Negozi e ristoranti delocalizzati potranno rimanere invece per 6 anni. I dettagli illustrati durante un incontro a Cascia
Sono oltre 450 le strutture emergenziali di tipo produttivo realizzate nel cratere umbro dopo le scosse di terremoto del 2016. Aziende, stalle, fienili delocalizzati e temporanei potranno diventare definitivi o rimanere per alcuni anni anche dopo la ricostruzione delle strutture terremotate a determinate condizioni. Il provvedimento (l’ordinanza commissariale 157 del 2023), che era stato annunciato a dicembre dal commissario straordinario Guido Castelli, è stato al centro di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a Cascia, promosso dall’Ufficio speciale alla ricostruzione dell’Umbria.
Presenti alla tavola rotonda la presidente della Regione Umbria – Vice Commissario Donatella Tesei, l’assessore regionale Enrico Melaseche Germini; il sindaco di Cascia Mario De Carolis; il direttore dell’USR Umbria Stefano Nodessi Proietti; il dirigente dell’USR Umbria Gianluca Fagotti; il direttore della Regione Umbria Paolo Gattini e il dirigente della Protezione Civile Regionale Stefania Tibaldi.
L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per valutare le azioni intraprese e i risultati ottenuti fino ad oggi ma anche per fornire un ulteriore contributo per la rinascita delle comunità colpite.
I dati di imprese, stalle e fienili delocalizzati
Nel 2022 l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha effettuato una ricognizione che ha fotografato la presenza di 332 strutture emergenziali realizzate dopo il sisma del 2016 per il mondo agricolo e zootecnico ossia 112 stalle realizzate dalla Regione Umbria, 59 stalle realizzate da privati, 73 fienili/depositi realizzati dalla Regione Umbria, 16 fienili/depositi realizzati da privati, 8 sale latte e 7 impianti di mungitura oltre a 67 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE).
Per le attività produttive e commerciali, invece, 73 sono state delocalizzate in altro edificio agibile situato nello stesso comune ed è stato riconosciuto loro un contributo sulle spese di affitto mediante la contabilità speciale; 55 attività si sono delocalizzate all’interno del lotto di pertinenza dell’insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti ed è stato riconosciuto un contributo sui costi di realizzazione della struttura temporanea; 51 attività, infine, si sono delocalizzate in strutture unitarie predisposte dalla Protezione Civile nei comuni di Cascia, Norcia e Preci.
Le strutture che potranno essere trasformate in definitive
Con l’ordinanza commissariale n. 157/2023, pertanto, si prevede la possibilità di trasformare in definitive le delocalizzazioni temporanee alle seguenti condizioni:
Trasformazione definitiva strutture temporanee produttive provvisorie – I proprietari dell’immobile gravemente danneggiato o distrutto, sede di attività produttiva in esercizio alla data del sisma, nonché dell’area su cui è situata la struttura temporanea, regolarmente autorizzata e realizzata sulla base delle disposizioni dell’Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, hanno facoltà di presentare richiesta di trasformazione in definitiva della medesima struttura (salvo la verifica della regolarità urbanistica dell’immobile oggetto di trasformazione) e contestuale ripristino o demolizione o cessione al Comune dell’immobile originario danneggiato dagli eventi sismici.
Trasformazione definitiva anche per affittuari – Qualora l’istanza di trasformazione della struttura temporanea non sia presentata dai proprietari dell’edificio originario, la stessa può essere avanzata dal soggetto che sulla base di un titolo di comodato d’uso, affitto o godimento, valido alla data del sisma, esercitava la propria attività produttiva nel medesimo edificio, previo assenso del proprietario dello stesso, il quale resta onerato dell’obbligo di garantire la ripresa dell’attività economica nell’edificio originario a seguito dell’ultimazione dei lavori e del ripristino dell’agibilità. Ai fini dell’assegnazione definitiva della struttura temporanea, il soggetto beneficiario deve riversare sulla contabilità speciale del Presidente della Regione – Vice Commissario il 70% del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea, ovvero il 70% del costo dell’intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico, da rendicontarsi a cura dello stesso.
Strutture temporanee potranno rimanere per 6 anni
Ulteriori sei anni per attività produttive commerciali temporanee – Le strutture temporanee possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:
- dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, nel caso di interventi sull’edificio originario conclusi entro la data del 31 marzo 2024;
- dall’ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull’edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.
Le spese di manutenzione, in ogni caso, sono a carico di ogni fruitore.
Al fine di fissare i punti salienti dell’ordinanza commissariale n. 157/2003 il dirigente dell’USR Umbria, ing. Gianluca Fagotti, ha predisposto delle slide esplicative.