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Termovalorizzatore rifiuti, Tar boccia “monopolio” di Auri: azienda di Gualdo vince ricorso

No al “monopolio” dell’Auri sulle scelte di localizzazione e progettazione del termovalorizzatore previsto dal piano regionale dei rifiuti. Lo ha evidenziato il Tar dell’Umbria accogliendo il ricorso di un’azienda di Gualdo Tadino, la Waldum Tadinum Energia (WTE), che nel 2022 si era vista bollare come “improcedibile” la sua richiesta di realizzare un termovalorizzatore in quel territorio comunale, nei pressi della Flaminia. La Regione Umbria, infatti, non era entrata nel merito del progetto, evidenziando che comunque esso era in contrasto con l’allora vigente piano regionale dei rifiuti.

La società gualdese ha presentato dunque ricorso al Tar, portando poi – con motivi aggiunti – al vaglio dei giudici anche il nuovo piano regionale dei rifiuti approvato nel frattempo (2023). E si è vista riconoscere la ragione: il suo progetto dovrà essere ora vagliato nel merito dagli uffici preposti. Scandagliando la normativa nazionale ed europea in materia, il Tribunale amministrativo regionale evidenzia come la Regione Umbria ed il piano regionale dei rifiuti non possano prevedere il monopolio sull’ultima fase di gestione dei rifiuti, quella cioè del trattamento in discarica o recupero energetico (dunque inceneritore o affini). Cosa che invece da Palazzo Donini si vuole fare, dando mandato all’Auri di individuare il luogo in cui costruire il termovalorizzatore per la chiusura del ciclo dei rifiuti ed anche occuparsi del bando per la progettazione.

Da tutto quanto sopra evidenziato – concludono i giudici dopo l’analisi delle questioni poste dalle due parti – discende l’illegittimità dell’“archiviazione” dell’istanza di PAUR (provvedimento autorizzativo unico regionale, ndr) di WTE disposta dall’Amministrazione regionale sulla base dell’esclusiva competenza dell’AURI alla localizzazione degli impianti di termovalorizzazione e all’affidamento dell’incarico di progettazione, realizzazione e gestione degli stessi, argomenti che lasciano intendere un’interpretazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti nel senso di prevedere una gestione in regime di monopolio legale (non solo delle attività afferenti al segmento della raccolta dei rifiuti, ma anche) delle attività di recupero anche energetico e di smaltimento in discarica. Quest’ultimo segmento del ciclo dei rifiuti è infatti esercitabile in regime di libera concorrenza, e ciò anche laddove l’Amministrazione si sia determinata, come avvenuto con il Piano regionale di gestione dei rifiuti del 2023, all’affidamento del servizio secondo il modello dell’integrazione verticale del ciclo.

In tale ultima ipotesi, le disposizioni relative alla localizzazione e all’affidamento mediante procedure di evidenza pubblica delle attività di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti potranno trovare applicazione per il servizio “integrato” e per la selezione del relativo gestore, salva comunque l’apertura alla concorrenza del mercato del segmento del trattamento mediante recupero anche energetico dei rifiuti e rimanendo altresì salva l’applicazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti del regime autorizzatorio fondato sull’art. 41, co. 2, Cost. in quanto funzionale alla tutela dell’ambiente e della salute umana. É nei termini appena indicati che devono interpretarsi le previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con la delibera n. 360 del 14.11.2023 su cui si appuntano le critiche affidate dalla società ricorrente ai motivi aggiunti”.