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Sostegno di disoccupazione per i collaboratori a progetto

Redazione

Sostegno di disoccupazione per i collaboratori a progetto

I requisiti per l’indennità “una tantum” ai co.co.pro. / A cura di ANCLSU UP Perugia
Mar, 06/05/2014 - 12:41

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L’art. 2, commi 51-56, della L. 92/2012 ha introdotto una nuova disciplina dell’indennità prevista a favore dei collaboratori a progetto, i cui tratti essenziali sono stati illustrati dall’INPS con la circolare n. 38 del 14 marzo 2013. La Legge Fornero ha riconosciuto, a decorrere dal 01/01/2013, il sostegno al reddito “una tantum” di disoccupazione ai collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, con esclusione dei titolari di redditi di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni. Ne sono esclusi pertanto tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, come i soggetti che svolgono un semplice rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e i collaboratori a progetto iscritti ad altra gestione previdenziale o pensionati. L’indennità spetta a coloro che soddisfano, in via congiunta, le seguenti condizioni:

  1. abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza (il requisito sussiste anche se nel corso dello stesso anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione, purché con il medesimo datore di lavoro).
  2. abbiano conseguito durante l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto ad imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato. L’INPS, con il messaggio n. 2999 del 03/03/2014, ha comunicato che il limite di reddito della citata disposizione risulta, per l’anno 2013, pari a 20.220 euro, sulla base dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati risultato pari, nello stesso anno, al 1,1 per cento.
  3. con riguardo all’anno di riferimento, abbiano almeno una mensilità accreditata presso la Gestione separata INPS.
  4. abbiano avuto un periodo di disoccupazione, non indennizzato e ininterrotto, di almeno due mesi nell’anno precedente. L’INPS, con il messaggio n. 2999 del 03/03/2014, ha precisato che per la presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi sostituisce il requisito dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per il 2012. L’interessato è tenuto a garantire suddetto requisito mediante autocertificazione, con la quale il richiedente dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il Centro per l’impiego.
  5. abbiano nell’anno precedente almeno tre mensilità (quattro dal 2016) accreditate presso la Gestione separata INPS.

L’indennità è pari ad un importo del 5% (elevato al 7% per gli anni dal 2013 al 2015) del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minore numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Per il 2014 il minimale di reddito per l’accredito contributivo è stato fissato nella misura di euro 15.516, pertanto la prestazione base sarà pari ad euro 1086 (pari al 7% di 15.516), che dovrà poi essere moltiplicata per il numero minore tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Esempi:

  • Un collaboratore che ha 5 mesi di contributi nell’anno precedente avrà diritto al 7% del minimale per i mesi coperti, in quanto gli stessi sono inferiori rispetto ai mesi scoperti da contribuzione, quindi euro 1086 x 5 pari ad euro 5430.
  • Un collaboratore che ha 8 mesi di contributi nell’anno precedente avrà diritto al 7% del minimale per i mesi scoperti, in quanto questi inferiori rispetto ai mesi coperti da contribuzione, quindi euro 1086 x 4 pari ad euro 4344.

L’importo è liquidato in un’unica soluzione se pari od inferiore a 1000 euro, o in importi mensili pari o inferiori a mille se superiore. La domanda deve essere presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento ( se il requisito di accredito di almeno una mensilità di contribuzione con riguardo all’anno di riferimento è maturato nel mese di dicembre, il termine è prorogato fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento). Per la presentazione delle domande relative alla prestazione in oggetto, con anno di riferimento 2014, è disponibile nell’area servizi on line del portale INPS il nuovo modello CoCoPro 2014 SR 140.

Elisabetta Costi / Consulente del Lavoro

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