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Pagamenti e obbligo POS, occorre fare chiarezza

Redazione

Pagamenti e obbligo POS, occorre fare chiarezza

L'obbligo di accettare carte di credito può essere assolto anche senza passare dal POS / Articolo a cura di ANCLSU Perugia
Mer, 10/12/2014 - 15:39

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Dal primo luglio 2014 è scattato l’obbligo per “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, l’obbligo di “accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito” , per un importo superiore a euro 30.

Se da un lato è condivisibile la spinta verso l’utilizzo dei pagamenti elettronici si dice da più parti sinonimo di modernità, dall’altra non si può non sottolineare come questo “modo di vivere” in molti altri paesi ha determinato una spesa maggiore delle possibilità economiche personali.

Con questo non si vuole dire che tutto ciò sia la causa della stringente crisi economica in cui ci troviamo, ma sicuramente per chi non si rende conto di quanto spende il pagamento con tesserine elettroniche non costituisce di certo un aiuto.

Quello che va invece evidenziato è che le motivazioni che hanno spinto la determinazione di questo obbligo sono errate. Non si deve introdurre il POS per legge, negli studi professionali, perché qui si annida l’evasione fiscale. Questo non è accettabile.

Si accetta l’introduzione di questo meccanismo ma con le motivazioni che troviamo nella G.U. N.21 del 27/01/2014: “Considerato che l’uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all’incremento di rischio di essere vittime di reati”.

Ma occorre fare necessaria chiarezza visto e considerato anche i titoli fuorvianti che si leggono su molti giornali e riviste.

Innanzi tutto, la norma obbliga di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e non già di dotarsi di POS (Point Of Sales).

Sul sito della Banca d’Italia viene spiegato cos’è il P.O.S.: “Apparecchiatura automatica mediante la quale è possibile effettuare il pagamento di beni o servizi presso il loro fornitore utilizzando carte di pagamento. Consiste in un apparecchio situato in negozi, grandi magazzini o altri centri commerciali, che consente il pagamento della merce acquistata tramite carta di pagamento. L’apparecchiatura consente il trasferimento delle informazioni necessarie per l’autorizzazione e la registrazione, in tempo reale o differito, del pagamento”.

È evidente in tutto ciò che il POS è uno strumento atto alla ricezione del pagamento e non uno strumento rivolto alla lotta contro l’evasione fiscale; ma non solo dobbiamo anche rilevare che questo strumento non è l’unico utilizzabile e nemmeno è il più economico.

Ma ci sarebbero a questo punto anche altri strumenti di pagamento facilmente reperibili in commercio; ci sono prodotti che trasformano lo smartphone in un lettore Pos anche “contactless”; il prodotto si collega allo smartphone dell’esercente che diventa un P.O.S. a tutti gli effetti.

Il vantaggio che si ha sfruttando queste tecnologie rispetto alle macchinette tradizionali sono sia una minore spesa per l’acquisto dell’apparecchio, sia una minore commissione sulla transazione.

Ma ancora tra le carte di debito oggigiorno sono ormai molto diffuse quelle prepagate.

Sono in molti oggigiorno i possessori di una postepay, carta prepagata, mentre non tutti avranno un account su paypal. Ma basterebbe fornire al cliente il numero della postepay o l’indirizzo paypal della nostra attività per aver permesso al cliente di pagare attraverso carte di debito e quindi aver assolto all’obbligo” per usare il termine usato all’art. 2 del Decreto Interministeriale, e senza aver pagato nessuna commissione bancaria.

Va comunque detto, in conclusione, che il decreto che impone questo obbligo non prevede in ogni caso alcuna sanzione nel caso di mancato adempimento circa l’obbligo, purtuttavia determina la conseguenza dell’impossibilità per il cliente di assolvere all’obbligo del pagamento.

a cura di Marcello Giovagnoli | Consulente del Lavoro

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