La caccia in Umbria è definitivamente chiusa in anticipo. A mettere fine alla diatriba insorta tra cacciatori e ambientalisti negli ultimi giorni – dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato che aveva sospeso l’attività venatoria relativa ai turdidi – è il Tar dell’Umbria che ha respinto i due ricorsi d’urgenza presentati dalle associazioni venatorie nelle ultime ore. Nella valutazione tra i vari interessi, nonostante la normativa nazionale insorta a fine dicembre che in caso di sospensione del calendario venatorio riteneva valido quello dell’anno precedente, ha ritenuto prevalente la tutela dell’ambiente e dunque degli animali.
Il Presidente della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, nel doppio decreto di questa mattina, dopo aver ripercorso le varie vicende e normative, ha evidenziato:
– in questa sede cautelare, la cui funzione è quella di evitare il formarsi di situazioni gravemente pregiudizievoli e altresì irreversibili, tali da non poter essere rimediate neppure da un’ordinanza cautelare emessa dal Collegio nella prima camera di consiglio utile, non possano che recepirsi le valutazioni, seppur provvisorie, formulate, anche nella prospettiva del bilanciamento dei contrapposti interessi, dai giudici di appello;
– tali valutazioni argomentano la necessaria applicazione nel caso in esame del principio di precauzione, che (come ricordato anche nel succitato decreto n. 4805/2024) con il Trattato di Maastricht (ex art. 174 TCE, oggi art. 191 TUE) è stato inserito tra i principi fondamentali della politica europea ambientale, con la Comunicazione della Commissione europea del 2000 ( COM/2000/0001def.) è stato inserito nell’alveo dei principi generali dell’ordinamento europeo, e nell’ordinamento interno esplica la sua funzione in virtù del richiamo ai principi generali dell’ordinamento comunitario operato dall’art. 1, comma 1 della legge 241/1990, trovando comunque una piena copertura costituzionale negli artt. 9, 32 e 2, Cost.;
– non sembra che tali valutazioni, in quanto costituiscono (anche) diretta applicazione del diritto europeo, possano essere superate dalla considerazione delle sopravvenute modifiche della disciplina nazionale, dato che l’interpretazione dell’art. 18, comma 4, ultimo periodo, cit., prospettata da parte ricorrente, potrebbe sottrarsi a dubbi di irragionevolezza e incompatibilità con le norme sovraordinate soltanto nell’ipotesi in cui abbiano trovato concreta applicazione le altre previsioni della disciplina rivolte (attraverso la previsione di un termine al 15 giugno per la pubblicazione del calendario venatorio e del rito accelerato sulle relative impugnazioni) a consentire la definizione delle controversie prima dell’apertura della stagione venatoria;
– pertanto, non sussistano i presupposti per l’adozione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm..
Per la trattazione collegiale è stata fissata la camera di Consiglio all’11 febbraio. Con buona pace dei cacciatori.
(articolo in aggiornamento)