Terni

Ternanello, le violazioni del Comune secondo il ricorso del Comitato

Nel ricorso formalizzato al Tar dal comitato “Tuteliamo Colle dell’oro” nei confronti della realizzazione del centro sportivo della Ternana, “Ternanello”, oltre ad osservazioni di tipo ‘paesaggistico’, i legali del comitato hanno rilevato una serie di ipotetiche violazioni amministrative nell’iter che ha portato alla determina con la quale si è data via libera alla vendita dell’area di Villa Palma alla Ternana Calcio.

Ternanello, come si arriva alla variante

Andiamo con ordine. La Ternana ha presentato la sua manifestazione di interesse per l’acquisto dei terreni in oggetto il 14 maggio 2021 per effetto dell’art.4 del d.lgs. 28/2021 (materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi). Il Comune, per venire incontro alle esigenze della Ternana Calcio di tempi veloci, secondo i ricorrenti, ha chiesto alla Ternana un progetto preliminare, ma la società rossoverde avrebbe presentato ‘solo’ una revisione parziale della previsione urbanistica. Dopo una confronto con gli uffici tecnici della Regione , piuttosto scettici a dire il vero, si è comunque proceduto con la variante ala PRG.

L’area non poteva essere oggetto di variante per un incendio del 2012

Sono proprio i contenuti della variante ad essere finiti sotto la lente dei legali del comitato che hanno individuato 9 osservazioni contro gli atti del Comune e, in particolare, contro la delibera del consiglio comunale n.72 del 20 giugno 2022 con la quale si è approvata la variante stessa. Particolarmente rilevanti alcune osservazioni. La prima: fino al 20 luglio 2027 i terreni oggetti di vendita non potrebbero essere oggetto di varianti urbanistica. Questo perché, nel 2012, l’area è stata interessata da un incendio e, secondo l’art. 10 della legge n.353/2000 “i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni”.

La Nuova Legge Stadi e le illegittimità osservate dal comitato

Nel ricorso si fa poi riferimento a un’ipotetica violazione e falsa applicazione dell’art.4 del d.lgs. n.38/2021. Secondo i legali del comitato, infatti, tutto l’iter amministrativo sarebbe stato avviato ai sensi dell’articolo citato, ma la norma richiamata non è ancora vigente, visto che con decreto legge ne è stata differita l’entrata in vigore al primo gennaio 2023. Il Comune, tramite variante PRG, avrebbe reso l’area appetibile solo per la Ternana Calcio (la selezione diretta sarebbe stata possibile con in vigore la Nuova Legge Stadi, ndr) invece di seguire l’iter ordinario che avrebbe previsto una gara pubblica per l’acquisto dell’area.

Le altri violazioni

Ma non finisce di certo qui. I legali del comitato evidenziano tutta un’altra serie di violazioni a iniziare dall’eccesso di potere, in particolare nella forma dello sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art.10 della legge n. 1150/1942; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990; violazione della legge regionale n. 1/205, in particolare dell’art. 28; e almeno altre 30 violazioni a seguire. La materia è estremamente delicata e tecnica e saranno i giudici a stabilire la fondatezza delle motivazioni addotte dal comitato per l’annullamento degli atti.