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ODG URGENTE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI CAPITANI E BASTIOLI SULLA DISCIPLINA SISMICA

Redazione

ODG URGENTE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI CAPITANI E BASTIOLI SULLA DISCIPLINA SISMICA

Ven, 30/07/2010 - 10:48

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I consiglieri provinciali Massimiliano Capitani (Pd) ed Enrico Bastioli (Socialisti) presentano un ODG urgente che, qualora venisse accolto dalla Regione Umbria, potrebbe portare ad uno snellimento e facilitazione dei processi autorizzativi delle “pratiche sismiche” ed inoltre andrebbe incontro alle esigenze dei cittadini utenti evitando altresì il rallentamento dell'attività edilizia nel territorio provinciale e regionale.

“Questa modifica al provvedimento legislativo- asseriscono i Consiglieri- inoltre diminuirebbe il carico di lavoro e le eventuali difficoltà per gli attuali organici degli uffici provinciali. Un buon risultato è già stato raggiunto in considerazione del fatto che alcuni consiglieri regionali (Smacchi e Chiacchieroni) si sono già espressi positivamente in II Commissione Regionale. Lo stesso Assessore Regionale Vinti ritiene sia necessario organizzare una seduta congiunta della I Commissione della Provincia ( Capitani ne è Presidente), e della II Commissione della Regione per approfondire ulteriormente la materia.”

Nel frattempo il Documento è stato approvato all'unanimità prima in I Commissione e poi nel pomeriggio in Consiglio Provinciale ieri 29 Luglio 2010.

Ecco il testo dell'OdG:

Al Presidente della Provincia di Perugia

Al Presidente del Consiglio Provinciale di Perugia

ORDINE DEL GIORNO URGENTE

Oggetto: Proposta di modifica della Legge Regionale n° 5 del 27 gennaio 2010 “Disciplina

delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”. Emendamento

alla proposta di modifica L.R. 5/2010 – Disegno di Legge Delibera 691 del 10/5/2010 all'esame

della II Commissione Consiliare Regionale in data 21/6/2010.

Ex art. 44 comma 2, preventivo passaggio in commissione

Premesso

che con L. R. n. 61 del 20/08/1981 la Regione dell'Umbria ha delegato la Provincia di Perugia in

materia di vigilanza e controllo degli edifici in zona sismica e che dal 14 maggio 1982 tali controlli

venivano effettuati con metodo a campione sui progetti depositati;

che in data 01/07/2009, dopo una serie di proroghe temporali e successivamente all'evento sismico

che ha colpito l'Abruzzo nell'Aprile 2009, sono entrate in vigore le “Nuove norme tecniche sulle

costruzioni” riportate nel D.M. 14 Gennaio 2008;

che in data 03/06/2010, è entrata in vigore la L.R. n° 5 del 27 gennaio 2010 “Disciplina delle

modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche” che, nel rispetto dei

principi fondamentali contenuti nel D.P.R. n° 380 del 6 Giugno 2001, norma modalità e criteri per

l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

Considerato

che la Regione dell'Umbria ed in particolare la Provincia di Perugia è quasi completamente

classificata sismica di I e II categoria con la sola eccezione dei territori ricompresi nel Comune di

Todi e Città Della Pieve (III categoria);

che la L.R. 5/2010 prevede il rilascio di autorizzazione per tutti gli interventi in zona sismica di I e

II categoria.

Constatato

che il Servizio Controllo Costruzioni e Protezione civile dell'Ente ha fino ad ora espletato con

grande professionalità e senso del dovere i propri compiti delegati dando risposte qualificate e

tempestive anche in occasione di momenti di particolare difficoltà o emergenza come ad esempio il

terremoto del 1997 e la successiva fase di ricostruzione;

che estrapolando i dati ricavati dall'attuale presentazione dei progetti presso il Servizio Controllo

Costruzioni e Protezione Civile della Provincia di Perugia, si prevede il rilascio di almeno 3000

autorizzazioni annue;

che tale mole di progetti comporta un enorme carico di lavoro per gli uffici provinciali e che il

personale assegnato, nonostante le integrazioni di personale assicurate fino al 31 dicembre ed i

bandi di concorso avviati per gli ingegneri, diverrà a breve insufficiente ad assicurare il rilascio di

tutte le autorizzazioni nei tempi previsti dalla L.R. 5/2010;

che è prioritaria la sicurezza degli edifici ma è contemporaneamente necessario non rallentare o

bloccare l'attività edilizia nel territorio, stante anche la grave crisi economico-finanziaria in atto.

Attestato

che Regioni limitrofe hanno adottato norme tese a snellire e facilitare i processi autorizzativi, ad

esempio la Toscana, che oltre ad individuare una categoria di territori a sismicità ridotta (zona 3bis)

declassando zone che erano precedente classificate di 2 categoria, ha anche previsto esenzioni

specifiche dal regime autorizzativo per opere di importanza trascurabile ai fini della pubblica

incolumità (art.13 L.R. 21 giugno 2006, n. 24 – modifica art 117 L.R. Toscana n. 1/2005 – lettera

e)” le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità da non assoggettare al

procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito”);

che nella classificazione delle opere individuata dalla Regione Umbria ed approvata con DGR 816

del 4/6/2010 vi sono opere che possono ritenersi di limitata e trascurabile importanza ai fini della

pubblica incolumità.

Ritenuto

che oltre alle opere che non interessano la pubblica incolumità e che non sono oggetto di deposito

né di autorizzazione individuate dalla DGR 817 del 4/6/2010, si possono individuare opere di

modesta rilevanza per le quali il deposito del progetto, l'istruttoria dello stesso ed il controllo in

cantiere a campione può ritenersi sufficiente a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità.

Si propone di modificare l'art 8 comma 1 della L.R. 27/01/2010 n. 5 aggiungendo il seguente

paragrafo:

“ad esclusione degli interventi di modesta rilevanza ai fini della pubblica incolumità, da

individuare con successivo atto di Giunta, per i quali si applicano le disposizioni degli articoli

10 e 11″

Testo approvato

Art. 8

(Autorizzazione sismica)

1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media

sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83,

commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, i lavori di cui

all'articolo 7, comma 1 non possono iniziare

senza la preventiva autorizzazione sismica di cui

all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, rilasciata

Testo modificato

Art. 8

(Autorizzazione sismica)

1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media

sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83,

commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, i lavori di cui

all'articolo 7, comma 1 non possono iniziare

senza la preventiva autorizzazione sismica di cui

all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, rilasciata

dall'autorità competente. dall'autorità competente, ad esclusione degli

interventi di modesta rilevanza ai fini della

pubblica incolumità, da individuare con

successivo atto di Giunta, per i quali si

applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11.

Si propone inoltre di Deliberare il seguente elenco di interventi di scarsa rilevanza ai fini della

pubblica incolumità:

– interventi di miglioramento di edifici esistenti, interventi di riparazione e interventi locali,

compresi quelli ricadenti ai punti A1 e A2, così come definiti nell'allegato 1 e 2 DGR 816

del 4/6/2010 gruppo C categoria 9;

– altre opere di cui all'art. 3 L.64/74 non individuate in alcuna categoria quali ad esempio

opere di sostegno dei terreni, non ricompresi ai punti A1 e A2, così come definiti

nell'allegato 1 e 2 DGR 816 del 4/6/2010 gruppo C categoria 10;

– edifici con cubatura complessiva inferiore a 500 mc. costituiti da un solo piano, con

qualsivoglia sistema costruttivo, non ricompresi ai punti A1 e A2, così come definiti

nell'allegato 1 e 2 DGR 816 del 4/6/2010 gruppo D categoria 11;

– opere che per dimensione, caratteristiche tecniche e d'uso non presentano particolari

problemi, non ricomprese ai punti A1 e A2, come ad esempio:a) muri di cinta o recinzioni

che possono rappresentare pericolo per la pubblica incolumità; b) opere di sbancamento o

scavi temporanei per edifici o strutture che saranno oggetto di successiva denuncia dei

lavori, così come definiti nell'allegato 1 e 2 DGR 816 del 4/6/2010 gruppo D categoria 12.

Si propone di modificare conseguentemente le intestazioni delle tabelle allegato 1 e 2 alla

D.G.R.816/2010 come sotto riportato

Intestazione deliberata

ZONA 1 – 2 E AUTORIZZAZIONI IN ZONA 3 DEPOSITI IN ZONA 3

Intestazione modificata

ZONA 1 – 2 E AUTORIZZAZIONI IN ZONA 3 DEPOSITI IN ZONA 3 E ZONA 1 E 2(limitatamente ai gruppi/categoria C/9 C/10D/11 D/12)


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