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Regole in zona gialla Covid, i chiarimenti del Governo

Da oggi (domenica 6 dicembre) in base alle ultime ordinanze del ministro Speranza, sono in zona gialla rischio Covid Umbria, Marche, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Da domenica in zona gialla:
cosa cambia in breve

Divieti e regole generali per la zona gialla

Un inserimento nella fascia di minor rischio che, in sintesi, prevede:

  • Coprifuoco (come nel resto d’Italia) dalle 22 alle 5;
  • chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole, tabaccherie;
  • chiusura di mostre e musei;
  • chiusura di piscine, palestre, teatri, cinema;
  • chiusure di sale giochi, scommesse, sospensione di bingo e slot machine;
  • didattica a distanza per le scuole superiori (come nel resto d’Italia);
  • riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico;
  • chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle 22. Nessuna restrizione per le consegne a domicilio;
  • restano aperti i centri sportivi (non in Umbria, per l’ordinanza regionale).

Questi gli ulteriori chiarimenti del Governo in base alle domande più frequenti su ciò che si può o non si può fare in zona gialla.

Autocertificazione ultimo Dpcm:
dove si scarica e come si compila

Attività commerciali

E’ consentito consumare cibi e bevande all’interno di bar, ristoranti, pizzerie? E’ possibile dalle 5 alle 18. La permanenza all’interno è consenta per il tempo strettamente necessario per l’acquisto. Non sono consentiti assembramenti, né il consumo in prossimità dei locali.

Sono chiusi i bar all’interno di centri sociali e culturali?

Bar e ristoranti in autostrada? Possono restare aperti oltre le 18 gli esercizi di somministrazione alimenti solo all’interno delle aree di servizio delle autostrade.

Consegna e montaggio di mobili. Rientrano tra le attività lavorative.

Le regole per i commercianti non della ristorazione? Non sono previste limitazioni, se non nei giorni festivi e prefestivi per i negozi all’intenro dei centri commerciali, che devono restare chiusi. Le attività devono rispettare i protocolli anti Covid: mascherina indossata da personale e clienti, mantenimento della distanza interpersonale, limite agli accesi in base alla superficie, percorsi diversi per l’entrata e l’uscita.

Eventi, cerimonie riunioni

Consentite assemblee condominiali in presenza? Sì, rispettando la distanza e usando la mascherina.

I mercati di Natale sono vietati come le fiere? Sì, sono vietate tutte le attività al di fuori di quelle ordinarie.

Sono possibili le funzioni religiose? Sì, ma nel rispetto dei protocolli anti Covid. Le sepolture dei defunti sono consentite evitando assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza.

Sono possibili manifestazioni? Le manifestazioni pubbliche sono consentite soltanto in forma statica e osservando le misure di contenimento.

Sport

Sono consentite le manifestazioni sportive? Sono vietate tutte le gare degli sport di contatto a livello amatoriale. Il pubblico non è comunque ammesso.

Sono consentite caccia e pesca dilettantistica o sportiva? Sì, rimanendo nella zona gialla.

Caccia, pesca e tiro:
le nuove regole in tutta Italia

Circoli sportivi. Salvo diversa ordinanza regionale, è consentito recarsi presso i centri sportivi, pubblici o privati, dell’area gialla per svolgere esclusivamente all’aperto attività sportiva di base.

Uffici pubblici

Pur dovendo privilegiare l’attività telematica, gli uffici pubblici devono garantire il ricevimento degli utenti mediamente appuntamento o, laddove non sia possibile, scaglionando gli ingressi.

Lavoro

Utilizzo delle mascherine. Obbligo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e quindi anche negli studi professionali.

Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione per consentire il lavoro agile? No. In caso non sia possibile, il lavoratore può utilizzare i propri strumenti, se ne possiede. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Mascherina

Dove e quando si deve indossare la mascherina? Deve essere obbligatoriamente indossata sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo.
L’obbligo non è previsto per:
– bambini sotto i 6 anni di età;
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
– operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
– mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
– quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

E’ obbligatorio uno specifico tipo di mascherina? No.

Spostamenti

Nell’area gialla ci sono divieti o serve l’autocertificazione per gli spostamenti? No, dalle 5 alle 22. Dopo tale ora ci si può spostare solo per motivi di lavoro, salute o stato di necessità, tramite autocertificazione.

Posso assistere un parente o un amico non autosufficiente? Sì, con autocertificazione, senza limiti orari.

Posso andare a trovare i miei figli minorenni? Sì, con autocertificazione. Ci si può spostare anche per portare i figli minorenni dai nonni, ma solo in caso di estrema necessità, perché può essere occasione di rischio per le persone anziane.

Chi è in quarantena si può spostare? No, previsto il divieto assoluto. Chi è in isolamento fiduciario perché contatto di un positivo può muoversi con un mezzo privato esclusivamente per effettuare esami diagnostici.

Posso spostarmi se ho febbre superiore a 37,5°? No, devo contattare il medico di famiglia, evitando possibilmente i contatti anche con i conviventi.

E’ possibile raggiungere la seconda casa? Sì, se sia la prima sia la seconda si trovano entrambe in area gialla.

Posso fare attività motoria e passeggiate? Sì, senza limiti, dalle 5 alle 22. Ma senza assembramenti. Si possono raggiungere i giardini pubblici, salvo diversa disposizione delle ordinanze locali. Ci si può spostare anche in bicicletta.

Posso andare in auto con persone non conviventi? Sì, ma il passeggero deve sedere dietro ed entrambi devono indossare la mascherina.

Durante gli spostamenti si può transitare in zona arancione o rossa? Sì, ma senza sosta, per raggiungere una destinazione in zona gialla. Lo spostamento con destinazione finale in area arancione o rossa è consentito solo a ogni ora solo per comprovate (con autocertificazione) esigenze lavorative, motivi di salute o stato di necessità.

Nuovo Dpcm: le misure dal 21 dicembre al 6 gennaio

Dpcm 3 dicembre:
il testo integrale

Nel periodo delle festività natalizie sono previste le seguenti ulteriori misure:
dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto di spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute
nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sono vietati anche gli spostamenti tra comuni, restando ferme le stesse eccezioni
Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 anche nelle seconde case ubicate in altro comune.
– Si richiama inoltre l’attenzione sulla previsione del cosiddetto “coprifuoco” nella fascia oraria 22.00 – 5.00 e, per la sola giornata del 31 dicembre 2020, ne prolunga la durata fino alle ore 7.00 del successivo 1° gennaio 2021.

Dal 7 gennaio 2021 prevista l’attività didattica in presenza anche per il 75% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Ordinanza regione Umbria

La nuova ordinanza della Regione Umbria n. 77/2020 si adegua al Dpcm. Ulteriori misure restrittive sono previste solo per le attività ricreative e quelle sportive. Dal 9 dicembre tornano tutte in presenza le classi delle scuole medie.

Scuola, negozi, sport, sociale:
le ulteriori misure regionali

I divieti per le attività ricreative

Rinnovate, inoltre, alcune misure già adottate come il divieto di svolgere attività all’aperto o al chiuso da parte di associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

Sport

Sospese anche tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.

È sospeso per il medesimo periodo, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto, lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale. È altresì precluso per tutti l’uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi.