Dirigente finanziario a tempo, Comune ricorre a CdS | La sentenza diventa un caso nazionale - Tuttoggi.info

Dirigente finanziario a tempo, Comune ricorre a CdS | La sentenza diventa un caso nazionale

Sara Fratepietro

Dirigente finanziario a tempo, Comune ricorre a CdS | La sentenza diventa un caso nazionale

La decisione già anticipata viene confermata dall'assessore Profili, che spiega le motivazioni alla base della nomina di Claudio Gori. Ecco cosa dice il Tuel
Ven, 17/06/2016 - 17:22

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Il Comune di Spoleto presenterà ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar dell’Umbria che ha annullato la nomina del dirigente finanziario a tempo determinato Claudio Gori. La decisione, che era risultata evidente sin dai primi momenti dopo il pronunciamento dei giudici perugini (anticipato da Tuttoggi.info),  è stata ufficializzata oggi dall’assessore al personale Gianmarco Profili con una nota. Un comunicato stampa in cui si prende spunto dagli ultimi attacchi del Partito democratico per spiegare le motivazioni alla base del conferimento dell’incarico.

La decisione del Tar – La sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, emessa una settimana fa, faceva riferimento al ricorso di un professionista, Antonio Lavorato, che aveva partecipato sia al concorso emanato nel 2010 dal Comune di Spoleto (Giunta Benedetti) per un posto da dirigente finanziario a tempo indeterminato, arrivando terzo, – concorso che aveva poi portato alla stabilizzazione di Angelo Cerquiglini, ancora in forze al Municipio anche se comandato in Regione – sia alla selezione del 2014 ai sensi dell’articolo 110 del Tuel promossa dalla Giunta Cardarelli per cercare un esperto anche in riequilibri finanziari e nelle nuove normative di armonizzazione contabile. Il Tar ha sentenziato che il Comune non avrebbe dovuto emettere una selezione di carattere fiduciario, ma attingere alla graduatoria, ancora valida, del 2010, come chiedeva Lavorato. Le cui richieste, comunque, sono state accolte solo nella misura dell’annullamento della procedura comparativa del 2014. E se in qualche modo la sentenza dei giudici era temuta dal Municipio, stante l’esistenza di una vicenda simile, che va nella stessa direzione, in un altro Comune umbro, rimane comunque piuttosto complessa la questione relativa alla possibilità di applicare o meno l’articolo 110 del Tuel nel caso specifico. Tanto che la stessa amministrazione comunale prima di emettere la selezione di due anni fa aveva svolto degli approfondimenti. Una vicenda complessa, con la sentenza del Tar che viene considerata innovativa a livello nazionale (qui l’articolo di ieri de Il Sole24ore). Ed ora l’assessore Gianmarco Profili ha voluto oggi mettere in luce le sue perplessità.

Le spiegazioni dell’assessore – “Spiace constatare come il PD – spiega Profili – abbia parlato di improvvisazione e di pressappochismo, termini e concetti da respingere perché irriguardosi del lavoro e della professionalità degli uffici che hanno seguito con scrupolo le procedure di uno strumento come l’articolo 110 del TUEL, introdotto proprio per consentire gli incarichi a contratto e marcare uno scarto rispetto alle procedure concorsuali; uno strumento che, dall’anno del sua entrata in vigore nel 2000, è stato utilizzato normalmente dalle Amministrazioni pubbliche per gli incarichi fiduciari e temporanei di fronte a particolari esigenze di organizzazione. Non è un caso infatti – continua Profili – se numerose fonti autorevoli e commentatori prestigiosi hanno già rimarcato il carattere di innovatività della recente sentenza del Tar, implicitamente avvalorando la routine di un modus operandi consolidato”.

Competenze specifiche – “Quando abbiamo scelto – continua l’assessore – di avvalerci dello strumento dell’articolo 110 ci trovavamo al cospetto di uno scenario di totale emergenza, a causa delle ben note vicende legate al disavanzo di bilancio. Avevamo ereditato una situazione talmente gravosa – con gli uffici del settore finanziario praticamente in smobilitazione e di fronte ad una accertata e grave difficoltà di recupero dell’evasione tributaria – che per la figura del dirigente finanziario servivano particolari requisiti e caratteristiche che potevano non essere rispondenti a quelli posseduti da chi era in graduatoria per la procedura concorsuale del 2010. Per questo per la copertura del posto di responsabile del servizio finanziario abbiamo fatto ricorso alla procedura, prevista nel Testo Unico degli Enti Locali, di incarico a contratto. Di fronte all’imperativo di ottenere un riequilibrio di bilancio serviva una figura che fosse esperta in revisione contabile e in piani di rientro, in grado di assicurare una formazione adeguata al personale finanziario dell’Ente; qualcuno che avesse una conoscenza approfondita dei nuovi principi di armonizzazione contabile che sarebbero stati introdotti di lì a poco e che in base a questi potesse coerentemente operare. Ecco i motivi per cui si è puntato a una procedura che consentisse un incarico allora considerato pacificamente di natura fiduciaria e solo a tempo determinato”.

Di diverso avviso il Tar – Secondo il Tribunale amministrativo umbro “vi era sostanziale equivalenza tra le due mansioni (concorso 2010 ed avviso 2014)“, anche perché “all’atto della adozione dell’avviso qui impugnato, il posto da ricoprire era quello già presente in organico“. “Quanto alle specifiche funzionali contemplate nel concorso del 2014 trattasi, in definitiva, di competenze tipicamente riconducibili a quelle che deve normalmente possedere un qualsivoglia dirigente dell’area economico-finanziaria di un ente locale, il quale è chiamato altresì a risolvere situazioni di particolare criticità quali quelle nella specie evidenziate” si legge ancora nella sentenza. Secondo il Tar, insomma, il dottor Lavorato (o comunque oltre a lui chiunque arrivato in posizione utile nella graduatoria del 2010) sarebbe stato in grado di affrontare la difficile situazione finanziaria del Comune di Spoleto. “Nell’ipotesi in cui l’ente si trovi in uno stato di grave dissesto finanziario, e qualora sino a quel momento l’ente stesso sia rimasto sprovvisto di un dirigente titolare dell’ufficio competente in materia economica e finanziaria, – evidenziano i giudici – risponde senz’altro a canoni di logicità e proporzionalità dell’azione amministrativa il fatto che, prima ancora di ricorrere ad elevatissime figure professionali, l’amministrazione debba prioritariamente utilizzare graduatorie esistenti ed efficaci al cui interno si vengono a trovare soggetti comunque in possesso di sicura e comprovata idoneità funzionale e adeguata qualificazione professionale (in quanto appartenenti alla categoria dirigenziale)”.

Si prepara il ricorso – Ribadiamo l’assoluto rispetto – conclude l’assessore Profili – della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, ma confermiamo la convinzione di aver agito correttamene nell’interesse dell’ente e in conformità alle procedure amministrative e di voler far ricorso al Consiglio di Stato perché la sentenza del TAR in sostanza finisce con l’abrogare per via interpretativa il contenuto della norma del TUEL che prevede espressamente la possibilità di conferire di fatto incarichi fiduciari e temporanei”.

Cosa dice il TuelL’articolo 91 comma 4 del Tuel evidenzia che “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo“. Stando a quanto sostenuto dal Tar dell’Umbria, il posto da dirigente finanziario sarebbe stato sì trasformato dopo il concorso del 2010, ma soltanto dopo l’indizione della selezione comparativa ai sensi dell’articolo 110 dello stesso Testo unico degli enti locali. Ed è proprio questo l’oggetto del contendere, con l’amministrazione comunale che ritiene invece che le due posizioni non fossero assolutamente equivalenti, data la straordinarietà della situazione, e che la trasformazione della direzione fosse in realtà insita nel bando per la selezione comparativa.

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