Dal 1 gennaio 2013 obbligo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR Standardizzato) anche per le imprese con meno di 10 dipendenti - Tuttoggi.info

Dal 1 gennaio 2013 obbligo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR Standardizzato) anche per le imprese con meno di 10 dipendenti

Redazione

Dal 1 gennaio 2013 obbligo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR Standardizzato) anche per le imprese con meno di 10 dipendenti

Lun, 17/12/2012 - 12:05

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Dal 31 dicembre prossimo, i datori di lavoro che occupano sino a 10 lavoratori non potranno più utilizzare l'autocertificazione per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro e dovranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.

Se ne da avviso, tramite comunicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012 (art.6 comma 8, lettera f ed art.29, comma 5 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
Tali procedure sostituiranno la cosiddetta “autocertificazione” della valutazione dei rischi, utilizzabile non oltre il 31 dicembre 2012. A partire da gennaio 2013 essa infatti dovrà essere sostituita almeno con un D.V.R. (Documento Valutazione Rischi) redatto secondo quanto previsto dalle procedure standardizzate.

E' evidente il poco tempo che avranno le piccole imprese per adeguarsi obbligatoriamente (imprese fino a 10 lavoratori) o volontariamente (imprese fino a 50 lavoratori) alla valutazione tramite procedure standardizzate .

Ma scendiamo nel dettaglio:

Cosa è il DVR standardizzato?

È un modello di riferimento per effettuare la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi al fine di:

– Individuare e valutare i rischi

– Indicare le adeguate misure di prevenzione e protezione

– Elaborare il programma delle misure volte a garantire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nel tempo

Chi è obbligato?

Tutti i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 10 lavoratori con le limitazioni previste dall’art.31 (*)

Chi può applicarle?

Possono essere applicate anche dalle aziende che occupano fino a 50 lavoratori con le limitazioni previste dall’art. 31

Chi non può applicarle?

1. Aziende che occupano fino a 10 lavoratori le cui attività sono quelle previste dall’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g) (*)

2. Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui attività sono quelle previste dall’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) (*)

3. Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui attività espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto

4. Aziende che occupano più di 50 lavoratori.

L’articolo 55 del D.lgs. 81/08 stabilisce le sanzioni cui va incontro l’azienda in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR.

Link utili:

Decreto Iinterministeriale 30-11-2012.pdf

Dlgs_81-08.pdf

Informazione a cura dell’Ing. Francesco Mangani

IQUADRO srl

Via Gesuiti 19 – 06049 Spoleto (PG)

tel: 0743 221409

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