Le associazioni commentano il pronunciamento del Tar che accoglie la sospensiva per molte specie sulla base del parere di Ispra
“La fauna selvatica non può essere merce di scambio elettorale”. Le associazioni ambientaliste WWF Italia, Lipu, Legambiente Umbria, LAV, LAC ed ENPA esultano per il decreto con cui il presidente del Tar dell’Umbria ha disposto la sospensione dell’avvio della stagione venatoria che la Regione aveva fissato al 18 settembre. Accogliendo così – in attesa del giudizio di merito del 4 ottobre sulle altre questioni eccepite nel ricorso presentato dall’avvocato Andrea Filippi – la richiesta di sospensiva presentata dagli ambientalisti per gran parte delle specie, per le quali l’Ispra aveva raccomandato l’inizio della stagione venatoria dopo il 1° ottobre.
Il provvedimento di sospensiva è stato motivato dai giudici amministrativi dalla necessità di scongiurare “il paventato pericolo che l’apertura al 18 9.2022 possa arrecare danni irreversibili al patrimonio faunistico” anche alla luce del fatto che “gli interessi di natura sportiva-privata […] appaiono tuttavia recessivi rispetto alla protezione faunistica”.
“Si tratta di un risultato straordinario – affermano le associazioni – che conferma il ruolo delle associazioni di protezione ambientale chiamate, di fatto, a svolgere un’attività di tutela di un bene dello Stato che proprio lo Stato, attraverso i suoi organi decentrati, mette a rischio con provvedimenti che spesso si rivelano illegittimi. E’ inammissibile che la fauna selvatica continui ad essere merce di scambio elettorale e che gli uffici regionali debbano essere sottoposti a pressioni fortissime da parte dei rappresentanti politici del mondo venatorio, mirate semplicemente a fare concessioni ad una categoria di potenziali elettori senza tenere conto dei rischi per la biodiversità e delle responsabilità, anche penali ed erariali, che singoli funzionari sono costretti ad assumere”.
Le specie nei cui confronti la Regione aveva autorizzato la caccia, in contrasto con il parere rilasciato da Ispra e che dunque non potranno essere abbattute, quantomeno fino alla udienza che il Tar ha fissato appunto per il 4 ottobre, sono: quaglia, beccaccia, alzavola, marzaiola, germano reale, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, mestolone, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, fagiano e starna, nonché la piccola selvaggina.