Non bisogna pensare all’uso illegittimo dei permessi auto per portatori d’handicap come ad un fenomeno lontano dalla nostra realtà di “provincia”. Questo malcostume è ben presente anche a Spoleto, come l’amministrazione comunale ha potuto più volte constatare.
E’ questo il motivo dell’ordinanza sindacale dello scorso 8 aprile, dove si ricordano le modalità per ottenere il contrassegno di invalidità, l’utilizzo che ne può esser fatto e le sanzioni conseguenti ad un uso improprio dello stesso.
Il contrassegno di invalidità ha una durata quinquennale e deve essere rilasciato a seguito di apposita istanza corredata di certificazione medica rilasciata dall’Asl, attestante un’effettiva capacità di deambulazione ridotta.
L’elemento che troppo spesso sembra sfuggire agli “abusivi” dei permessi è che questi ultimi possono essere utilizzati solo se l’autovettura in questione è al servizio del titolare del suddetto permesso, a cui è consentito circolare e sostare in deroga a divieti, ztl, parcheggi a disco orario o a pagamento, ma sempre comunque nel rispetto di alcune condizioni, quali l’obbligo di esposizione del contrassegno ben visibile nella parte anteriore del veicolo e l’obbligo di non costituire pericolo o grave intralcio alla circolazione.
La legge vieta espressamente l’utilizzo del contrassegno da parte dei non aventi diritto, così come ne vieta la riproduzione (in auto deve essere esposto l’originale) e indica nel Suic di Via dei Filosofi il luogo dove recarsi in caso di smarrimento del tagliando, previa denuncia di smarrimento da presentarsi presso gli organi di polizia.
Le sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto di queste disposizioni vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500, e sono applicate in concorso con quelle del codice della strada. Oltre alle sanzioni pecuniarie, in caso di uso improprio del contrassegno è previsto il ritiro dello stesso per 15 giorni; ma se l’uso improprio dovesse ripetersi più di una volta si può arrivare alla revoca dell’autorizzazione.
Infine, nei casi di contraffazione del contrassegno, l’illecito avrà una valenza penale, che sarà punita ai sensi dell’articolo 347 del Codice di Procedura Penale.
(Ja. Brug. )