Entro il 16.12.2013 deve essere versata la rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, calcolata sulla base delle aliquote approvate per l’anno d’imposta 2013 con deliberazione C.C. 213 del 01.10.2013.
Rispetto all’anno d’imposta 2012 sono state operate delle modifiche;
in particolare è stata concessa un agevolazione di due punti alle unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale, è stata ridotta di un punto anche l’aliquota per i soggetti titolari di imprese commerciali e artigianali che esercitano l’attività in immobili di proprietà, purché gli immobili rispettino requisiti di categoria e dimensione. Per ogni approfondimento vedere l'area tematica del sito.
Aumenta invece di un punto l’aliquota per gli immobili locati a canone concordato e quella per gli immobili abitativi ma solo se a disposizione del proprietario o locati ma con contratto a libero mercato.
Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del D.L. 133 /2013 non è dovuto il versamento della rata di saldo per le seguenti categorie di immobili:
1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
3. la casa coniugale assegnato al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
4. immobili ad uso abitativo e relative pertinenze posseduti e non concessi in locazione dal personale in servizio permanente, appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella misura di un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare. Gli immobili rientranti nelle precedenti casistiche, saranno comunque assoggettati all’imposta secondo il disposto del comma 5 art. 1 D.L 133 30.11.2013, il versamento in oggetto dovrà essere effettuato entro il 16.01.2014.