Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 10478 del 10 giugno 2013 interviene ancora per dettare le regole da seguire nel caso di lavoro familiare.
Come si sa le circolari sono obbligatorie solamente nei confronti dei dipendenti del soggetto che le emana ma non vincolano tutti quanti come invece accade per le norme di legge. Quindi i dipendenti e dunque il personale ispettivo del ministero del Lavoro sono obbligati a rispettare queste indicazioni mentre noi potremmo anche non farlo ma indirettamente queste indicazioni costituiscono anche per noi un consiglio utilissimo. Chi le segue e le rispetta è normalmente al sicuro in caso di controlli e di ispezioni.
Fatta questa necessaria premessa la definizione di lavoro familiare è contenuta nell’articolo 230 bis del codice civile. Si tratta di quella impresa in cui in cui prestano attività di lavoro continuativo il coniuge dell’imprenditore i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Ora si tratta di regolarizzare la posizione di questi soggetti i quali a seconda dei casi possono essere assicurati alla gestione IVS dell’INPS o anche assunti alla dipendenze dell’imprenditore.
Ma ci sono anche dei casi residuali in cui viene resa una prestazione di natura occasionale resa dal familiare in piccole realtà imprenditoriali nei settori artigianato, agricoltura e commercio. Nello specifico, per tornare alla circolare ministeriale avanti richiamata, dal momento che sono giunti diversi quesiti al ministero sugli obblighi del datore di versare i contributi all’Istituto previdenziale competente, il ministero fornisce le sue indicazioni.
Per le prestazioni di pensionati, parenti o affini entro il terzo grado, quarto grado per il settore agricolo, dell’imprenditore, che è probabile non possano garantire una continuità della prestazione che offrono per spirito di solidarietà, come per quelle rese da parenti o affini con lavoro full time presso un altro datore di lavoro, dato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter svolgere un altro lavoro con prevalenza e continuità, si presume sempre che siano occasionali e rese a titolo gratuito. Pertanto, non si dovrà né richiedere l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né ricondurre alla fattispecie della subordinazione.
Il ministero indica anche che il limite di riferimento per ritenere una collaborazione gratuita e occasionale, in mancanza di evidenze in senso inverso, è di 720 ore o 90 giorni l’anno. Inoltre, chiarisce che è da ritenere occasionale se resa in sostituzione o in affiancamento del titolare.
Articolo a cura di ANCLSU Perugia
fi Giovanni Cruciani Consulente del Lavoro