Clausole vessatorie nei contratti, attenzione alcune sono nulle - Tuttoggi.info

Clausole vessatorie nei contratti, attenzione alcune sono nulle

Redazione

Clausole vessatorie nei contratti, attenzione alcune sono nulle

La nota dell’avvocato – Isabella Giasprini (Unione Nazionale Consumatori – a tutela della “parte debole” del contratto
Dom, 28/10/2018 - 09:58

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Proliferano le casistiche in cui il consumatore si sente ripetere la filastrocca preconfezionata ossia che una volta sottoscritto un contratto, non può più retrocedere in quanto avrebbe dovuto leggere con attenzione le clausole ivi contenute anche nell’ipotesi in cui non fossero a lui favorevoli.

In realtà, in tali circostanze, si evidenzia un palese squilibrio nei rapporti tra le parti ed a rimetterci, nella maggior parte dei casi, è il consumatore ossia la “parte debole” del rapporto.

In molti casi, invero, si è in presenza di contratti che contengono alcune clausole, le quali, anche se regolarmente sottoscritte dal consumatore, si rivelano, nulle, in quanto, appunto “vessatorie” ossia si tratta di quelle clausole che vengono apposte unilateralmente ed arbitrariamente ad un contratto.
Tali clausole sono considerate nulle dalla legge mentre il resto del contratto rimane pienamente valido ed efficace.

Molteplici, al riguardo, sono gli esempi che si possono citare sulla vessatorietà delle clausole, come, ad esempio: aumentare arbitrariamente il prezzo di un bene nel frangente della consegna oppure stabilire delle penali ascritte al consumatore qualora risulti inadempiente, ma al contempo, non prevedere alcunchè a carico del professionista oppure sancire che nella ipotesi di controversia, venga stabilita la competenza in via esclusiva di un luogo diverso da quello in cui il consumatore abbia la residenza o prevedere che l’importo di beni e servizi sia stabilito soltanto al momento della relativa consegna.

Molto in voga attualmente, è la prassi, posta in essere dal professionista, di predisporre un contratto contenente clausole illecite con obbligo per il consumatore della “doppia sottoscrizione” ossia imporre al consumatore di firmare il contratto una seconda volta con riferimento a punti e clausole specifiche ivi inserite.

L’erronea convinzione del professionista consiste nel ritenere che se il consumatore sottoscrive due volte il contratto, significa che deve averlo necessariamente letto con attenzione e quindi compreso.

Spesso, tuttavia, a causa dei caratteri difficilmente decifrabili in quanto redatti in modalità minuscola o dal contenuto di non agevole comprensione, la “doppia firma” non serve affatto a consentire al consumatore di comprendere meglio quanto gli viene propinato, ma soltanto, ancora una volta, a salvare l’apparente e fittizia buona fede del predisponente.

In tal caso, invero, il Giudice può riscontrare e dichiarare lo squilibrio e rilevare la nullità di una clausola in quanto, appunto, vessatoria, nonostante la doppia sottoscrizione da parte del consumatore.

Quindi i consumatori quando in un contratto notano la richiesta di una doppia sottoscrizione devono, a maggior ragione, tenere gli occhi ben aperti in quanto potrebbe essere sintomatica della presenza di condizioni vessatorie.

Queste clausole, sancite dal 2 comma dell’art. 1341 del c.c., sono altresì disciplinate dalla direttiva comunitaria n. 13/1993 oltre che dagli articoli 33-38 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005).

Come è noto, il verdetto sulla vessatorietà o meno di una clausola, deve essere pronunciato dal Giudice.

A tal fine è prevista dall’art. 37 del Codice del Consumo, l’azione inibitoria, ossia un procedimento giudiziario, spesso promosso dalle Associazioni a tutela dei consumatori come mezzo di efficace tutela verso questi ultimi nei riguardi della vessatorietà contrattuale a cui sono sottoposti.

Il Giudice, in tal caso, potrà ordinare l’inibizione dell’utilizzo delle clausole contrattuali di cui abbia rilevato la relativa condizione vessatoria.

Pertanto, consiglio a tutti i consumatori che siano dubbiosi circa la natura abusiva e squilibrata dei contratti sui quali viene richiesta la loro sottoscrizione, di rivolgersi, nell’immediatoto, a legali e ad associazioni di consumatori che sappiano fornire loro congrui consigli sulla loro problematica.


​​​​​​A cura dell’Avv. Isabella Giasprini

​​Dirigente Provinciale “Unione Nazionale Consumatori”Umbria

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