Un fenomeno in crescita quello dello stalking: dall’inizio dell’anno, sono 30 le richieste di aiuto pervenute alla Questura di Perugia da parte delle vittime. Di queste circa la metà è arrivata da segnalazioni o proposte formulate da uffici territoriali dell’Arma Carabinieri in provincia; una decina i casi proposti dagli interessati o dai loro legali direttamente in Questura, i rimanenti dai Commissariati di P.S. Lo scorso anno erano state invece 9 i provvedimenti di “ammonimento” emessi dal Questore Carmelo Gugliotta, contro i 24 del 2014. Le richieste archiviate o confluite in esposti o “composizioni bonarie” sono invece le restanti 6.
La legge – E’ dal 2009 che la legge consente ai cittadini che si ritengano vittime di “stalking” di ottenere un provvedimento di ammonimento che ha come scopo quello di proteggere il perseguitato, provando a ravvedere lo stalker, il quale, se non cambia atteggiamento, può essere condotto di fronte al giudice penale per il reato previsto dell’art 612 bis del C.P.. Nell’agosto scorso un nuovo decreto (14 agosto 2013 n. 93) ha inasprito le pene nei confronti dello stalker, in particolare per reati commessi dal coniuge, in ambito domestico, nonché da ex conviventi separati o comunque legati da relazioni affettive. La stessa legge ha esteso anche la possibilità al Questore, qualora ne ricorrano i presupposti, di procedere d’ufficio all’ammonimento; già quattro i casi in cui si è attivata questa procedura.
In Umbria – Tra tutti i casi trattati quest’anno in tre circostanze, relative a padri con figli minori, si sono acquisite le prove che erano state poste in essere oltre che condotte persecutorie nei confronti della moglie o convivente, maltrattamenti a danno dei figli. Pertanto è scattata, d’ufficio, la denuncia per maltrattamenti in famiglia ( art 572 C.P.) e una specifica segnalazione alla Procura e al Tribunale per i Minorenni.
Dei 24 “ammonimenti” di quest’anno, sinora solo in 2 casi lo stalker ha continuato a perseguitare la sua vittima; per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di atti persecutori (art. 612- bis C.P.) con l’aggravante specifica di non aver cambiato condotta dopo l’ “Ammonimento”.