Posterna, ipotesi di sanatoria bocciata | Per il Tar il ricorso è inammissibile - Tuttoggi.info

Posterna, ipotesi di sanatoria bocciata | Per il Tar il ricorso è inammissibile

Sara Fratepietro

Posterna, ipotesi di sanatoria bocciata | Per il Tar il ricorso è inammissibile

Pubblicata la sentenza del Tar dell'Umbria sul ricorso presentato dalla società Madonna delle Grazie | Rimane l'ipotesi di acquisizione a patrimonio pubblico
Lun, 20/11/2017 - 16:47

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Niente sanatoria per il doppio palazzo della Posterna di Spoleto. Per il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria il ricorso presentato dalla società Madonna delle Grazie srl di Rodolfo Valentini, costruttrice del complesso edilizio di via Interna delle Mura, è inammissibile.

La sentenza, su cui c’era una grande attesa dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione alle sei persone condannate in via definitiva per aver concorso a vario titolo a realizzare l’edificio abusivo, è stata pubblicata oggi, dopo la camera di consiglio del 24 ottobre scorso. E dispone anche il pagamento delle spese legali nei confronti del Comune da parte del privato, pari a 2.000 euro.

I giudici (Raffaele Potenza, Presidente, Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore, Enrico Mattei, Primo Referendario) non sono entrati nel merito del ricorso, evidenziando che i vari motivi su cui era basato sono inammissibili.


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Il botta e risposta tra Comune e costruttore per la sanatoria

La società costruttrice del doppio palazzo della Posterna, rappresentata dall’avvocato Giovanni Ranalli, aveva adito al Tar chiedendo che venisse riconosciuta la illegittimità del silenzio del Comune di Spoleto (difeso dall’avvocato Biancamaria Cataldo) sulla richiesta “volta ad ottenere la regolarizzazione amministrativa dell’intervento edilizio sito in Spoleto inserito nel comparto denominato ‘La Posterna’“. Richiesta di sanatoria avanzata nel luglio 2016 e reiterata nel febbraio 2017, a cui il Comune ha risposto con varie note, dall’agosto 2016 al marzo 2017. Secondo la società Madonna delle Grazie, in particolare, sussistevano “presupposti per la sanatoria dell’intervento edilizio di che trattasi nonché per l’applicazione di sanzione pecuniaria alternativa per la parte di fabbricato non legittima. Ad avviso della ricorrente l’intervento edilizio di che trattasi seppur autorizzato con permesso di costruire illegittimo risulterebbe comunque conforme alle prescrizioni contenute nel PARU approvato dal Consiglio comunale di Spoleto nel 1999, non ostando alla sanatoria l’ordine di demolizione di cui al giudicato penale, così comunque in alternativa alla demolizione risulterebbe anche al caso di specie applicabile la speciale disciplina di favore contenuta nell’art. 38 TU edilizia“.

1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comunale. La valutazione dell’agenzia é notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. 2. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 36. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, in caso di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.

(articolo 38 Testo unico sull’edilizia)

Secondo quanto ricostruito dal Tar, però, il Comune di Spoleto è di diversa opinione e quella disposizione normativa non sarebbe applicabile alla situazione del doppio palazzo della Posterna, “in carenza, nel caso di specie, di annullamento da parte del g.a. o in autotutela“. Ma soprattutto l’amministrazione comunale avrebbe operato in modo corretto nelle interlocuzioni con il privato.

Infatti la Madonna delle Grazie aveva scritto al Comune di Spoleto il 22 luglio 2016 con una istanza “avente la duplice valenza di richiesta di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 327/2001 e 154 della L.R. 1/2015, nonché in subordine di applicazione di sanzione alternativa alla misura ripristinatoria, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 327/2001 e 149 L.R. 1/2015“. Pochi giorni dopo, l’11 agosto, il Comune aveva risposto, dichiarando sostanzialmente l’irricevibilità sia della domanda di accertamento di conformità per carenza della documentazione prescritta sia della domanda di applicazione della sanzione alternativa per carenza degli elementi richiesti dagli art. 38 TU edilizia e 149 della L.R. 1/2015. Dal costruttore non ci sarebbero state repliche, quindi l’amministrazione comunale un mese dopo “ha sollecitato la ricorrente alla produzione della documentazione richiesta”. Silenzio, fino al 15 febbraio 2017, quando il costruttore ha inviato una diffida all’ente, a cui è stato risposto il primo marzo “ribadendo quanto già precedentemente comunicato in merito alla irricevibilità o manifesta infondatezza delle attivate istanze“. Per i giudici, quindi, il ricorso è inammissibile per vari motivi: tra questi il fatto che il ricorrente lo avrebbe dovuto proporre nel 2016, entro 60 giorni dal “silenzio diniego” del Comune.

Cosa succederà ora al doppio palazzo della Posterna

In sostanza, secondo quanto si evince dal ricorso, la società Madonna delle Grazie non avrebbe mai presentato una vera e propria richiesta di sanatoria, mancando diverse informazioni perché l’istanza avanzata lo diventasse. Una mancanza di conformità che non sarebbe stata regolarizzata nemmeno su richiesta del Comune di Spoleto. L’ipotesi quindi che a salvare il cosiddetto “mostro delle mura” dalla demolizione possa essere una sanatoria viene meno (anche se non è detto che il ricorrente non presenti ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar). Rimane comunque in piedi la possibilità di fare opposizione all’ordinanza di demolizione emessa dalla Procura generale di Firenze, davanti al giudice per l’esecuzione presso la Corte d’appello toscana. Tra le speranze c’è anche quella che l’esistenza di acquirenti di alcuni dei 32 appartamenti presenti nel doppio palazzo possa essere ritenuta una motivazione valida per evitare la demolizione.


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E poi rimane la possibilità che il Comune di Spoleto acquisisca l’immobile a patrimonio pubblico. Un’eventualità su cui l’amministrazione comunale non si è finora pronunciata e che potrebbe avere anche ripercussioni politiche. Di certo, se si desse seguito all’ordinanza di demolizione, potrebbero esserci problemi anche per l’agibilità del parcheggio multipiano della Posterna, legato a doppio filo all’edificio, anche se la sua regolarità era stata sanata nel 2016 dal consiglio comunale.

Intanto la città si sta dividendo su cosa sarebbe più giusto per l’area, se la demolizione o la conservazione dell’immobile. Ma a deciderlo, alla fine, saranno i giudici.

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