Il Capogruppo di Prima Spoleto in consiglio comunale, Sergio Grifoni presenta una interpellanza al Sindaco di Spoleto per chiedere chiarimenti sul calcolo della Tarsu, tassa di smaltimento dei rifiuti, che secondo il consigliere presenta dei dubbi interpretativi. Ecco il testo :
” Signor Sindaco, in questi giorni moltissimi cittadini di Spoleto si sono visti recapitare avvisi di recupero tributi per ciò che concerne la TARSU, ovvero la tassa sullo smaltimento dei rifiuti, e questo a seguito di avvenuto accertamento da parte degli uffici comunali competenti.
Il pagamento di tali tributi viene richiesto a seguito di verifica della superficie imponibile degli immobili interessati, dalle quali si evincerebbe una differenza fra superficie dichiarata dal contribuente e quella effettiva.
Tale verifica non è stata effettuata con misurazione diretta delle superfici, ma basandosi esclusivamente sui dati ricavati dalle specifiche mappe catastali, azione questa che verrebbe considerata legittima secondo la normativa vigente.
La disciplina che regolamenta però tale materia, e nello specifico il D.L. n° 507 del 15 novembre 1993, quando parla di “superficie imponibile”, intende logicamente la superficie calpestabile che, per logica, produce immondizia.
Tant'è vero questo principio che la stessa legge esclude dal computo tutti i locali (soffitte, lavanderie, stenditoi, vani caldaia etc.) la cui altezza non superi il metro e mezzo.
Non può inoltre essere considerata superficie, quella occupata da armadi a muro, vasche da bagno, monoblocchi, lavelli in genere che, per lo stesso principio, non risultano calpestabili.
Questa tesi, indirettamente, viene contemplata anche nella stessa legge, quando impone il calcolo nella misura di almeno l'80% della superficie catastale, prendendo atto cioè che non tutta la superficie può essere calcolata ai fini della tassa.
Tutte queste componenti da escludere non possono essere oggettivamente verificate attraverso la semplice analisi delle mappe catastali, ma richiedono per forza di cose un sopralluogo specifico o, in alternativa, una nuova dichiarazione del contribuente tramite autocertificazione.
La mia convinzione trova una qualche giustificazione anche nel contenuto della stessa lettera del comune, allegata all'avviso di accertamento, quando cioè riconosce che, nonostante lo scrupolo della verifica, potrebbero essere stati commessi degli errori.
I cittadini infatti hanno la possibilità di presentare ricorso avverso tale ingiunzione, azione questa che, solo di bollo, verrebbe però a costare 15 euro.
Una cosa pertanto è certa: il contribuente, sia se ha torto, sia se ha ragione, solo per il fatto di aver ricevuto la suddetta lettera comunale, deve affrontare comunque una spesa.
Qualora poi le mie istanze dovessero trovare positivo riscontro, ovvero risulti che le richieste del Comune siano improprie, l'Ente sarebbe chiamato a spese di rimborso e risarcimento, con conseguenze pesanti per le casse comunali.
Da non sottovalutare poi il fatto che, avendo il cittadino la facoltà di presentare ricorso entro 60 giorni, ma essendo pervenuti gli avvisi, contemporaneamente, a migliaia di contribuenti, lo stesso potrebbe trovare serie difficoltà ad esercitare tale diritto, a causa di già evidenziati intasamenti degli sportelli adibiti a ciò.
Per queste ragioni, il sottoscritto, interpella la S.V., al fine di conoscere:
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i parametri usati per l'individuazione delle superfici tramite le mappe catastali;
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gli accorgimenti organizzativi adottati per meglio assorbire le scontate istanze da parte dei contribuenti destinatari dell'accertamento.
Si chiede cortese risposta in seno al Consiglio Comunale.”