Continua la lotta dell’Amministrazione comunale di Gualdo Tadino contro i fenomeni di accattonaggio, mendicità molesta e prostituzione.
Nella giornata odierna (lunedì 30 novembre) sono state firmate dal sindaco di Massimiliano Presciutti le ordinanze N° 386 e N° 407, che prorogano nel territorio comunale proprio il divieto dei fenomeni sopracitati.
Dopo aver introdotto queste due misure con successo nel 2018, per la prima volta a Gualdo Tadino, il primo cittadino ha quindi deciso di ribadirle per “contrastare il degrado urbano, tutelare l’immagine della città e la sicurezza dei cittadini favorendo la cultura della legalità. Gualdo Tadino è una comunità esempio di accoglienza e integrazione, ma dobbiamo combattere chi sfrutta in modo improprio le persone e specula su situazioni di disagio”.
Il nostro Comune è stato il primo in Umbria ad attuare ordinanze anti accattonaggio e anti prostituzione e vista l’efficacia dei provvedimenti successivamente altre città umbre e non solo hanno deciso di seguire il nostro esempio”.
Ordinanza anti prostituzione
Nello specifico l’ordinanza “anti prostituzione” N° 407 comunica che: “è fatto divieto dal 1 dicembre 2020 e fino al 30 aprile 2021 a chiunque di contattare soggetti che esercitano l’attività di prostituzione su strada o che, per atteggiamento, abbigliamento o modalità comportamentali manifestino comunque l’intenzione di esercitare tale attività, nonché concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza”.
Il divieto, precisamente, si estende nelle seguenti aree e vie: area centro commerciale Porta Nova e vie di accesso (prive di denominazione); S.S. 444 del Subasio-Via Madonna delle Rotte; Via Totila; Via Perugia-zona Stadio comunale e antistadio; area della Stazione ferroviaria, Via della Stazione, Via del Biancospino, Via V.Veneto, area Eurospin, Via Tagliamento e tutte le piccole vie laterali presenti all’interno di dette aree e vie.
“E’ fatto divieto a chiunque – si legge nell’atto – di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, invito, saluto allusivo o mantenere un abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo o mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. Di chiedere, infine, informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti in precedenza e/o concordare con gli stessi prestazioni sessuali a pagamento”.
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro. Nei confronti dei trasgressori che risulteranno recidivi, a partire dalla seconda violazione in poi, la sanzione verrà sempre applicata nella misura massima di 500 euro.
Ordinanza anti accattonaggio
L’ordinanza N° 386 riferita ai “fenomeni di accattonaggio e mendicità”, che hanno spesso luogo nei parcheggi dei centri commerciali o al mercato settimanale, “vieta con decorrenza immediata fino alla cessazione della situazione sopra enunciata e comunque non oltre il 30 aprile 2021, le suddette attività – con modalità ostinate, reiterate, continuative ed insistenti o minacciose – che turbino l’incolumità e la sicurezza dei cittadini o ne impediscano e/o limitino l’accesso, la fruizione o l’utilizzo di luoghi pubblici e aperti al pubblico, su tutto il territorio comunale; sono altresì vietate tali attività mediante il coinvolgimento di minori, anziani, disabili e lo sfruttamento di animali d’affezione […] E’ fatto inoltre divieto – dai luoghi pubblici fino alle scuole o luoghi di culto – porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce, pacchi o borse o individuare posteggi liberi”.
Anche in questo caso i contravventori saranno puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 500 euro.