Condominio rumoroso, ecco come risolvere il problema - Tuttoggi.info

Condominio rumoroso, ecco come risolvere il problema

Redazione

Condominio rumoroso, ecco come risolvere il problema

Tornano i consigli del Dott. Fiacco, in questa 'pillola' si parla di rumori molesti
Sab, 21/11/2015 - 09:45

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Torna la nostra rubrica ‘Pillole di Diritto’, approfondimento legale di Tuttoggi.info a cura del dottor Alessio Fiacco.

Con l’arrivo della brutta stagione si passa più tempo in casa, cercando la tranquillità ed il relax tra le mura domestiche. Ma capita, a volte, che la nostra vita quotidiana venga turbata da vicini rumorosi o da un condominio invivibile. E spesso, invece di stare sereni sul divano o a letto, il sistema nervoso rischia di andare in tilt per insopportabili e ripetuti ‘rumori molesti’.

Dottor Fiacco, esiste un ‘diritto al silenzio’ o quantomeno al riposto? Cosa prevede la legge in merito?

“Possiamo dire che il diritto alla salute si configura come un diritto primario dell’uomo, garantito a livello costituzionale, stabilendo infatti che … ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività …” ne assicura quindi la protezione in via assoluta ed incondizionata, come intrinseco modo d’essere della persona umana”.

Quindi nel diritto alla salute s’inquadra anche quello ad una vita possibilmente tranquilla, almeno all’interno della propria abitazione.

“Diciamo che, sostanzialmente, in quest’ottica, qualsiasi attività che, per effetto di esalazioni o rumori eccedenti la normale tollerabilità, pregiudichi la salubrità dell’ambiente in cui un soggetto abita o lavora, recando così nocumento al suo benessere biologico e/o psichico, risulta senz’altro lesiva del suo diritto alla salute, legittimando l’interessato a chiedere la sospensione dell’attività stessa. Basti pensare che, per l’appunto, la Costituzione riconosce e tutela la salute in via primaria ed assoluta, non condizionata ad eventuali interessi di altro ordine e grado, pure collettivi”.

Se questi problemi ci sono come occorre intervenire? Cosa possiamo e dobbiamo fare?

“Il cittadino può chiedere che venga effettuato, da parte di un perito acustico, un accertamento sul luogo dove si produce l’ inquinamento acustico, nel caso di immissioni che interessano i rapporti di vicinato negli immobili di civile abitazione, ad esempio i condomini”.

Quando si può parlare di vero e proprio ‘inquinamento acustico’? Come si può intervenire se ci sono gli estremi?

“Anzitutto, chi subisce l’inquinamento acustico deve accertare se il rumore superi effettivamente la normale tollerabilità, e questo si verifica se le immissioni eccedono di oltre tre decibel il volume di fondo. Ci possiamo rivolgere all’Arpa o ad un perito acustico. Chi agisce potrà anche richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici, esistenziali e morali. È infatti ormai certo che il rumore eccessivo può provocare danni al sistema nervoso centrale, all’apparato digerente, al sistema circolatorio e respiratorio e in date circostanze sordità”.

Pensiamo anche alle situazioni di cosiddetta ‘malamovida’ che interessano alcune nostre città.

“Questo ‘diritto al silenzio”, sia pure relativo, può essere esercitato anche nei confronti del Comune o delle Pubbliche Istituzioni, quando l’inquinamento acustico proviene da megaconcerti e dalle attività ricreative e sportive. Chi produce rumori intollerabili deve capire che il rispetto della tranquillità e del sonno altrui, è una componente essenziale di una società civile”.

Torniamo ai tanto problematici ‘problemi di condomio…

“Con riferimento, in particolare, ai condomini, possiamo affermare che il regolamento condominiale può determinare gli orari entro cui svolgere attività per così dire rumorose. Esso può specificare quali siano le attività da evitare per garantire la pacifica convivenza e anche, derogando al codice civile in tema di immissioni rumorose, porre limitazioni maggiori persino rispetto alla legge. Pertanto, qualora vi sia un regolamento condominiale, la liceità o meno del rumore deve determinarsi sulla base del regolamento prima ancora che sulle previsioni normative”.

Chiarissimo, e se il regolamento non esiste?

Pensiamo anche a vicini che abitano in altre abitazioni, pensiamo ai centri storici, ai piccoli borghi, alle villette a schiera.

“In questi casi o simili, o tuttavia nel caso in cui il regolamento condominiale ed i richiami effettuati dell’amministratore di condominio risultino inutili, ci sono varie possibilità. Presentare un esposto al sindaco, su carta semplice e fatto protocollare. Dovrà contenere le generalità della parte istante e quelle del vicino rumoroso, con indicazione degli orari e dei rumori che provocano molestia. È consigliabile aggiungere nell’esposto la richiesta di un confronto conciliatorio, al fine di redimere la lite in sede stragiudiziale. Ci si può rivolgere, come detto all’Arpa, che provvederà ad eseguire un sopralluogo per rilevare la quantità, in decibel, di rumore percepito in casa. Per mezzo di questo intervento, ci si può rendere conto se il livello di rumore è effettivamente idoneo o meno a configurare un danno alla persona e quindi se ci sono estremi per agire. Oltretutto, la rilevazione rimane come utile elemento probatorio da produrre in un’eventuale causa. Esiste un limite, stabilito chiaramente dalla Corte di Cassazione, che nelle zone residenziali equivale a tre decibel”.

A mali estremi, estremi rimedi. Ci si può rivolgere ad un legale?

“Con l’intervento del legale si potrà valutare di percorrere diverse strade. Inviare una diffida ad adempiere, nella quale s’invita il vicino rumoroso a non tenere condotte che possano turbare la tranquillità e la quiete. O ancora, ricorrere al Giudice di Pace per chiedere l’inibizione delle immissioni rumorose. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, ha fatto notare come l’eccesso dei rumori che si propagano all’interno di un condominio possono risultare “nocivi per la salute umana” e per questo debbono essere rimossi. Nel caso di mancata rimozione scatterebbe il risarcimento del danno alla salute, in quanto bene costituzionalmente tutelato. In caso di rumori continui e potenzialmente lesivi per la salute del ricorrente, si può richiedere al giudice un procedimento d’urgenza, sempre quando la richiesta sia giuridicamente fondata e vi siano pericoli gravi e incombenti”.

Cosa rischia il ‘vicino molesto’?

“E’ possibile anche inoltrare richiesta di tutela penale, nei casi più gravi. La legge sanziona la condotta di molestie sonore con un ammenda fino a 309 euro o reclusione sino a tre mesi”.

Dottor Alessio Fiacco, grazie ancora una volta per i Suoi preziosi consigli, e per le Sue utilissime ‘pillole di diritto’.

Per ulteriori informazioni o curiosità, domande o suggerimenti: redazione@tuttoggi.info

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