La vendita di oggetti in avorio o contenenti avorio è sempre vietata, salvo specifiche deroghe espressamente concesse dall’autorità competente
Vendevano oggetti in avorio, senza avere la necessaria autorizzazione per la commercializzazione. Per questo i titolari di un negozio di antiquariato di Terni sono stati denunciati e i manufatti (tra cui statue, bottoni, bracciali, collane, scatoline, ventagli, noubot profumeria) posti sotto sequestro.
L’operazione è del Nucleo Cites dei carabinieri forestali, che hanno avviato un’attività finalizzata al contrasto del commercio illegale di avorio, sia grezzo che lavorato, venduto on line, presso antiquari e case d’asta. L’attività fa parte della campagna nazionale “Golden Tusks – zanne d’oro”, avviata lo scorso anno.
Nei giorni scorsi dunque i militari del Nucleo Cites di Perugia hanno accertato la presenza presso un antiquario di Terni di 19 oggetti in avorio posti in vendita in assenza di documentazione Cites idonea a legittimarne la commercializzazione. Il loro valore stimato è di circa 8.000 euro.
Gli oggetti in avorio sono stati sottoposti a sequestro ed i titolari del negozio di antiquariato sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni per il reato di commercio illegale di esemplari tutelati dalla Convenzione di Washington (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione – CITES). Il reato, in caso di condanna, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila.
Il sequestro è stato convalidato nei giorni scorsi dalla Procura della Repubblica di Terni. In caso di condanna tutto il materiale sequestrato sarà destinato a confisca.
Il commercio dell’avorio è, in linea generale, vietato dall’ordinamento nazionale e internazionale, ma il fenomeno di detenzione di oggetti in avorio messi in vendita, dagli operatori di settore, senza la necessaria documentazione che attesti la possibilità di commercializzazione, come stabilito dalla Legge 150/92, appare sostanzialmente diffuso.
La vendita di manufatti in avorio o contenenti avorio è sempre vietata, salvo specifiche deroghe espressamente concesse dall’autorità competente, questo anche qualora lo stesso materiale rientrasse tra quello definito “antico”, acquisito prima dell’entrata in vigore della Convenzione CITES e delle successive norme di settore.
A livello europeo, negli ultimi anni, sono stati intensificati i controlli per contrastare il commercio di parti (soprattutto avorio) di elefante africano. La specie è tra quelle sottoposte a massima tutela della Convenzione di Washington, essa è infatti a grave rischio di estinzione e le sue popolazioni sono in forte declino numerico in conseguenza dell’uccisione di migliaia di esemplari a causa del bracconaggio, finalizzato al prelievo illegale di zanne.