La Quarta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sul ricorso proposto dalla Regione Umbria (che ha impugnato la sentenza del Tar che aveva dato ragione alla Bioter) contro l’inceneritore di Terni, rimandando la questione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con un’ordinanza: “Ciò posto, ai fini del decidere – si legge nel documento – il Collegio ritiene necessario acquisire una relazione di chiarimenti da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (eventualmente tramite il supporto tecnico di ISPRA laddove ritenuto necessario) finalizzata a rappresentare al Collegio quali siano le differenze sussistenti – sia in linea generale che con particolare riferimento al quadro delle emissioni in atmosfera – tra un impianto di coincinerimento che utilizza come combustibile unicamente i rifiuti di cui all’articolo 3, punto 31, lettera b) di cui alla direttiva 2010/75/UE; un impianto di coincinerimento che utilizza come combustibile esclusivamente rifiuti non pericolosi; un impianto di coincinerimento che è alimentato sia da rifiuti non pericolosi che da biomasse ma utilizza principalmente rifiuti non pericolosi. Per i predetti incombenti risulta congruo il termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza collegiale”.
Inceneritore Bioter, il ricorso della Regione dopo sentenza del Tar
La Regione Umbria aveva formalizzato il ricorso al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar Umbria n. 819/2024 che aveva annullato la richiesta regionale di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell’impianto di coincenerimento situato nel territorio comunale di Terni. La Regione, tramite i legali Luca Benci e Anna Rita Coppo, ha ribadito l’esigenza di un integrale adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT) come previsto dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 e il pieno rispetto delle normative sulla qualità dell’aria prima della riattivazione, in un contesto che investe direttamente la salute pubblica e la salvaguardia ambientale del territorio ternano.
Le motivazioni della Regione
Secondo quanto si evince dal documento depositato al Tar dalla Regione Umbria: ““Il Legislatore europeo avrebbe inteso affermare che, ove un impianto di coincenerimento bruci esclusivamente rifiuti da biomassa – rifiuti che nella loro essenza non si discostano da biomassa non rifiuto e quindi dalla cui combustione non deriva un rischio tale da imporre l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili – non si applicano le BAT; negli altri casi, quando sono trattati anche rifiuti non rientranti tra le biomasse, le BAT dovrebbero necessariamente applicarsi”. La Regione, inoltre, ha evidenziato “che l’impianto in oggetto, nella sua pur limitata attività negli ultimi anni di produzione, ha utilizzato quale combustibile esclusivamente il rifiuto non è annoverato tra i rifiuti biomassa, identificato dal codice 03 03 07 (scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone), come dimostrato dalle Relazioni sul funzionamento relative agli anni 2017 e 2018”.
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