Cinema Politeama: la proposta di piano attuativo per la trasformazione urbanistica con la quasi totale demolizione della struttura.
La ditta Lucioli Fernando S.r.l. ha presentato una proposta di piano attuativo per la trasformazione urbanistica del Politeama di Terni.
L’immobile, situato in Largo Stanislao Falchi, comprende le sale per la proiezione, uffici e locali, nonché un piano interrato adibito a sala giochi. Il Piano Regolatore Generale del Comune di Terni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 307 del 15.12.2008, prevede, rispetto a tali spazi, la destinazione urbanistica di “Zone AAb3 – Zone A Residenziali” con categoria d’intervento “Ristrutturazione pesante”.
La trasformazione urbanistica del complesso edilizio alla base del progetto
Alla base del progetto della ditta Lucioli Fernando S.r.l., proprietaria del complesso edilizio, la trasformazione urbanistica di quest’ultimo. Nella proposta, pertanto, la quasi totale demolizione della struttura (a esclusione del piano interrato, di 2.347,49 mq, non oggetto di previsioni progettuali) e la sua ricostruzione su stesso sedime e medesima altezza, ma con diversa copertura. In primo piano, poi, il mantenimento integrale della facciata storica dell’edificio su largo Stanislao Falchi, l’adeguamento e la razionalizzazione di alcune aperture nei prospetti secondari e di un’ampia chiostrina interna di forma circolare.
Il tutto per una volumetria complessiva pari a 27.278,75 mc, inferiore a quella esistente pari a 28.703, 46 mc, con una superficie coperta di 9.699,11 mq (comprensiva dei locali interrati). Al piano terra, inoltre, le attività commerciali (per 3.007,91 mq); ai piani superiori (4.343,71 mq) uffici, residenze e servizi vari.
Aree destinate a parcheggio e spazi pubblici: la L.R. 1/2015
Il piano, ancora, non include aree destinate a parcheggio o a spazi pubblici: secondo la L.R. 1/2015 art. 67 c.2 “per gli interventi nei centri storici non è richiesta la realizzazione di opere per dotazioni territoriali e funzionali minime previste dalle vigenti normative”. Oltre a ciò, il R.R. 2/2015 (artt. 85 c.6-7, art. 86 c.8, art. 87 c.9), per gli stessi interventi ricadenti negli ambiti dei centri storici, non stabilisce l’obbligo di reperimento delle dotazioni territoriali derivanti dall’applicazione degli standard urbanistici.
Un serbatoio da 50029,80 litri per il recupero delle acque piovane
Il piano attuativo, infine, assicura il recupero delle acque piovane di cui al 4° c. dell’art. 32 del Regolamento Regionale 18/02/2015, n. 2, mediante l’istallazione di un serbatoio della capacità di 50029,80 litri, anche se in base allo stesso articolo, tenuto conto delle caratteristiche dell’intervento previsto, tale obbligo non è dovuto. Anche per quanto riguarda la permeabilità dei suoli di cui all’art. 33 c. 2, l’obbligo non sussiste nel caso degli interventi edilizi che ricadono nei centri storici. Le opere di urbanizzazione consistono negli allacci alle reti infrastrutturali esistenti.