Si fa sempre più dura la discussione sugli impianti di cogenerazione-Biomasse di Madonna di Lugo, tra le associazione ambientaliste scese in campo contro la realizzazione degli stessi e l'amministrazione comunale che starebbe invece per dare il via definitivo alla pratica autorizzativa.
“Informiamo i cittadini -recita una nota delle associazioni- che dopo varie vicissitudini l'amministrazione comunale ha comunicato la data del consiglio comunale aperto chiesto per discutere sulla questione Biomasse di Madonna di Lugo. Il giorno stabilito è lunedì 23 gennaio alle ore 16.00. In questa occasione saranno consegnate al Sindaco le firme raccolta per la petizione. In funzione di questi importanti argomenti invitiamo la cittadinanza a partecipare e a far partecipare amici, parenti e conoscenti per dimostrare l'assoluta contrarietà al progetto delle biomasse a Madonna di Lugo.
Informiamo inoltre che le tre associazioni Legambiente, Italia Nostra e Comitato Rifiuti Zero hanno inviato una diffida formale al Sindaco di Spoleto e alla Provincia di Perugia – Sezione Ambiente e Territorio, in merito alla conclusione dell’iter amministrativo dei tre impianti.”
Ecco il testo della diffida allegato alla nota:
Le scriventi associazioni ambientaliste, preso atto della documentazione relativa ai 3 impianti di cogenerazione a biomasse, localizzati in Loc. Madonna di Lugo, e dei verbali della conferenza di servizi del 17/11/2011, celebrata per il rilascio della autorizzazione delle emissioni in atmosfera, esprimono il loro dissenso in merito alla conclusione dell’iter amministrativo che avrebbe portato alla “approvazione” delle tre DIA.
In particolare non appare condivisibile la posizione del Comune di Spoleto, espressa in sede di conferenza di servizi, secondo cui “i tre procedimenti inerenti la realizzazione dei tre cogeneratori in questione, espletati mediante DIA, non sono da intendersi procedimento pendente alla data di entrata in vigore” del regolamento regionale n. 7/2011, in quanto palesemente infondata sia in fatto che in diritto.
Ed invero, l’art. 12 del citato regolamento prevede espressamente che “le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo”.
Nel caso di specie, non essendo ancora concluso l’iter di approvazione dei tre impianti, dovendo ancora essere acquisita l’autorizzazione prescritta dall’art. 269 del D.lgs 122/2006, il Comune di Spoleto avrebbe ben potuto e dovuto dichiarare la “pendenza” del procedimento e per l’effetto adottare i conseguenti provvedimenti ex art. 12 comma 2 del citato Regolamento Regionale.
Né alcun rilievo riveste il parere formulato dalla Regione dell’Umbria prot. N. 0146667 del 19/10/2011 a firma dott. Andrea Monsignori, richiesto dal Comune di Spoleto, secondo cui “…si ritiene che ai sensi del citato art. 12 comma 1 del RR 7/2011, per procedimenti pendenti si intendono i procedimenti non conclusi alla data del 20/08/2011, data di entrata in vigore del R.R. 7/2011 in oggetto, ovvero per i quali entro la stessa data siano trascorsi i termini per l’efficacia delle dichiarazioni di inizio attività”.
Tale affermazione appare del tutto tautologica e sfornita di alcun effettivo rilievo giuridico, nel caso di specie.
La normativa di settore, infatti, nel disciplinare le procedure autorizzatorie per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, parla sempre di “costruzione e esercizio” o di “installazione ed esercizio”degli impianti: attività edilizia ed esercizio dell’attività vengono sempre considerate unitariamente, come è logico che sia.
Del resto anche lo stesso Comune di Spoleto, nella richiesta di parere prot. N. 0047742 del 23/09/2011 a firma Arch. Quondam ritiene implicitamente non concluso il procedimento, essendo ancora a quella data necessario il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni, rientrando tale atto tra quelli previsti dall’art. 20 comma 4 L 241/1990.
Essendo stata celebrata la conferenza di servizi solo in data 17/11/2011, è di tutta evidenza come a tale data il procedimento non poteva essere considerato concluso, con conseguente applicabilità dei principi e delle norme contenute nel nuovo regolamento regionale n. 7/2011.
Sorprende, inoltre, come il Comune di Spoleto abbia completamente omesso di considerare, come avrebbe dovuto, gli interessi pubblici di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, gravemente minacciati dai tre impianti e dalla contestuale richiesta di ampliamento dell’impianto produttivo della Pietro Coricelli spa, come chiaramente evidenziato dalla Provincia di Perugia con nota prot. U-0302721 del 22/07/2010.
Gli interessi alla tutela ambientale, infatti, devono essere oggetto di prioritaria considerazione di fronte alle pur legittime esigenze di celerità e semplificazione del procedimento amministrativo.
Non si comprende, quindi, il motivo per cui l’Amministrazione, a fronte della paventata “presenza concomitante di elementi di vulnerabilità ambientale e di impatti dovuti ad una diversificazione complessa e contigua delle attività presenti all’interno dell’area industriale”, come dettagliatamente descritti nella sopra citata nota, non abbia assunto un atteggiamento ispirato ai principi della precauzione e dell’azione preventiva, anziché trincerarsi dietro uno sterile formalismo.
Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione comunale, anche dinanzi alla grave conflittualità causata dall’installazione degli impianti di cogenerazione, culminata nella raccolta di oltre 3000 firme contro le tre strutture, ha completamente omesso di considerare gli interessi della popolazione, limitandosi, solo in sede di conferenza di servizi del 17/11/2011, ad indicare una serie di prescrizioni ben più complesse di quelle già imposte dall’ARPA, venendo meno ai principi che il Codice dell’Ambiente detta in materia di tutela ambientale.
Anche alla luce delle prescrizioni ed adeguamenti richiesti dallo stesso Comune di Spoleto, è di tutta evidenza come l’iter procedimentale alla data della celebrazione della conferenza di servizi non potesse essere considerato concluso.
Poste tali premesse, si diffida, da un lato, il Comune di Spoleto a voler richiedere alle ditte proponenti i necessari adeguamenti ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 7/2011, dall’altro, i competenti Uffici della Provincia di Perugia a non rilasciare la prescritta autorizzazione per la messa in esercizio degli impianti.
In difetto, le scriventi associazioni ambientaliste si vedranno costrette a rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria.
Distinti saluti.
Comitato Rifiuti Zero
Legambiente Spoleto
Italia Nostra