Il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, in vigore dal 27 marzo, è il nuovo regolamento in materia di certificazione della conformità alla normativa degli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso, sia essa di abitazione privata che di ufficio e di azienda.
In particolare, l'articolo 5 obbliga alla redazione di un progetto in tutti i casi di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti di cui all'art.1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ovvero nei casi di:
– di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
– radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
– di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
– idrici e sanitari;
– per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;
– di protezione antincendio.
Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi (comma 2):
a) impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l'automazione di porte, cancelli e barriere, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative, aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l'automazione di porte, cancelli e barriere, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti radiotelevisivi, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonchè impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti del gas, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
Negli altri casi, il progetto può essere redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Se l'impianto a base di progetto subisce variazioni in corso d'opera, il progetto presentato va integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
Il progetto di cui al comma 2 deve essere depositato presso lo sportello unico dell'edilizia del Comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti dall'art.11, ovvero:
– per il rifacimento o l'istallazione di nuovi impianti relativi ad edifici per i quali è stato già rilasciato il certificato di agibilità entro 30 giorni alla fine lavori;
– per opere di istallazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento,contestualmente al progetto edilizio.
IMPIANTI ESISTENTI
Impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della legge 46/1990)
Tali impianti hanno goduto di un periodo transitorio per il loro adeguamento alla legge che comportava per l'impianto elettrico delle civili abitazioni l'installazione dell'interruttore differenziale (salvavita) di 30 milliampere mentre, dove vi era almeno un lavoratore subordinato (es. portiere), l'adeguamento richiedeva anche l'installazione dell'impianto di terra.
Impianti realizzati o ristrutturati tra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008
Per questa categoria di impianti il committente, per la realizzazione o ristrutturazione, doveva avvalersi di imprese abilitate le quali dovevano rilasciare la dichiarazione di conformità già prevista dalla legge n. 46/90 e dal DPR n. 447/91 (regolamento di attuazione).
Impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del DM 37/2008)
Il decreto n. 37/2008 ha sostanzialmente confermato l'impianto della legge n. 46/1990 rafforzando le misure di sicurezza pur nella semplificazione delle procedure burocratiche. Il decreto, infatti, non prevede obblighi di adeguamento poiché, come detto sopra, gli impianti preesistenti dovevano già essere a norma. Inoltre, l'articolo 13 esplicita obblighi già previsti dalla legge 46/90 e dal suo regolamento attuativo, stabilendo che in caso di mancanza o smarrimento della dichiarazione di conformità sia possibile ricorrere alla dichiarazione di rispondenza all'atto del trasferimento dell'immobile o della sua locazione: Una eventualità prima impossibile visto che tutta la documentazione doveva essere obbligatoriamente allegata all'atto. Infine, il decreto rappresenta una concreta ed importante novità in termini di certezza giuridica: l'introduzione della clausola di garanzia chiarisce, infatti, le responsabilità finora affidate a lenti contenziosi giuridici.
COMPRAVENDITE DI VECCHI FABBRICATI
I contratti di compravendita di immobili usati dovranno riportare la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contenere, in allegato, la “dichiarazione di conformità” oppure, nel caso in cui essa non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la “dichiarazione di rispondenza” resa da un professionista iscritto all'albo per le specifiche competenze tecniche richieste, e che abbia esercitato, per almeno cinque anni, la professione nel settore impiantistico.
Tuttavia, la vendita o la locazione potrà essere effettuata anche senza la dichiarazione, ricorrendo ad una deroga esplicita da inserire sotto forma di clausola contrattuale: il venditore dovrà informare l'acquirente circa lo stato di non conformità degli impianti o la loro possibile non conformità. L'assenza della dichiarazione di conformità o della clausola contrattuale esplicita di deroga può comportare, per il venditore, una multa fino a 10mila euro.