RIMBORSI IVA SULLA TIA (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE): LA VUS FA SAPERE "INUTILE FARE DOMANDA" - Tuttoggi.info

RIMBORSI IVA SULLA TIA (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE): LA VUS FA SAPERE “INUTILE FARE DOMANDA”

Redazione

RIMBORSI IVA SULLA TIA (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE): LA VUS FA SAPERE “INUTILE FARE DOMANDA”

Ven, 22/01/2010 - 12:05

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Rimborso dell'IVA sulla tariffa di igiene ambientale, conseguente alla sentenza della corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009: Valle Umbra Servizi ribadisce che sarà fatto d'ufficio quando il legislatore avrà chiarito come procedere. Attualmente è dunque del tutto inutile inviare richieste di rimborso, che hanno il solo effetto di rallentare il funzionamento degli sportelli Comunali e di Vus spa, a scapito degli stessi utenti.

Con cadenza quasi quotidiana, continuano ad apparire sulla stampa locale i pressanti inviti di alcune associazioni di consumatori e di contribuenti a presentare immediatamente (entro 30 giorni) l'istanza di rimborso al gestore o al Comune per l'IVA pagata sulle bollette della tariffa igiene ambientale (TIA). “Valle Umbra Servizi – come afferma il presidente Luca Barberini – segue attentamente la questione e provvederà tempestivamente a rimborsare tutti gli utenti soggetti a TIA (i soli cittadini dei comuni di Foligno, Bevagna e Montefalco), per il periodo di applicazione della TIA, dal 1 gennaio 2006 al primo semestre 2009, e non solo quelli che avranno presentato il ricorso o la domanda di rimborso, quando saranno ufficialmente e definitivamente chiarite le modalità da parte del legislatore, peraltro già interessato con recentissime interrogazioni parlamentari.”

Va sottolineato che la sentenza della Corte Costituzionale, che ha sancito la natura tributaria della TIA, e quindi la sua non assogettabilità all'IVA, non ha in alcun modo stabilito che il rimborso deve essere richiesto entro 30 giorni, come erroneamente viene ritenuto da più parti.

La sentenza che sembrava mettere la parola fine a un dibattito che si trascina ormai da anni, introduce tuttavia un ennesimo elemento di confusione perchè, ad oggi non esistono disposizioni normative che abbiano abrogato quanto disposto dalle precedenti disposizione (DPR 633/1972 – Tabella A – parte III – n.127 sexiesdecies) e, pertanto, la Tariffa continua ad essere assoggettata all'aliquota agevolata IVA del 10%.

Gli operatori del settore (come la Vus spa), che finora hanno dovuto fungere da esattori dell'IVA per conto dello Stato senza ovviamente ricavarne alcun utile, sono altrettanto ovviamente indifferenti rispetto alla riscossione e al percepimento dell'IVA, e chiedono, essi stessi, che venga finalmente fatta definitiva chiarezza.

Per chi volesse approfondire l'argomento, vanno poi sottolineate una serie di questioni tecniche che rendono il quadro ancora più complesso. L'ipotesi di restituzione dell'Iva, pur vedendo i soggetti gestori in posizione neutra, come sopra evidenziato, impone anche alcune considerazioni sugli impatti per gli utenti, domestici e non domestici.

In primo luogo l'IVA pagata ai fornitori è stata regolarmente compensata dai gestori (come Vus spa) con l'IVA incassata dagli utenti del servizio, nel pieno rispetto della legge, e se si dovesse procedere con una restituzione dell'IVA, la parte compensata si trasformerebbe in un costo per il medesimo periodo. Tale costo andrebbe quindi a gravare su tutti gli utenti, domestici e non domestici.

Se poi si considera la TIA un tributo, per lo stesso periodo oggetto del rimborso, al tributo andrebbe aggiunta, oltre all'IVA rimasta a carico delle aziende, anche l'addizionale erariale che di fatto potrebbe rendere il costo per l'utente, sia domestico che non domestico, superiore al risparmio IVA ipotizzato.

Infine una questione relativa alle utenze non domestiche che possono aver detratto l'IVA pagata in tariffa. Per questi utenti si apre il problema del ricalcolo dell'IVA per lo stesso periodo, non potendo questi detrarre eventuali ulteriori addizionali erariali.


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