radicalmente infondata” commenta l’avvocato Caforio che su una eventuale azioni risarcitoria conferma di valutare la situazione con i propri clienti nei prossimi giorni. “Non lo escludo in quanto l’attacco subito dai nostri assistiti è stato veemente e ha creato agli stessi più di un problema sotto il profilo professionale, politico e umano”.

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