Dal 1° luglio è scattato l'obbligo di «dotare» dell'attestato di certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005. Sono state inoltre emanate le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 Giugno 2009 – Gazzetta Ufficiale n.158 del 10 Luglio 2009) le quali contengono importanti chiarimenti sull' Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Ma vediamole nel dettaglio:
– Tutti gli edifici oggetto di compravendita, gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione dovranno essere dotati dell ACE. Ad essere interessate sono anche permute immobiliari, transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali. L'ACE è compilato e sottoscritto dal soggetto certificatore ed è un documento che deve essere allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata, nonché messo a disposizione del conduttore di un immobile.
– Per alcuni edifici non è necessario l'ACE come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione di impianti sportivi, ecc..
– L' ACE ha una validita' temporale massima di dieci anni. Essa e' confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. In caso di mancato rispetto delle predette disposizioni, l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica;
– All'ACE sono allegati i libretti di impianto o di centrale in originale o in copia.
– É obbligatorio aggiornare l'attestato di certificazione energetica ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti piu' alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio.
Lo studio d'ingegneria IQUADRO è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Basterà contattare gli ingegneri Berardi e Mangani alla mail info@iquadroingegneria.it.
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