La nuova ordinanza del Comune di Perugia che ora comprende anche gli esercizi di vicinato | Giorni e modalità dei divieti
Bevande d’asporto vietate in vetro e lattina fino al 31 ottobre. Nuova ordinanza comunale. Che vieta la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/lattine nei confronti di:
a) dal lunedì al venerdì, dei titolari di esercizi di vicinato, dei titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) e degli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge, per come individuati dagli allegati elenchi, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, uniformemente al divieto imposto ai pubblici esercizi con i provvedimenti citati in premessa (prot. 2012/0051063 del 05/04/2012 e prot. 2014/0100505 del 04.06.2014);
b) nei giorni di sabato e domenica, dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato, dei titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) e degli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge, per come individuati dagli allegati elenchi, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.
Vietato inoltre tenere bevande in contenitori di vetro e lattine per il consumo delle stesse su area pubblica, nei confronti dei soggetti fruitori delle sopracitate aree/vie di cui agli allegati elenchi (centro storico – Fontivegge), negli stessi giorni ed orari.
La misura fa seguito ed integra i provvedimenti emessi dall’Amministrazione rispettivamente il 05 aprile 2012 ed il 04 giugno 2014 con cui si stabiliva, tra l’altro, il divieto, per tutti i pubblici esercizi del centro storico e di Fontivegge, ricadenti nelle vie di cui agli elenchi allegati agli stessi, di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici dalle ore 20.00 e fino alle 06.00 del giorno successivo.
Il problema degli esercizi di vicinato
I divieti contemplati nelle citate ordinanze operavano solo nei confronti dei pubblici esercizi; pertanto, ne restavano esclusi gli esercizi di vicinato, i distributori automatici ed il commercio su aree pubbliche.
Essendo emerso dall’esperienza quotidiana che nelle aree in esame insistono, oltre a numerosi pubblici esercizi, anche molti esercizi di vicinato, che effettuano in orario serale e notturno la vendita per asporto di bevande in lattine e contenitori di vetro, con l’ordinanza integrativa si è provveduto all’estensione del divieto anche in capo ai numerosi esercizi di vicinato e distributori automatici nonché ai venditori ambulanti recependo una sollecitazione emersa durante le riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.