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Terni, Il Pd ‘porta’ la questione dell’anticipazione di tesoreria in Senato

Luca Biribanti

Terni, Il Pd ‘porta’ la questione dell’anticipazione di tesoreria in Senato

Gio, 22/04/2021 - 11:01

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La questione era stata oggetto di un duro scontro tra maggioranza e opposizione di Palazzo Spada e, secondo l’interrogazione, emergerebbero ancora dubbi

Il presidente dellla Commissione parlamentare per il controllo sull’attivita’ degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, deputato del Pd Tommaso Nannicini, ha presentato una interrogazione in Senato sulle anticipazioni di tesoreria del Comune di Terni.

Anticipazione di tesoreria

La questione era stata oggetto di un duro scontro politico tra maggioranza e opposizione di Palazzo Spada e, secondo il testo dell’interrogazione, emergerebbero ancora dubbi sull’operato dell’amministrazione: “Alla data del 31 dicembre 2017 il Comune di Terni non aveva restituito al tesoriere Unicredit le somme da questo versate a titolo di anticipazione di tesoreria, ammontanti complessivamente a 12.521.217,75 euro – si legge nel testo del documenti politico – all’atto dell’approvazione del rendiconto della gestione 2018, l’anticipazione Unicredit è rimasta senza un’assegnazione certa, in quanto non era chiaro se per competenza fosse da ritenersi afferente alla massa debitoria di gestione dell’organismo straordinario di liquidazione o al bilancio generale dell’ente. Continuando nella non chiara attribuzione anche nell’anno 2019 – precisa Nannicini – il Comune di Terni ha formalmente inoltrato richiesta di parere al Ministero dell’interno, che ha risposto con nota del 12 settembre 2019, asserendo che la gestione dell’anticipazione di tesoreria del 2017 rientrerebbe nella competenza dell’organismo straordinario di liquidazione”.


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Presunte incongruenze

Secondo quanto riferito dal deputato del Pd, membro della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea),  tale nota ministeriale sarebbe da ritenersi in contrasto con quanto stabilito nel comma 10 dell’art. 255 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), così come modificato dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), in quanto il Comune di Terni ha dichiarato il dissesto nell’anno 2018, successivamente alla modifica dell’articolo 255 stesso, e quindi dovrebbe essere inserita nella gestione dell’ente.

Delibera OSL

Il 21 agosto 2020 l’organismo straordinario di liquidazione del Comune di Terni ha protocollato il verbale di deliberazione n. 31, avente ad oggetto “Rimborso dell’anticipazione effettuata nel 2017 dal tesoriere UNICREDIT S.p.A. – Segnalazione per ammissione al passivo sospensione istruttoria (fac. 1913)”, disponendo “di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla massa passiva del debito segnalato dal responsabile del servizio finanziario, corrispondente alla quota dell’anticipazione di tesoreria utilizzata nel 2017 e rimborsata dopo la dichiarazione di dissesto, fino alla definizione del giudizio”.


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La Corte dei Conti

Con la recente deliberazione n. 14/2021 la Corte dei Conti, sezione Umbria, ha ribadito l’impostazione del Ministero, ritenendo che il discrimine temporale sia da collocarsi nell’anno antecedente a quello di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, anno 2017, e di conseguenza di procedere ad interpretazione sulla base della normativa “precedente all’approvazione della legge di bilancio del 2018”, che attribuiva la gestione dell’anticipazione all’OSL”.

Problema di interpretazione

Il problema interpretativo troverebbe la sua origine nella legge di bilancio per il 2018 che ha modificato l’art. 255, comma 10, del testo unico degli enti locali; dato che la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 ed essendo stato il dissesto del Comune di Terni dichiarato successivamente a tale data, il deputato del Pd “ritiene chiara l’applicazione della norma citata, attribuendo quindi l’anticipazione di liquidità alla gestione dell’ente. Oltre al parere ministeriale, sulla materia ci sono tre recenti pronunce della Corte dei conti:

1) deliberazione n. 96/2019/PAR, sezione regionale Puglia: tale parere è importante, perché da un lato evidenzia come il legislatore abbia voluto progressivamente ridurre le competenze gestorie dell’OSL, dall’altro tutelare gli istituti bancari che svolgono il ruolo di tesoreria;

2) deliberazione n. 8/2019/PAR, sezione regionale Lazio: la Corte dei conti inscrive correttamente l’interpretazione normativa dell’art. 255, comma 10, nel quadro più ampio della disciplina del dissesto, distinguendo tra attività ordinaria (propria degli organi di governo dell’ente) ed attività straordinaria di competenza dell’OSL, la cui finalità, ai sensi del predetto art. 255, non è direttamente quella di individuare e perimetrare la massa passiva, posto che tale contenuto è proprio dell’articolo 254, comma 3, ma si inserisce, invece, all’interno della disciplina dell'”acquisizione dei mezzi di risanamento” per liquidare la massa passiva”, invitando ad un principio di necessaria collaborazione fra ente ed OSL;

3) deliberazione n. 39/2020 Corte dei conti, sezione Sicilia: i magistrati contabili asseriscono testualmente che: “Quanto al profilo temporale, è stato chiarito che la novella in commento trova applicazione nei confronti delle procedure di dissesto dichiarate a decorrere dal 01 gennaio 2018, di talché anche il caso del Comune richiedente il parere, la cui deliberazione di dissesto risale proprio al gennaio 2018, ricade nel suo raggio di operatività”.

Le richieste al Ministero

Visto che il Comune di Terni ha dichiarato in dissesto in data 1° marzo 2018, la non competenza dell’OSL sembrerebbe chiara, pertanto Nennicini chiede “di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione presente nel Comune di Terni e quali azioni intenda porre in essere al fine di garantire la corretta applicazione, per tutti i Comuni italiani, dell’art. 255, comma 10, del testo unico degli enti locali come modificato dall’art. 1, comma 878, lettera b), della legge n. 205 del 2017, rispetto alla gestione dell’anticipazione di tesoreria 2017, ovvero per garantire l’uniforme attuazione della novella normativa nei confronti delle procedure di dissesto dichiarate a decorrere dal 1° gennaio 2018”.

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