Ci sono varie criticità del decreto terremoto appena approvato dalla Camera dei Deputati. A notarle è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha promulgato la legge ma allo stesso tempo scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte evidenziando alcuni aspetti che vanno cambiati al più presto. Nel mirino del Capo dello Stato c’è la regolarizzazione delle casette e degli altri abusi edilizi, cioè le opere realizzate senza autorizzazioni nella fase del post sisma che ha interessato il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016.
In particolare secondo Mattarella ci sarebbero delle disparità di trattamento, in seguito all’entrata in vigore del decreto terremoto, laddove si sanano temporaneamente le opere senza autorizzazioni ma non si contemplano altre fattispecie. Come ad esempio quelle realizzate in difformità ad altre normative tra cui quelle delle aree protette. Questione che sta particolarmente a cuore al territorio della regione Umbria che insiste all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini ed al comune di Norcia in particolar modo. Diversi infatti gli interventi finiti sotto la lente delle forze dell’ordine e della Procura della Repubblica di Spoleto proprio perché realizzati in aree vincolate. E non si parla solo delle note vicende di Casa Ancarano, del Centro Boeri o dell’area sosta per camper “Back to Campi”, tutti nel territorio nursino (quest’ultima in verità non all’interno del territorio del Parco). Ma anche di casette, case mobili e strutture per le delocalizzazioni di famiglie ed attività economiche.
Insomma, secondo il Presidente della Repubblica si rischia di non risolvere tutti i problemi. E non solo: un richiamo arriva anche sul passaggio in cui il decreto terremoto parla di inefficacia dei sequestri preventivi. Sia perché “la disposizione risulta asistematica e lesiva della intangibilità ex lege dei provvedimenti giudiziari”, sia perché contempla solo i sequestri preventivi e non anche le altre fattispecie. Ma ci sono anche altri aspetti sui quali il Consiglio dei Ministri dovrebbe al più presto porre rimedio secondo Mattarella.
Decreto terremoto è legge | Via libera a sanatoria abusi e regolarizzazione casette
Di seguito il testo della lettera che il Capo dello Stato ha inviato al premier Conte nella giornata di ieri.
“Signor Presidente,
ho promulgato in data odierna la legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, approvata in via definitiva lo scorso 19 luglio.
Si tratta di un provvedimento legislativo i cui contenuti sono stati, in sede di conversione, notevolmente ampliati rispetto a quelli originari del decreto legge, composto da un solo articolo volto a prorogare e sospendere i termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi. All’interno della legge di conversione trovano sede numerose altre disposizioni – contenute in ventuno ulteriori articoli – che disciplinano in chiave emergenziale, tra l’altro, i contributi e i finanziamenti per gli interventi di ricostruzione e recupero degli immobili, il ripristino dell’agibilità degli edifici, la riduzione degli oneri burocratici e amministrativi.
Non posso fare a meno di segnalare taluni aspetti di criticità dell’articolo 07 che, pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità. Detto articolo sostituisce integralmente l’art. 8-bis del DL n. 189 del 2016, relativo a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.
La nuova previsione, in tema di “Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative”, stabilisce al comma 1 che, nelle aree colpite dal terremoto e in deroga alla necessità della previa comunicazione all’amministrazione dell’avvio dei lavori, possono essere utilizzati, in sostituzione di immobili destinati ad abitazione principale e dichiarati inagibili, opere, manufatti leggeri, anche prefabbricati, e analoghe strutture, realizzati o acquistati nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione, purché amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee. Si prevede altresì l’obbligo di demolire o rimuovere dette opere nonché di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato.
Il comma 2 stabilisce poi l’inapplicabilità delle sanzioni penali di cui all’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato.
Infine, il comma 3 prevede che “le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci”.
I profili di criticità della disciplina concernono le previsioni dei commi 2 e 3.
Nel comma 2 si stabilisce una inedita sospensione della punibilità, testualmente riferita solo alle sanzioni penali di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, mentre nulla si prevede in riferimento ad altre fattispecie (in materia di edilizia, urbanistica e tutela di aree protette) che sovente ricorrono nelle ipotesi di realizzazione di opere in assenza delle prescritte autorizzazioni in zone soggette a vincoli. Pertanto, la ratio dell’intervento, volta a consentire l’utilizzo temporaneo di tali manufatti, potrebbe essere vanificata dalla possibile configurabilità di altre responsabilità penali non precluse da questa norma. Inoltre, la opportuna limitazione temporale dell’inapplicabilità delle sanzioni prevede quale termine finale il “novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato”. Tale evento, tuttavia, potrebbe non verificarsi mai, come ad esempio nel caso di assegnazione di una diversa soluzione abitativa rispetto a quella originaria, determinando, di fatto, la protrazione della inapplicabilità sine die e il conseguente utilizzo perpetuo dell’immobile “abusivo”, che diverrebbe, in tal modo, una seconda abitazione. La disciplina andrebbe quindi opportunamente rivista al fine di escludere le conseguenze prima esposte.
Il comma 3 prevede l’“inefficacia” – oltre che dei provvedimenti amministrativi – anche del sequestro preventivo. La disposizione risulta asistematica e lesiva della intangibilità ex legedei provvedimenti giudiziari, sottraendo alla magistratura la esclusiva competenza a valutare i presupposti per il permanere delle misure di sequestro (articoli 321 e 355 c.p.p.).
Peraltro, la norma contempla il solo sequestro preventivo, non prendendo in considerazione quello “probatorio” (art. 354 c.p.p.), che ben può essere disposto in caso di attività edilizia svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni.
Tanto Le rappresento, rimettendo alla valutazione del Governo l’individuazione dei modi e delle forme di un intervento normativo idoneo a ricondurre a maggiore efficacia, in tempi necessariamente brevi, la disciplina in questione”
(Nella foto la visita del Presidente Mattarella a Norcia all’indomani del terremoto del 30 ottobre 2016)