Il d.p.r. 30 marzo 1957, n.361 stabilisce che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali, coloro chiamati ad adempiere a funzioni presso gli uffici elettorali (compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. La disciplina è applicabile a tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni.
Sono oggetto della normativa , in particolare:
- elezioni dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- elezioni amministrative;
- elezioni dei componenti del Parlamento Europeo;
- referendum.
I permessi spettano a coloro i quali rivestono le seguenti funzioni:
- presidente del seggio;
- scrutatore;
- segretario;
- rappresentante di lista o di gruppo;
- rappresentante dei partiti o gruppi;
- rappresentanti dei promotori di referendum.
Il certificato – I lavoratori chiamati al seggio devono consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal Presiedente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni. La documentazione del Presidente di seggio viene vistata dal Vice – Presidente del seggio.
Le giornate di assenza dal lavoro per effetto della partecipazione al seggio sono considerate, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Infatti, l’articolo 1 della legge 69/1992, stabilisce che i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
La retribuzione e il riposo – In sostanza, il lavoratore impegnato per le funzioni descritte avrà diritto, per le giornate di assenza, alla retribuzione che gli sarebbe spettata se avesse lavorato; per i giorni in cui non era prevista prestazione lavorativa, invece, avrà diritto a tante ulteriori quote giornaliere di retribuzione che si andranno ad aggiungere a quelle normalmente spettanti. Per tali giornate di mancato riposo, tuttavia, il lavoratore potrà optare per il godimento di giornate di riposo compensativo al posto della retribuzione aggiuntiva.
In altre parole, i giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta), sono compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita o, in alternativa, recuperati con una giornata di riposo compensativo; la legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione. Si ritiene che la rinuncia al riposo debba comunque essere validamente accettata dal lavoratore.
È importante sottolineare che il diritto alla retribuzione compete per le singole giornate di partecipazione al seggio a prescindere dal numero di ore di impegno; quindi anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali ha riguardato una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito
Dott.a Claudia Paoli / Consulente del Lavoro