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Terremoto, approvata Legge in Senato | 25 modifiche, ecco quali

Redazione

Terremoto, approvata Legge in Senato | 25 modifiche, ecco quali

Il documento torna alla Camera per il voto finale | Il sottosegretario De Micheli: "Credito di imposta per la ricostruzione prescinderà dalla capacità fiscale del contribuente" | Novità sulla busta pesante
Mer, 23/11/2016 - 18:50

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Via libera, anche se con varie modifiche, in Senato al disegno di legge di conversione del decreto legge 189/2016, il cosiddetto decreto ricostruzione. Ora la palla passa alla Camera dei Deputati, che dovrà fare altrettanto.

Con 194 voti favorevoli, un voto contrario e 37 astenuti, l’Assemblea di Palazzo Madama ha infatti approvato oggi, con 25 modifiche, il ddl n. 2567, di conversione in legge del decreto legge n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera. La 5a Commissione permanente del Senato è invece impegnata dal 15 novembre nella discussione del decreto legge n. 205, recante “nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” (qui il testo integrale), quello emanato cioè dopo i terremoti del 26 e del 30 novembre.

TERREMOTO, IL TESTO DEL DECRETO LEGGE RICOSTRUZIONE

Il provvedimento, ispirato a principi di velocità, integrazione, sicurezza, trasparenza e legalità degli interventi, – viene spiegato dall’Assemblea – reca una normativa organica che fa tesoro delle migliori esperienze recenti, la ricostruzione dell’Emilia Romagna e la sorveglianza degli appalti di expo Milano; finanzia la ricostruzione delle prime case e delle seconde case nell’area del cratere; valorizza il ruolo dei sindaci e la partecipazione dei cittadini; dedica un’attenzione particolare alla ripresa del sistema agroalimentare, alla tutela dell’ambiente, al funzionamento del sistema scolastico. Per salvaguardare il tessuto economico, la Commissione ha proposto misure di sostegno all’agricoltura, la possibilità di delocalizzare temporaneamente le strutture commerciali all’interno dello stesso comune, la busta paga pesante per i lavoratori dipendenti, la possibilità di istituire aree di crisi complessa”.

Credito d’imposta a prescinderà dal reddito del contribuente

La discussione generale si è conclusa oggi con gli interventi dei sen. Vaccari, Nerina Dirindin, Lucherini (PD), D’Ambrosio Lettieri (CoR), Marinello (AP) e Ceroni (FI-PdL). La sen. Dirindin (PD) ha segnalato il mancato concerto del Ministro della sanità e ha evidenziato la necessità di includere le strutture ospedaliere e sociosanitarie negli edifici pubblici da ricostruire rapidamente. Il sen. Ceroni (FI-PdL), a titolo personale, ha preannunciato voto contrario “ad un decreto illeggibile, ridondante, ispirato alla logica del sospetto: le risorse stanziate sono assolutamente insufficienti (il valore stimato dei danni è di 50 miliardi), le strutture burocratiche coinvolte sono troppe e rallenteranno la ricostruzione, l’individuazione del cratere non è basata su parametri oggettivi ma su criteri politici”.

In replica, la Sottosegretario di Stato per l’economia De Micheli ha ringraziato tutti i Gruppi parlamentari per la partecipazione e la disponibilità a ritirare gli emendamenti al fine di accelerare l’approvazione del provvedimento. Ha fornito inoltre una serie di precisazioni: l’ampiezza del cratere sarà individuata per legge e non sarà inamovibile; il credito di imposta per la ricostruzione nel settore privato prescinderà dalla capacità fiscale del contribuente e sarà scontato sul conto corrente bancario; all’interno del cratere il rimborso sarà del 100% per le prime e le seconde case, al di fuori dal cratere sarà totale per le case dei centri storici e per le case affittate, per le case non abitate ammonterà al 50%; infine, saranno sostenute tutte le tipologie di attività produttiva.

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189

Per quanto riguarda le modifiche, proponiamo le novità introdotte dagli emendamenti approvati, secondo quanto è stato possibile estrapolare dall’apposita scheda disponibile sul sito internet del Senato.

Nello specifico, all’articolo 1 (ambito di applicazione della legge) sono stati approvati gli emendamenti 1.100 e 1.100/100 del relatore – il senatore del Pd Bachisio Silvio Lai – che allargano l’area dei comuni interessati e inseriscono le norme del secondo decreto sugli eventi sismici successivi al 24 agosto (il decreto legge 205), introducendo le misure urgenti per l’anno scolastico, gli interventi immediati sul patrimonio culturale e le disposizioni su strutture e moduli abitativi provvisori.

All’articolo 2 sono stati approvati gli emendamenti 2.4 e 2.200 i quali prevedono che il Commissario straordinario coadiuva gli enti locali nella progettazione per garantire la qualità degli interventi e il conseguimento dei risultati.

All’articolo 3 (uffici speciali per la ricostruzione) è stato approvato l’emendamento 3.1 che amplia il concetto degli enti locali interessati, unendo ad esempio a Regioni e Comuni anche le Province.

All’articolo 5 (ricostruzione privata) è stato approvato l’emendamento 5.13, che aggiunge una “e”, modificando quindi, al comma 2 a, la frase “degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo”.

All’articolo 6 (criteri per finanziamenti agevolati) sono stati approvati gli emendamenti 6.100, 6.38, 6.40, 6.41. Il comma 10, che recitava “Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10 per cento dell’importo ammesso a finanziamento” viene sostituito con “Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative nei limiti di quanto determinato all’articolo 34 comma 5”.

All’articolo 12 (procedure per l’erogazione dei contributi) è stato approvato l’emendamento 12.2 sul personale tecnico specializzato di supporto: al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole “anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato in supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica”.

Con l’approvazione dell’emendamento 13.1 (testo 2) è stato sostituito l’articolo 13 riguardante gli interventi su edifici interessati da precedenti eventi sismici e che riguarda nello specifico la Regione Abruzzo. Questo il nuovo testo: “1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1 , ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell’evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24 agosto 2016, sono definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del presente decreto, di concerto con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, istituito ai sensi dell’articolo 67-terdella Legge n. 134 del 2012. 2. Nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1, ricompresi nella Regione Abruzzo, per i quali non siano ancora stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell’evento sismico del 2009, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi comuni di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni ricomprese nel Titolo II, capo II, del presente decreto e secondo le modalità ivi previste”.

All’articolo 14 (ricostruzione pubblica) sono stati approvati gli emendamenti 14.2 e 14.3 sul patrimonio artistico – che prevede per  beni culturali sottoposti a vincolo “anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture” – 14.10, 14.500 e 14.0.1 che prevede verifiche tecniche dei presidi ospedalieri.

All’articolo 16 (conferenza permanente e commissioni paritetiche) è stato approvato l’emendamento 16.3 che modifica l’indicazione di “progetti preliminari” con “progetti di fattibilità“.

Dopo l’articolo 17 è stato approvato l’emendamento 17.0.1 (testo 2) sulle erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti dal sisma. L’articolo 17 bis, quindi, è il seguente: “1. All’articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera m) è inserita la seguente: ‘m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l’ente a cui si effettua il versamento. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare individua con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione. da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate'”.

All’articolo 27 (programma per le infrastrutture ambientali) è stato approvato l’emendamento 27.1. Il testo diventa: “Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui all’allegato 1, con particolare attenzione agli acquedotti e gli elettrodotti, nonché agli impianti di depurazione e di collettamento fognario”.

All’articolo 28 (trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo di edifici) sono stati approvati gli emendamenti 28.1 e 28.0.1 sul recupero dei rifiuti non pericolosi

All’articolo 30 (legalità e trasparenza) sono stati approvati gli emendamenti 30.100, 30.12, 30.13 e 30.14;

All’articolo 35 (tutela dei lavoratori) è stato approvato l’emendamento 35.200 sulle casse edili

Dopo l’articolo 36 (trasparenza e pubblicità degli atti) sono stati approvati gli emendamenti 36.0.1 (testo 2) e 36.0.3. Questo il testo dell’articolo 36bis: “1. L’Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provvede alla realizzazione di un capillare sistema di informazione alle popolazioni colpite sulle misure di sostegno previste dal decreto-legge in esame, alle imprese e ai lavoratori, che attualmente non ne conoscono l’entità, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

All’articolo 41 (cessione di beni mobili di proprietà dello Stato) è stato approvato l’emendamento 41.1.

All’articolo 45 (sostegno al reddito dei lavoratori) l’emendamento 45.6: Al comma l, lettera a), dopo le parole “dipendenti da aziende” aggiungere le seguenti “o da soggetti diversi dalle imprese”.

All’articolo 48 (proroga e sospensione di versamenti tributari e contributivi) sono stati approvati tre emendamenti. Il 48.10 (proposto dai parlamentari Gianluca Rossi, Cardinali, Ginetti e Gotor) sulla busta paga pesante aggiunge i commi 1bis e 1ter: “1-bis. I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei comuni di cui all’allegato 1, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1º settembre 2016. la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d’acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.   1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e l-bis si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all’allegato 1″. L’emendamento 48.23  include i settori delle assicurazioni, della telefonia e radiotelevisivo, e il 48.26 è sulle forme pensionistiche complementari.

All’articolo 50 è stato approvato l’emendamento 50.5  sui progetti di servizio civile nazionale. E’ stata accolta infine una proposta di coordinamento.

 Il nuovo cratere trasformato in allegato 2

Oltre all’allegato 1 del decreto legge 189, che definiva i 62 Comuni che fanno parte del cosiddetto cratere dopo il 24 agosto (per l’Umbria tutta l’area interna Valnerina), il disegno di legge prevede un allegato 2 che elenca gli altri 69 Comuni che vanno ad aggiungersi. Questo quindi l’elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016:

REGIONE ABRUZZO

1. Campli (TE);

2. Castelli (TE);

3. Civitella del Tronto (TE);

4. Torricella Sicura (TE);

5. Tossicia (TE);

6. Teramo;

REGIONE LAZIO

7. Cantalice (RI);

8. Cittaducale (RI);

9. Poggio Bustone (RI);

10. Rieti;

11. Rivodutri (RI);

REGIONE MARCHE

12. Apiro (MC);

13. Appignano del Tronto (AP);

14. Ascoli Piceno;

15. Belforte del Chienti (MC);

16. Belmonte Piceno (FM);

17. Caldarola (MC);

18. Camerino (MC);

19. Camporotondo di Fiastrone (MC);

20. Castel di Lama (AP);

21. Castelraimondo (MC);

22. Castignano (AP);

23. Castorano (AP);

24. Cerreto D’esi (AN);

25. Cingoli (MC);

26. Colli del Tronto (AP);

27. Colmurano (MC);

28. Corridonia (MC);

29. Esanatoglia (MC);

30. Fabriano (AN);

31. Falerone (FM);

32. Fiuminata (MC);

33. Folignano (AP);

34. Gagliole (MC);

35. Loro Piceno (MC);

36. Macerata;

37. Maltignano (AP);

38. Massa Fermana (FM);

39. Matelica (MC);

40. Mogliano (MC);

41. Monsapietro Morico (FM);

42. Montappone (FM);

43. Monte Rinaldo (FM);

44. Monte San Martino (MC);

45. Monte Vidon Corrado (FM);

46. Montecavallo (MC);

47. Montefalcone Appennino (FM);

48. Montegiorgio (FM);

49. Monteleone (FM);

50. Montelparo (FM);

51. Muccia (MC);

52. Offida (AP);

53. Ortezzano (FM);

54. Petriolo (MC);

55. Pioraco (MC);

56. Poggio San Vicino (MC);

57. Pollenza (MC);

58. Ripe San Ginesio (MC);

59. San Severino Marche (MC);

60. Santa Vittoria in Matenano (FM);

61. Sefro (MC);

62. Serrapetrona (MC);

63. Serravalle del Chienti (MC);

64. Servigliano (FM);

65. Smerillo (FM);

66. Tolentino (MC);

67. Treia (MC);

68. Urbisaglia (MC);

REGIONE UMBRIA

69. Spoleto (PG).

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