Per il Tar le eccezioni sollevate dalle difese di Regione e Usl2 sono fondate non essendo stati impugnate le successive Ordinanze
Il Tar dell’Umbria ha bocciato il ricorso presentato dall’ex sindaco di Spoleto e magistrato di Cassazione Umberto de Augustinis che, come si ricorderà, aveva impugnato l’Ordinanza della Regione con cui a ottobre scorso era stato trasformato il San Matteo degli Infermi in Ospedale Covid.
Una doccia gelata per l’ex primo cittadino, la seconda nel giro di pochissime ore, avendo vista respinta anche la sospensione dell’efficacia con cui il Presidente della Repubblica aveva decretato lo scioglimento della Giunta e del Consiglio comunale di Spoleto.
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Ma andiamo con ordine.
Ospedale covid, le posizioni delle parti
Il Comune di Spoleto aveva impugnato l’Ordinanza 67 del 22 ottobre 2020 affidando l’incarico legale a Sandro Amorosino e Salvatore Taverna (gli stessi che hanno assistito De Augustinis nei propri ricorsi personali avverso i decreti di scioglimento degli organi comunali. Taverna era anche candidato con la Lista civica Laboratorio dell’ex sindaco. A sostenere le ragioni della Regione era l’avvocato Anna Rita Gobbo, dell’ufficio legale di Palazzo Donini, mentre la Usl Umbria 2 era assistita dall’avvocato Massimo Marcucci del foro di Perugia.
Come si ricorderà i legali del Comune avevano invocato la “violazione del principio di leale collaborazione tra Enti… stante la mancata preventiva consultazione del Sindaco”; “eccesso di potere per contraddittorietà, carenza istruttoria e di motivazione rispetto a precedenti atti di programmazione paritaria della Regione”, “carenza di istruttoria in quanto non è dato sapere se la Regione ha tenuto conto delle valutazioni del Comitato tecnico scientifico nazionale, né della valutazione espressa circa l’idoneità o men dell’Ospedale di Spoleto a fungere da Ospedale covid”. Il ricorso interessava anche i “due Ordini di Servizio della Usl 2, che per i legali avrebbero arbitrariamente ampliato la portata senza avere alcuna competenza in materia di ordinane d’urgenza”. Il Tar, nel novembre successivo, aveva respinto l’istanza di misura cautelare (sospensione degli effetti dell’Ordinanza) giudicando che “dai provvedimenti gravati non emerge complessivamente per la collettività un pregiudizio tale da non poter attendere l’esame collegiale previsto per il 17 novembre”.
La tesi difensiva della Regione si basava essenzialmente sulla necessità di far fronte alla gravissima esigenza sanitaria di carattere mondiale, nella quale si poneva prioritario l’interesse a salvare le vite umane. Richiamando così il Decreto Legge 6/2020 che legittimava i Presidenti regionali e sindaci ad esercitare il potere di emanare ordinanze in tema sanitario e il DL 19/2020 che ha previsto che il Presidente di Regione possa introdurre misure ulteriormente restrittive in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario.
Il Sindaco sapeva? Per la Regione sì
Ma la Regione ha controbattuto sulla vicenda che il sindaco non sarebbe stato informato: “il Sindaco era stato informato dalla Regione in colloqui telefonici, che si chiede al TAR di poter provare attraverso prova testimoniale”. E si arriva al 20 novembre quando de Augustinis dichiara di rinunciare all’istanza cautelare.
Nel frattempo il Comune di Spoleto, o meglio i legali incaricati, non hanno impugnato l’Ordinanza che prosegue lo stato di emergenza dal 31 dicembre al 30 aprile, situazione censurata dalla Regione.
Linea difensiva in linea con quella dell’Avvocato Massimo Marcucci che ha eccepito l’inammissibilità della impugnativa della DGR 924/200, che costituisce il “cardine con cui si è definito un percorso strategico nell’utilizzo della rete regionale ospedaliera”. Eccepita inoltre l’improcedibilità del ricorso per la mancata impugnativa “sia dell’Ordinanza che trasferiva al 30 aprile la competenza di Spoleto quale Ospedale covid, sia dell’Ordinanza 28/2021 con cui veniva prorogato lo stato di emergenza al 21 maggio“.
Il Tar: non impugnate ordinanze successive e sul pronto soccorso ricorso infondato
Per il Tar le eccezioni sollevate dalle difese di Regione e Usl 2 sono fondate non essendo stati impugnate le successive Ordinanze. Alle quali “non può essere attribuita natura meramente confermativa, come sostenuto dal Comune, in quanto assunti a seguito di una valutazione dell’evoluzione della situazione pandemica”. Improcedibile il ricorso anche avverso i due ordini di servizio della Usl sul pronto soccorso, con l’impugnativa che “si presentava, comunque, infondata nel merito….avendo il Direttore sanitario adottato misure consequenziali nell’ambito dell’ordinata riconfigurazione, prevedendo la chiusura del Pronto Soccorso e l’attivazione di un Punto di Primo Intervento…”
Cosi il Collegio ha giudicato “il ricorso improcedibile, ravvisando la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite“.
Il mercoledì “nero” di de Augustinis
Per l’ex sindaco e magistrato si tratta di una disfatta su tutta la linea difensiva, vista anche la sentenza di stamani circa l’impugnato DPR per la quale è stato condannato nuovamente alle spese di lite, quantificate in 500 euro per parte resistente.
Non va meglio neanche ai due legali Amorosino e Taverna, quest’ultimo già incaricato del ricorso in Commissione tributaria regionale sulla vicenda Tosap per l’ex convitto femminile di piazza Carducci e che aveva visto vincere in primo grado la posizione dell’Inps contro quella del Comune.
Il mercoledì “rosa” degli avvocati e delle Istituzioni
Inutile dire che per una parte che soccombe, un’altra conosce la vittoria. Non solo la Regione sulla quale in questi mesi i fedelissimi di de Augustinis avevano sollevato una montagna di critiche, ma anche gli avvocati.
Primo fra tutti lo spoletino Massimo Marcucci, del foro di Perugia, che incassa la seconda vittoria consecutiva per la sospensiva dei decreti che hanno sciolto gli organismi comunali (per i quali difendeva con il professor Giuseppe Caforio i medici – consiglieri resistenti), non di meno quella sull’Ospedale covid quale difensore della Usl 2. A festeggiare con Caforio anche l’Avvocatura dello Stato chiamata a sostenere le ragioni del Presidente della Repubblica e del Prefetto di Perugia che avevano firmato i relativi decreti di scioglimento del Comune. Soddisfatta anche l’avvocato Gobbo, dell’ufficio legale della Regione, che ha difeso direttamente la Presidente Tesei trovando oggi ragione.
(ultima modifica alle ore 15.48)