LAVORO: PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE CI SI PUO' RIVOLGERE AGLI SPORTELLI CISL - Tuttoggi.info

LAVORO: PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE CI SI PUO' RIVOLGERE AGLI SPORTELLI CISL

Redazione

LAVORO: PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE CI SI PUO' RIVOLGERE AGLI SPORTELLI CISL

Mer, 25/06/2008 - 10:50

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I lavoratori che intendono rassegnare le dimissioni possono pertanto rivolgersi, oltre ai soggetti già abilitati quali la Direzione del lavoro, i Centri per l'impiego e gli Uffici comunali, anche all'Ufficio vertenze Cisl di Perugia. Coloro che vorranno rivolgersi alla Cisl di Perugia in via Campo di Marte (dal lunedì al venerdì, con eccezione del mercoledì mattina, dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30 e il sabato mattina dalle 8,30 alle 12,00) dovranno essere muniti di busta paga con i dati completi dell'azienda e del lavoratore, di copia del contratto di lavoro e dell'eventuale copia del contratto co.co.pro. o del regolamento della cooperativa per i soci. Tale documentazione è indispensabile al fine di fornire le corrette indicazioni sulle modalità e i tempi delle dimissioni e sul preavviso contrattuale. La Cisl dell'Umbria precisa, inoltre, che le lavoratrici in tutela per maternità o entro l'anno di matrimonio dovranno recarsi obbligatoriamente presso la direzione provinciale del lavoro di Perugia, in via Palermo 106, al fine di effettuare la doppia comunicazione. Il modello delle dimissioni volontarie scaturisce dalla legge 188/2007 contenente le disposizioni per la risoluzione del contratto di lavoro per le dimissioni volontarie. “Lo strumento delle cosiddette “dimissioni in bianco” -ha spiegato la responsabile Ufficio vertenze della Cisl di Perugia Alessandra Capocchia- è stato utilizzato troppe volte per fare pressioni più o meno esplicite al personale dipendente: una sottile ma efficace forma di violenza psicologica. Al momento dell'assunzione, infatti, alcuni datori di lavoro erano soliti far firmare, assieme al contratto, un foglio che permetteva loro, all'occorrenza (matrimoni e gravidanza per le donne, ma anche malattie per tutti i lavoratori) di risolvere facilmente il rapporto di lavoro. La nuova normativa -ha poi concluso- si applica a tutte le forme di dimissioni volontarie, indipendentemente dalla tipologia del contratto e dalla sua durata: questa prevede che le dimissioni volontarie debbano essere presentate utilizzando un apposito modello, con numerazione progressiva, predisposto dal Ministero del Lavoro, e valide solo se rassegnate entro 15 giorni dalla data del ritiro del modulo”.


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