I giudici: "Non appaiono prima facie apprezzabili le lamentate cause di conflitto di interessi in capo a quattro consiglieri comunali"
Niente sospensiva del commissariamento del Comune di Spoleto. Il Tar dell’Umbria ha infatti respinto la richiesta cautelare avanzata dall’ex sindaco Umberto de Augustinis. Quest’ultimo è stato anche condannato al pagamento delle spese legali nei confronti delle parti costituitesi (Prefettura di Perugia e tre ex consiglieri comunali).
Oltre ad evidenziare di fatto l’inutilità della concessione della sospensiva, visto che il Comune è stato commissariato da due mesi, i giudici (Raffaele Potenza presidente, Enrico Mattei e Daniela Carrarelli) entrano parzialmente anche nel merito. Evidenziando che “non appaiono prima facie apprezzabili – anche in ragione della peculiarità della deliberazione de qua – le lamentate cause di conflitto di interessi in capo a quattro consiglieri comunali“. Presunto conflitto di interessi su cui si basa di fatto il ricorso dell’ex primo cittadino (difeso dagli avvocati Amorosino e Taverna).
Tar dispone pagamento spese legali nei confronti delle parti costituite
Nel ricorso, de Augustinis chiedeva la sospensiva dello scioglimento del consiglio comunale di Spoleto e della nomina del prefetto a riposo Tiziana Tombesi quale commissario. Quest’ultima non si è costituita in giudizio, al pari del segretario comunale Mario Ruggieri e della ex consigliera comunale Carla Erbaioli (chiamati in causa anche loro nel ricorso). Costituiti, invece, oltre alla Prefettura, gli ex consiglieri Marco Trippetti, Paola Santirosi e Antonio Di Cintio (difesi dagli avvocati Massimo Marcucci e Giuseppe Caforio). Nei confronti di questi ultimi, il Tar ha disposto il pagamento delle spese legali da parte dell’ex sindaco, calcolate in 500 euro ciascuno.
Le motivazioni dell’ordinanza del Tar
Nell’ordinanza che respinge la sospensiva si ritiene “ad un sommario esame proprio della presente fase e impregiudicata ogni ulteriore valutazione anche in rito, di non poter favorevolmente apprezzare le esigenze di parte ricorrente”.
Questo per due motivi:
a) nessuna utilità potrebbe derivare per la parte ricorrente dalla sospensione dei provvedimenti gravati, stante l’intervenuta successiva adozione, in data 1° aprile 2021, del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio Comunale e nomina del Commissario, allo stato non gravato;
b) il ricorso, inoltre, non appare sufficientemente sostenuto in punto di fumus dalle argomentazioni di parte ricorrente stante l’inefficacia, ai sensi dell’art. 53, comma 3, TUEL, per un lasso temporale di venti giorni delle dimissioni presentate dal Sindaco in data 11 marzo 2021 e considerato non appaiono prima facie apprezzabili – anche in ragione della peculiarità della deliberazione de qua – le lamentate cause di conflitto di interessi in capo a quattro consiglieri comunali“.
Il ricorso contro il commissariamento del Comune di Spoleto, comunque, dovrà essere ora discusso nel merito in un’udienza la cui data non è nota e che presumibilmente non ci sarà in tempi brevi. Sempre che de Augustinis – che è anche magistrato di Cassazione – non decida di ritirare il procedimento.