La Provincia di Perugia ha affidato alla società Agenzia per l’Energia e l’Ambiente S.r.l. la verifica ed il controllo dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici nonché l’aggiornamento del catasto degli stessi impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia, estendendolo anche al Comune di Foligno. Come stabilito dalla normativa ai fini della copertura dei costi per l’adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da versare in occasione del controllo di efficienza energetica, sotto forma di “Bollino” il cui costo è pari a 15 euro omnicomprensivo.
Per gli impianti nel Comune di Foligno il rapporto di controllo completo di “Bollino” è obbligatorio per tutti gli impianti presenti su questi territori a partire dal primo controllo di efficienza energetica successivo al primo maggio 2016. Tutti i manutentori/installatori e terzi responsabili dovranno trasmettere all’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente s.r.l., entro il 30 novembre 2016, almeno l’ultimo rapporto di controllo tecnico in corso di validità secondo le modalità e le disposizioni indicate da AEA e attualmente già in vigore per i Comuni sotto i 40.000 abitanti della Provincia di Perugia. Per tutti questi controlli, per i quali non è avvenuto il pagamento del Bollino, lo stesso avverrà in occasione del primo controllo manutentivo successivo al 1 maggio 2016, fatta salva la scadenza del controllo di efficienza energetica. Per quanto riguarda i controlli per l’efficienza energetica (per le caldaie il cosiddetto “controllo fumi” o “controllo combustione”) si applicano le periodicità riportate nell’allegato A del DPR 74/2013 come stabilito nell’Allegato A alla D.G.R. 961 del 28/07/2014. Relativamente agli impianti più diffusi possono essere così riassunte: i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido non rinnovabile e ogni 4 anni se alimentato a gas, metano o GPL.. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW le cadenze sono rispettivamente dimezzate. Inoltre il responsabile dell’impianto deve ottemperare all’obbligo di “controllo e manutenzione” attenendosi alle indicazioni fornite dall’installatore della caldaia o del climatizzatore nella dichiarazione di conformità o, in mancanza di queste, dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante, o in mancanza di entrambi, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI. Spetta comunque al manutentore, presa visione dello stato dell’apparecchio e/o dell’impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in sicurezza e nel rispetto dell’efficienza.