Spoleto

Omicidio Obi, 30 anni per Shuryn: esclusi i futili motivi. La sentenza della Corte d’Assise | Video

30 anni di reclusione, esclusi l’aggravante dei futili motivi e le attenuanti chieste dalla difesa e 390 mila euro il risarcimento alla famiglia di Bala Sagor, detto Obi. E’ questa la sentenza di primo grado della Corte d’Assise di Terni per Dmytro Shuryn reo confesso dell’omicidio del 21enne bengalese ucciso e fatto a pezzi per un debito di 150 euro, avvenuto a Spoleto nel settembre 2025. La Procura aveva chiesto l’ergastolo, l’isolamento di 18 mesi e i futili motivi. Oltre al pagamento delle spese processuali il 33enne ucraino verrà perpetuamente interdetto dai pubblici uffici.

Le repliche del PM

Il fulcro della sentenza ruotava attorno ai futili motivi che secondo il Pm sussistevano e andavano ancorati al litigio per la restituzione dei 150 euro. Sono futili se rapportati alla gravità del reato commesso, “c’è stata una reazione esagerata, una condotta di una gravità estrema rispetto al nulla” ha ribadito il procuratore capo Claudio Cicchella. La difesa ha contestato il nesso casuale tra i 150 euro e l’omicidio ma per il sostituto procuratore Roberta Del Giudice: “non è possibile fare una valutazione dei singoli momenti della dinamica delittuosa, occorre analizzarlo nel suo complesso. Non c’è la spinta di Obi e la reazione di Shuryn. Obi voleva i suoi soldi ed è per questo che è stato ucciso e Shuryn ha dato sfogo al suo impulso criminoso. La reazione e la richiesta di soldi non è inaspettata, Obi rivoleva i suoi soldi già da maggio. Non è stato neanche un unico colpo, lo dimostra il segno sul collo e sulla mano. E’ stato colpito di spalle quando stava cercando di uscire dalla cantina. Non c’è stata provocazione”.  L’accusa ha chiesto dunque il riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi e di non considerare la provocazione.

La parte civile

“Lo smembramento e l’occultamento per la difesa è stato determinato dal panico, ma il panico porta a un atteggiamento scomposto, la condotta (di Shuryn, ndr) è lucida e padrona delle scena del crimine. L’atto di resipiscenza non c’è stato perché presuppone consapevolezza dell’azione compiuta, qui la confessione c’è stata solo quando il soggetto è stato raggiunto da elementi indiziari forti che lo inchiodavano alle sue responsabilità. C’è stata una confessione a valle e non a monte e quindi non di pregio”, questa la tesi dell’avvocata Paola Picchioni, parte civile, che ribadisce: “La difesa invoca (per le attenuanti) l’incensuratezza ma non è un elemento decisivo a fronte dell’eccessiva gravità e la collaborazione/confessione ma sono state tardive. La condotta post delitto è già un elemento idoneo al diniego delle attenuanti generiche”.