I consiglieri provinciali Massimiliano Capitani (Pd) ed Enrico Bastioli (Socialisti) presentano un ODG urgente che, qualora venisse accolto dalla Regione Umbria, potrebbe portare ad uno snellimento e facilitazione dei processi autorizzativi delle “pratiche sismiche” ed inoltre andrebbe incontro alle esigenze dei cittadini utenti evitando altresì il rallentamento dell'attività edilizia nel territorio provinciale e regionale.
“Questa modifica al provvedimento legislativo- asseriscono i Consiglieri- inoltre diminuirebbe il carico di lavoro e le eventuali difficoltà per gli attuali organici degli uffici provinciali. Un buon risultato è già stato raggiunto in considerazione del fatto che alcuni consiglieri regionali (Smacchi e Chiacchieroni) si sono già espressi positivamente in II Commissione Regionale. Lo stesso Assessore Regionale Vinti ritiene sia necessario organizzare una seduta congiunta della I Commissione della Provincia ( Capitani ne è Presidente), e della II Commissione della Regione per approfondire ulteriormente la materia.”
Nel frattempo il Documento è stato approvato all'unanimità prima in I Commissione e poi nel pomeriggio in Consiglio Provinciale ieri 29 Luglio 2010.
Ecco il testo dell'OdG:
Al Presidente della Provincia di Perugia
Al Presidente del Consiglio Provinciale di Perugia
ORDINE DEL GIORNO URGENTE
Oggetto: Proposta di modifica della Legge Regionale n° 5 del 27 gennaio 2010 “Disciplina
delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”. Emendamento
alla proposta di modifica L.R. 5/2010 – Disegno di Legge Delibera 691 del 10/5/2010 all'esame
della II Commissione Consiliare Regionale in data 21/6/2010.
Ex art. 44 comma 2, preventivo passaggio in commissione
Premesso
che con L. R. n. 61 del 20/08/1981 la Regione dell'Umbria ha delegato la Provincia di Perugia in
materia di vigilanza e controllo degli edifici in zona sismica e che dal 14 maggio 1982 tali controlli
venivano effettuati con metodo a campione sui progetti depositati;
che in data 01/07/2009, dopo una serie di proroghe temporali e successivamente all'evento sismico
che ha colpito l'Abruzzo nell'Aprile 2009, sono entrate in vigore le “Nuove norme tecniche sulle
costruzioni” riportate nel D.M. 14 Gennaio 2008;
che in data 03/06/2010, è entrata in vigore la L.R. n° 5 del 27 gennaio 2010 “Disciplina delle
modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche” che, nel rispetto dei
principi fondamentali contenuti nel D.P.R. n° 380 del 6 Giugno 2001, norma modalità e criteri per
l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.
Considerato
che la Regione dell'Umbria ed in particolare la Provincia di Perugia è quasi completamente
classificata sismica di I e II categoria con la sola eccezione dei territori ricompresi nel Comune di
Todi e Città Della Pieve (III categoria);
che la L.R. 5/2010 prevede il rilascio di autorizzazione per tutti gli interventi in zona sismica di I e
II categoria.
Constatato
che il Servizio Controllo Costruzioni e Protezione civile dell'Ente ha fino ad ora espletato con
grande professionalità e senso del dovere i propri compiti delegati dando risposte qualificate e
tempestive anche in occasione di momenti di particolare difficoltà o emergenza come ad esempio il
terremoto del 1997 e la successiva fase di ricostruzione;
che estrapolando i dati ricavati dall'attuale presentazione dei progetti presso il Servizio Controllo
Costruzioni e Protezione Civile della Provincia di Perugia, si prevede il rilascio di almeno 3000
autorizzazioni annue;
che tale mole di progetti comporta un enorme carico di lavoro per gli uffici provinciali e che il
personale assegnato, nonostante le integrazioni di personale assicurate fino al 31 dicembre ed i
bandi di concorso avviati per gli ingegneri, diverrà a breve insufficiente ad assicurare il rilascio di
tutte le autorizzazioni nei tempi previsti dalla L.R. 5/2010;
che è prioritaria la sicurezza degli edifici ma è contemporaneamente necessario non rallentare o
bloccare l'attività edilizia nel territorio, stante anche la grave crisi economico-finanziaria in atto.
Attestato
che Regioni limitrofe hanno adottato norme tese a snellire e facilitare i processi autorizzativi, ad
esempio la Toscana, che oltre ad individuare una categoria di territori a sismicità ridotta (zona 3bis)
declassando zone che erano precedente classificate di 2 categoria, ha anche previsto esenzioni
specifiche dal regime autorizzativo per opere di importanza trascurabile ai fini della pubblica
incolumità (art.13 L.R. 21 giugno 2006, n. 24 – modifica art 117 L.R. Toscana n. 1/2005 – lettera
e)” le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità da non assoggettare al
procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito”);
che nella classificazione delle opere individuata dalla Regione Umbria ed approvata con DGR 816
del 4/6/2010 vi sono opere che possono ritenersi di limitata e trascurabile importanza ai fini della
pubblica incolumità.
Ritenuto
che oltre alle opere che non interessano la pubblica incolumità e che non sono oggetto di deposito
né di autorizzazione individuate dalla DGR 817 del 4/6/2010, si possono individuare opere di
modesta rilevanza per le quali il deposito del progetto, l'istruttoria dello stesso ed il controllo in
cantiere a campione può ritenersi sufficiente a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità.
Si propone di modificare l'art 8 comma 1 della L.R. 27/01/2010 n. 5 aggiungendo il seguente
paragrafo:
“ad esclusione degli interventi di modesta rilevanza ai fini della pubblica incolumità, da
individuare con successivo atto di Giunta, per i quali si applicano le disposizioni degli articoli
10 e 11″
Testo approvato
Art. 8
(Autorizzazione sismica)
1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media
sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83,
commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, i lavori di cui
all'articolo 7, comma 1 non possono iniziare
senza la preventiva autorizzazione sismica di cui
all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, rilasciata
Testo modificato
Art. 8
(Autorizzazione sismica)
1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media
sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83,
commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, i lavori di cui
all'articolo 7, comma 1 non possono iniziare
senza la preventiva autorizzazione sismica di cui
all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, rilasciata
dall'autorità competente. dall'autorità competente, ad esclusione degli
interventi di modesta rilevanza ai fini della
pubblica incolumità, da individuare con
successivo atto di Giunta, per i quali si
applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11.
Si propone inoltre di Deliberare il seguente elenco di interventi di scarsa rilevanza ai fini della
pubblica incolumità:
– interventi di miglioramento di edifici esistenti, interventi di riparazione e interventi locali,
compresi quelli ricadenti ai punti A1 e A2, così come definiti nell'allegato 1 e 2 DGR 816
del 4/6/2010 gruppo C categoria 9;
– altre opere di cui all'art. 3 L.64/74 non individuate in alcuna categoria quali ad esempio
opere di sostegno dei terreni, non ricompresi ai punti A1 e A2, così come definiti
nell'allegato 1 e 2 DGR 816 del 4/6/2010 gruppo C categoria 10;
– edifici con cubatura complessiva inferiore a 500 mc. costituiti da un solo piano, con
qualsivoglia sistema costruttivo, non ricompresi ai punti A1 e A2, così come definiti
nell'allegato 1 e 2 DGR 816 del 4/6/2010 gruppo D categoria 11;
– opere che per dimensione, caratteristiche tecniche e d'uso non presentano particolari
problemi, non ricomprese ai punti A1 e A2, come ad esempio:a) muri di cinta o recinzioni
che possono rappresentare pericolo per la pubblica incolumità; b) opere di sbancamento o
scavi temporanei per edifici o strutture che saranno oggetto di successiva denuncia dei
lavori, così come definiti nell'allegato 1 e 2 DGR 816 del 4/6/2010 gruppo D categoria 12.
Si propone di modificare conseguentemente le intestazioni delle tabelle allegato 1 e 2 alla
D.G.R.816/2010 come sotto riportato
Intestazione deliberata
ZONA 1 – 2 E AUTORIZZAZIONI IN ZONA 3 DEPOSITI IN ZONA 3
Intestazione modificata
ZONA 1 – 2 E AUTORIZZAZIONI IN ZONA 3 DEPOSITI IN ZONA 3 E ZONA 1 E 2(limitatamente ai gruppi/categoria C/9 C/10D/11 D/12)