Prima la sospensiva, ora l’accoglimento del ricorso. La battaglia legale tra il comune di Spoleto e l’imprenditore Sandro Zengoni, titolare dell’omonimo ristorante alle porte della città del Festival, torna a sorridere al secondo, forse in maniera decisiva. E’ quanto si evince dalla sentenza del TAR sul ricorso presentato nel 2011 dallo stesso Zengoni in merito al diniego da parte del comune della richiesta di sanatoria per il maxigazebo usato come discoteca all’aperto. Una struttura che, insieme ad altri manufatti situati nelle immediate vicinanze, era stata dichiarata abusiva, portando i tecnici comunali a “congelare” l’attività di discoteca all’aperto e a cominciare l’iter per la demolizione dei presunti abusi edilizi.
Doppia vittoria – La prima svolta a favore del ristoratore di Napoletto è datata luglio 2013. Fu allora che il Tribunale Amministrativo Regionale concesse la sospensiva al provvedimento del comune, riabilitando di fatto il gazebo e le serate danzanti. Ma il punto che potrebbe definitivamente decidere la partita – a meno che il comune non decida di ricorrere al Consiglio di Stato – è contenuto nella sentenza redatta dai giudici Cesare Lamberti, Stefano Fratini e Massimo Santini e depositata alla segreteria del TAR dell’Umbria tre giorni fa: il ricorso che Zengoni, difeso dall’avvocato Maria Di Paolo, presentò nel 2011 per ottenere la sanatoria è stato accolto; e la stessa sorte, quasi di conseguenza, è toccata a quello presentato un anno dopo contro la sospensione della licenza per l’organizzazione di serate danzanti.
Le motivazioni – Molto tecniche e complesse le motivazioni che hanno portato la prima sezione del TAR ad emettere una tale sentenza. In sostanza si sarebbe venuto a creare un conflitto tra le Norme Tecniche Attuative contenute nella parte operativa del PRG e quelle contenute nella parte strutturale. Il comune si era appellato alle prime negando la sanatoria perché il gazebo si trova ad una distanza maggiore dal ciglio della strada (15 metri) rispetto al limite di 10 metri fissato appunto nella parte operativa dello strumento urbanistico. Ma, fanno notare i giudici nel dispositivo, non solo in caso di contflitto tra la parte operativa e quella strutturale è la seconda a prevalere. C’è anche da considerare che le distanze minime tra edifici e strade sono dirette alla tutela della circolazione stradale e all’incolumità delle persone, pertanto una distanza maggiore della struttura dalla strada rispetto ai limiti fissati “non difetta certamente di ragionevolezza”.
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