Esproprio terreni per ospedale Narni-Amelia, la sentenza del Consiglio di Stato condanna Regione, Comune e Usl2 al pagamento delle spese
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, in data 17 agosto, ha emesso la sentenza riguardo l’esproprio dei terreni dove dovrebbe sorgere il nuovo ospedale Narni – Amelia accogliendo, di fatto, il ricorso di uno dei proprietari dell’area, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli.
L’esproprio deve essere annullato (anche se può essere avanzata una nuova procedura) e il Consiglio di Stato ha condannato alle spese legali la Regione Umbria (difesa dall’avvocato Natascia Marsala), l’Usl2 (difesa dall’avvocato Massimo Marcucci) e il Comune di Narni (difeso dagli avvocati Fabio Marini e Federico Mazzella) al pagamento delle spese istruttorie.
L’atto era relativo alla richiesta di annullamento di vari atti amministrativi tra i quali, il più significativo è quello “del decreto 26 marzo 2019 n. 2, comunicato il giorno 16 aprile 2019 con la nota del Comune di Narni 28 marzo 2019 prot. n. 009832, con il quale il Comune di Narni ha disposto l’esproprio in favore dell’Azienda USL Umbria 2 degli immobili suddetti di proprietà del ricorrente”.
La questione esproprio nello specifico
Il ricorrente è il proprietario di terreni e fabbricati che si trovano nel Comune di Narni, località Podere Camartana (distinti al relativo catasto al foglio 32 particella 190, già particella 143, e al foglio 45 particelle 167, 165 e 150, già particelle 120, 104 e 7 – atto di appello, p. 2 § 1, il fatto è pacifico in causa). La controversia è relativa agli atti relativi all’esproprio di parte di questi terreni, disposto allo scopo di realizzare il nuovo ospedale territoriale del comprensorio di Narni e di Amelia. Esproprio che però era basato su un accordo di programma che poi ne è stato superato da un altro. E così, se inizialmente il ricorso del proprietario dei terreni era stato respinto dal Tar dell’Umbria, ora il Consiglio di Stato ha preso atto del nuovo accordo di programma che fa decadere la procedura di esproprio avviata. Mentre sul nuovo accordo di programma è già in corso un nuovo ricorso.
La sentenza del Consiglio di Stato
La sentenza della Consiglio di Stato: “Occorre partire dal dato per cui il nuovo accordo di programma 9 febbraio 2021, di cui si è detto sopra, ha sostituito l’originario progetto dell’ospedale, contenuto negli originari accordi di programma 12 marzo 2012 e 13 ottobre 2017, con un progetto nuovo, che secondo quanto risulta dal decreto di approvazione 2 febbraio 2021 n.110, pure sopra citato, risponde a nuove esigenze tecniche nel frattempo manifestatesi. In sintesi estrema, “la variazione consiste in una riduzione dei posti letto destinati alla riabilitazione da n. 74 a n. 60 e in un aumento dei posti letto per acuti che passano da n. 46 a n. 60. La previsione di n. 20 posti letto di R.S.A. rimane inalterata, come il totale, pari a n. 140 posti letto. Sono inoltre previsti n. 4 posti letto tecnici di O.B.I. [osservazione breve intensiva] pronto soccorso, n. 14 di dialisi ambulatoriale e n. 16 posti letto tecnici ambulatoriali” (doc. 1 foliario ASL 4 ottobre 2021, cit.). Essendo variato il progetto originario il Comune di Narni ha proceduto con un nuovo accordo di programma, impugnato dal proprietario dei terreni con un nuovo ricorso di I grado, n.664/2021 T.a.r. Umbria.664/2021 R.G. di quell’Ufficio, a dimostrazione che il contenzioso si è trasferito in quella sede.
Esproprio, il terreno deve essere restituito
“A fronte di ciò, il Collegio ritiene il superamento e la caducazione degli atti impugnati in questa sede – si legge ancora nella sentenza – in particolare del decreto di esproprio 26 marzo 2019 n. 2 e degli atti di esecuzione di esso che sono stati compiuti. Di conseguenza, sempre ad avviso del Collegio, il terreno del ricorrente appellante, essendo venuta meno l’efficacia dell’esproprio, dovrà essere restituito, ovviamente salvo l’esercizio, nei limiti di legge, da parte dell’amministrazione del potere di promuovere un nuovo esproprio per realizzare l’opera pubblica secondo il nuovo progetto”.
La sentenza appellata va riformata
“Di conseguenza – si legge ancora – come dovuto nei casi come il presente, in cui la cessata materia del contendere intervenga in appello, la sentenza appellata va riformata privandola di ogni effetto nella regolazione del rapporto amministrativo, dato che essa interviene su atti impugnati non più attuali, in quanto sostituiti da altri sopravvenuti nel corso del giudizio: così per tutte C.d.S. sez. VI 15 giugno 2020 n.3767. Si deve quindi pronunciare in tal senso, così come in dispositivo”.