Sospensiva alla sentenza del Tar del Lazio del 2 novembre del capo della Procura di Terni Alberto Liguori, nuova udienza il 28 novembre
Ad una settimana dalla sentenza del Tar del Lazio che aveva bocciato il ricorso del procuratore capo di Terni Alberto Liguori, arriva una nuova sospensiva del Consiglio di Stato che – almeno per il momento – lo reintegra nelle sue funzioni ai vertici della Procura ternana.
Con sentenza del 2 novembre scorso, infatti, il tribunale amministrativo regionale di Roma aveva respinto il ricorso di Liguori contro la non conferma – decisa dal Consiglio superiore della magistratura – del suo ruolo alla guida della Procura di Terni. Al centro del provvedimento le note chat con l’ex esponente del Csm Luca Palamara in merito alle nomine nell’organismo di autogoverno della magistratura. Una sentenza di primo grado avverso la quale il procuratore capo ternano ha presentato ricorso avanzando anche una richiesta di sospensiva. Nelle ultime ore, con decreto del presidente della Settima sezione giurisdizionale del Consigio di Stato Claudio Contessa, è stata accolta la richiesta di sospensiva, in attesa della camera di consiglio fissata per il 28 novembre.
Il provvedimento cautelare è stato preso per i seguenti motivi: “considerato che le numerose e articolate censure svolte dall’appellante avverso l’impugnata delibera di mancata conferma nell’Ufficio direttivo in data 11 gennaio 2023 devono essere più adeguatamente esaminate nella competente sede collegiale; Considerato che è grave ed imminente il pregiudizio per l’appellante, dal momento che l’Organo di autogoverno ha già deliberato la vacanza del posto da lui ricoperto, in tal modo consentendone l’attribuzione ad altro Magistrato; Considerato che, nel bilanciamento fra i diversi interessi che nel caso in esame vengono in rilievo, si ritiene – nei limiti della presente delibazione di somma urgenza – che la soluzione interinale più adeguata sia quella che consenta di pervenire alla decisione in sede collegiale re adhuc integra (i.e.: senza che si producano gli ulteriori effetti connessi alla dichiarazione della vacanza del posto già ricoperto dall’appellante)“.