Consorzio aree industriali Terni Narni Spoleto, l'appello assolve 3 ex consiglieri

Consorzio aree industriali Terni Narni Spoleto, l’appello assolve 3 ex consiglieri

Sara Fratepietro

Consorzio aree industriali Terni Narni Spoleto, l’appello assolve 3 ex consiglieri

Lun, 14/02/2022 - 09:10

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Consorzio Tns, in appello la Corte dei conti riconosce il danno erariale in capo soltanto all'ex presidente Gentili. Assolti Di Marco, Eroli e Papi

In primo grado (a dicembre 2019) erano stati condannati in 4 dalla Corte dei conti a pagare per presunte condotte negligenti sulla gestione del consorzio delle aree industriali Tns (Terni Narni Spoleto). Ora, però, l’appello ha rivisto la sentenza, assolvendo gli ex consiglieri dell’ente e condannando il solo presidente.

Una vittoria importante per Franco Di Marco (difeso dall’avvocato Massimo Marcucci), Giovanni Eroli (difeso dall’avvocato Dino Parroni) e Nicola Papi (difeso dall’avvocato Fabio Buchicchio), in passato membri del consiglio di amministrazione del consorzio presieduto da Paolo Gentili (difeso dall’avvocato Gianluca Perone).

Consorzio Tns, cambiate le responsabilità dei consiglieri

La Corte dei conti dell’Umbria, come detto, aveva riconosciuto in prima istanza il danno erariale causato da tutti, prevedendo una condanna totale a pagare 787mila euro, quasi tutti a carico dell’ex presidente Gentili (592mila euro). Gli ex consiglieri del consorzio Tns, invece, erano stati condannati a pagare 65mila euro ciascuno. In secondo grado, però, sono stati assolti: la II sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, infatti, ha riconosciuto la responsabilità unicamente del presidente Paolo Gentili.

Nel mirino l’affitto del compendio Bosco di Terni

Una sentenza lunga 83 pagine in cui si ripercorre tutta la vicenda relativa al Consorzio Tns (ente al centro anche di un procedimento civile). Nel mirino della magistratura contabile era finito in particolare il contratto di locazione di durata quindicinale, con opzione all’acquisto, stipulato nel 2011, tra il consorzio di sviluppo delle aree industriali e la società Comesa del compendio Bosco di Terni, esteso circa 21 ettari, con un canone di locazione fissato al 4% del prezzo finale di cessione, determinato in 25,5 milioni di euro.

Nell’ambito del contratto tra Consorzio e Co.Me.Sa s.r.l. – ricorda la magistratura contabile – risultava inserita una clausola che prevedeva la costituzione di una garanzia fideiussoria entro trenta giorni dalla stipula del contratto (e non contestualmente alla stipula medesima), in realtà mai prestata dalla conduttrice e mai pretesa dal Consorzio. Già pochi mesi dopo la stipula del contratto di locazione, avvenuta nel maggio 2011, la Co.Me.Sa. si era resa inadempiente”.

Era stata dunque attivata un’azione legale e prevista una transazione, con l’attivazione di una fideiussione a favore del consorzio Tns. Quest’ultima, infatti, era stata dichiarata non valida (visto che non c’era un’ipoteca a sostegno), mentre per la Comesa (a cui poi era succeduta la Meccanica Ternana) si era aperta la procedura fallimentare.

Per il consorzio danno da 787mila euro

Il danno economico subito dall’ente di natura pubblica era stato quindi quantificato nel 2016 in oltre 787mila euro. Importo che appunto veniva contestato a tutto il consiglio di amministrazione del consorzio Tns, anche se in misura diversa. In secondo grado, invece, è stata riconosciuta la responsabilità del solo presidente sia per la questione attinenti al contratto di locazione che per la polizza fideiussoria di fatto inesistente relativa all’accordo transattivo dopo le inadempienze del contratto.

Presidente Gentili non rispettò il mandato del Cda

I giudici d’appello hanno riconosciuto il danno erariale, rigettando tutte le istanze mosse dall’ex presidente Paolo Gentili. Al quale, anzi, viene contestato di aver danneggiato il consorzio utilizzando “in modo improprio e distorto il potere di influenza derivante dal proprio ruolo presidenziale e le deleghe conseguite dagli organi dell’ente, determinando deviazioni apparentemente minimali e innocue ma in realtà determinanti rispetto alle decisioni assunte in sede di deliberazioni consortili; deviazioni che hanno condotto a scelte fortemente controproducenti e dannose per il consorzio, a vantaggio della posizione del conduttore”. In sostanza, Gentili avrebbe agito in modo difforme in alcuni casi rispetto al mandato del Cda, con i membri di quest’ultimo che avrebbero contestato in varie occasioni l’operato del presidente.

Proprio il fatto che quest’ultimo avrebbe avocato a sé i compiti di proseguire nei contatti e rapporti con Comesa “per la definizione e successiva sottoscrizione della transazione” (che però non hanno seguito le indicazioni del Cda) ha portato a scagionare dalle accuse di colpa grave i tre consiglieri che dunque in appello sono stati assolti. Tanto più che gli stessi avevano sollevato – come riconosciuto anche nella sentenza di primo grado – perplessità sull’operato di Gentili.

Ecco perché Di Marco, Eroli e Papi non hanno colpe

In alcun modo i consiglieri – scrivono i giudici d’appello – vennero resi edotti, da parte del Presidente, che la fideiussione (da prestarsi nei 15 giorni successivi alla sottoscrizione) sarebbe stata subordinata alla controprestazione da parte di Co.Me.Sa di una controgaranzia ipotecaria, con la quale veniva rimessa sostanzialmente alla decisione della stessa conduttrice l’effettività della garanzia stessa; e ciò a fronte della rinuncia, da parte del Consorzio, ad un decreto ingiuntivo già emesso a proprio favore. Tenuto conto della buona fede che dovrebbe presiedere ai rapporti intercorrenti tra organi del Consorzio, non può ritenersi esigibile, secondo l’ordinaria diligenza, in capo ai consiglieri di amministrazione, ove vi sia stata delega da parte del Consiglio al Presidente per il perfezionamento degli accordi con il conduttore e della relativa garanzia, secondo le indicazioni ricevute, un supplemento di indagine in ordine all’operato del Presidente oltre a quanto già sviscerato nelle sedute del C.d.A.; e ciò anche tenuto conto della riferita urgenza con la quale lo stesso Presidente impose la definizione dell’accordo”.

“Inoltre, – ha dimostrato l’avvocato Parroni per il suo assistito Eroli – il contratto di fideiussione n. 11130604, contenente le clausole negoziali di cui trattasi, relative alla prestazione di garanzie ipotecarie e all’indicazione di beni di proprietà del debitore principale non è stato mai sottoposto all’approvazione del CdA”.

“In carenza dell’elemento soggettivo della colpa grave – decretano i giudici – la sentenza di primo grado va, conseguentemente, riformata avuto riguardo alle statuizioni di condanna dei signori Papi Nicola, Eroli Giovanni e Di
Marco Franco, che vanno assolti da ogni addebito
“. Le loro spese legali sono state poste a carico di Paolo Gentili, per il quale viene confermata la condanna al risarcimento del danno in favore del consorzio Tns pari a 592mila euro oltre al pagamento per intero del compenso del consulente tecnico d’ufficio.

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