Caccia, pesca e tiro: cosa è consentito e cosa è vietato col nuovo Dpcm Covid

Caccia, pesca e tiro: cosa è consentito e cosa è vietato col nuovo Dpcm Covid

Massimo Sbardella

Caccia, pesca e tiro: cosa è consentito e cosa è vietato col nuovo Dpcm Covid

Gio, 05/11/2020 - 10:51

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Il nuovo Dpcm Covid entrato in vigore venerdì 6 novembre (fino al 3 dicembre) e le ordinanze del ministero della Salute (l’ultima di lunedì 9 novembre) che classificano le regioni in base alle tre fasce di rischio impongono limitazioni anche per le attività di caccia, pesca e tiro a volo.

Caccia e pesca, i chiarimenti del Governo
del 15 novembre

Questa la classificazione delle Regioni in base ai provvedimenti decisi oggi (venerdì 13 novembre):

  • Zona rossa: Valle d’Aosta, Piemonte Lombardia, Calabria, Provincia di Bolzano, Campania, Toscana;
  • Zona arancione: Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia; Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche;
  • Zona gialla: Veneto, Lazio Molise, Sardegna, Provincia di Trento.

Raccolta delle olive nelle zone arancioni e rosse,
arriva il chiarimento del Governo: le regole

Il cambio di fascia per Toscana, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche entrerà in vigore domenica 15 novembre.

Caccia, pesca e tiro rispetto al Dpcm

Nessuno dei provvedimenti cita esplicitamente la caccia, la pesca e il tiro, ma le limitazioni agli spostamenti valgono ovviamente anche per cacciatori, pescatori e tiratori.

Caccia, i nuovi limiti del Ministero della Salute
per l’influenza aviaria HPAI

In tutto il territorio nazionale vige il coprifuoco dalle 22 alle 5. In orario notturno, quindi, non ci si potrà recare nei luoghi di caccia (ad esempio all’appostamento) e delle altre attività. Non rientrando questa motivazione tra quelle previste dal Dpcm (lavoro, studio, salute, stato di necessità).

Per il resto, il Dpcm raccomanda fortemente di non spostarsi, senza tuttavia prevedere un divieto in tal senso. Restano, ovviamente, le indicazioni relative al distanziamento e all’uso della mascherina.

Pesca, stop alle gare di superficie

La Fipsas, in considerazione dei limiti imposti alla mobilità causa Covid, ha già comunicato la sospensione di tutte le gare di pesca di superficie fino a data da destinarsi.

Nelle Regioni

Accanto al Dpcm, ci sono le eventuali ordinanze emesse dalle Regioni o dalle Province autonome. E in qualche caso anche le ordinanze dei sindaci. I cacciatori e gli sportivi devono quindi verificare anche la presenza di ulteriori divieti decisi localmente.

Rispetto al Dpcm e all’attuale classificazione delle Regioni in fasce di rischio, questa la situazione attuale:

Zona gialla

Zona gialla (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Prov. di Trento, Sardegna, Veneto): si può cacciare, ma non ci si può spostare dalle 22 alle 5. Le armerie restano aperte.
Ci si può spostare tra comuni e in regioni sempre in fascia gialla. Si può attraversare una regione a maggior rischio, ma senza fermarsi.
Sono consentite le attività sportive nei poligoni e nei campi di tiro all’aperto. Le sessioni di allenamento devono avvenire a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
La Fitav ha poi chiarito che alle gare di interesse nazionale possano partecipare anche tiratori provenienti dalle zone rosse o arancio purché muniti di autocertificazione. Lo stesso per le attività di allenamento, a porte chiuse e secondo i protocolli Covid.

La pesca sportiva o ricreativa è consentita (tranne dalle 22 alle 5) nella propria regione o nelle altre sempre in fascia gialla.

Zona arancione

Zona arancione (Puglia e Sicilia, a cui si aggiungono dall’11 novembre Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria): si può cacciare solo all’interno del proprio comune. Eventuali deroghe per cacciare in altro comune in base alle autorizzazioni (ad esempio per appostamento in altro comune) vanno verificate con le autorità locali. Il Dpcm consente lo spostamento in altro comune per attività consentite non fruibili nel proprio comune. Difficile, quindi, che questa fattispecie possa applicarsi alla caccia.

Il tiro nei poligoni all’aperto è consentito, ma solo all’interno del proprio comune.
Gare di tiro di interesse nazionale (a porte chiuse) con la partecipazione anche di tiratori provenienti da zone rosse con autocertificazione. Per gli allenamenti solo tiratori della stessa regione, se esiste un campo di tiro (aggiornamento 7 novembre).

Quanto alla pesca sportiva, c’è il chiarimento della Fipsas: nelle Regioni appartenenti alla zona arancione l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate alla lettera b) comma 4 dell’Art. 2 del predetto DPCM, ovvero “per svolgere attività e usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune”. A chiarire quest’ultimo aspetto è stato il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche su sollecitazione del Presidente FIPSAS, Prof. Ugo Claudio Matteoli. Un pescatore residente in un Comune nel quale non esiste alcun fiume o alcun lago, potrà uscire dal proprio Comune per andare a pescare in un fiume o in un lago di un altro Comune della medesima Regione. Oppure, tanto per fare un altro esempio, un pescatore in apnea residente in un Comune nel quale non vi è il mare, potrà uscire dal proprio Comune per andare a pescare in un Comune della medesima Regione in cui vi è il mare. Ovviamente, per effettuare i relativi spostamenti vi è l’obbligo dell’autocertificazione.

Zona rossa

Zona rossa (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, con l’aggiunta della Provincia di Bolzano): l’attività venatorio è vietata, non rientrando tra quelle che consentono gli spostamenti. Le armerie, come gran parte dei negozi non essenziali, restano chiuse.
Tutte le attività sportive non professionistiche o di interesse nazionale individuate da Coni e Federazioni sono sospese, e quindi anche il tiro. Sono invece possibili le gare di interesse nazionale, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli anti Covid.

La pesca è vietata; in teoria, può effettuarla solo chi, ad esempio, disponga di un laghetto attrezzato nei pressi della propria abitazione o domicilio.

I tempi

La classificazione delle Regioni per fasce di rischio, e quindi i relativi provvedimenti, saranno valutati su base settimanale, ma avranno durata di 15 giorni per le aree a maggior rischio. Una Regione collocata nello scenario di rischio peggiore vi dovrà restare per almeno due settimane per poterne uscire. Il Dpcm, con le norme per tutta Italia, resta in vigore fino al 3 dicembre, salvo proroghe.

Caccia al cinghiale e tutela Covid

Restano le stesse raccomandazioni per la caccia in braccata, soprattutto per il cinghiale. In particolare, i cacciatori della squadra dovranno raggiungere l’area assegnata nel rispetto delle norme anti Covid, evitando poi assembramenti e garantendo il rispetto della distanza. I capisquadra devono vigilare sull’uso dei dispositivi di protezione, l’assenza di sintomi da parte dei partecipanti e il mantenimento della distanza.

Conclusa la braccata, i cacciatori che non sono impegnati nel recupero dei capi abbattuti e dei cani dovranno rientrare nella propria abitazione.

Le ripartizioni delle carni non deve avvenire il giorno della battuta, ma successivamente, per evitare assembramenti.

Tutto questo, in base al protocollo stilato dalla cabina di regia unitaria del mondo venatorio.

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