“Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge in ogni domanda. Condanna i ricorrenti alle spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), da dividersi in parti uguali tra la Regione Umbria e Terni Biomassa s.r.l., oltre oneri ed accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa” – è la sentenza del Tar dell’Umbria sul ricorso che nel 2017 il “Comitato No Inceneritori” aveva formalizzato contro Regione Umbria e la società Terni Biomassa avente per oggetto la richiesta di annullamento della determinazione dirigenziale regionale n. 2748 del 22 marzo 2017, avente ad oggetto: “Terni Biomassa s.r.l.- Impianto di coincenerimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 3 Mg all’ora sito in Via Ratini n. 1 , Loc. maratta – Terni (TR) – Autorizzazione Integrata Ambientale”.
Inceneritore TerniBiomassa | Comune di Terni contro Regione Umbria, si va in tribunale
Secondo i ricorrenti la Regione Umbria non avrebbe tenuto conto del “dissenso qualificato” del Sindaco di Terni, emesso ai sensi del comma 3 dell’art. 14 quater della legge 241/1990 e suffragato, a loro giudizio, da evidenze scientifiche, dovendosi eventualmente rimettere il procedimento al Consiglio dei Ministri; nel ricorso era stata anche citata l’illegittimità delle motivazioni poste a sostegno dell’autorizzazione integrata ambientale impugnata, secondo cui l’eventuale mancato rilascio di quest’ultima avrebbe l’effetto mantenere in validità il precedente regime autorizzativo, contemplante un livello di emissioni inquinanti superiori a quelle in contestazione.
La Regione Umbria si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in ragione del fatto che “qualora il Tribunale annullasse gli atti impugnati, e quindi, l’AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 2748 del 22.03.2017, trattandosi di impianto già in esercizio, tornerebbe ad applicarsi la precedente autorizzazione, che, nonostante gli adeguamenti adottati necessari a garantire la conformità dell’esercizio dell’installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.
Oltre alla Regione anche Terni Biomassa si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependo il difetto di legittimazione attiva del Comitato No Inceneritori “per difetto del requisito della rappresentatività e degli altri ricorrenti per assenza del requisito della vicinitas a detto impianto”.
Per quanto riguarda le circostanze contestate alla Regione, il Collegio ha ritenuto che “Entrambi i motivi sono destituiti di fondamento” (cioè il parere contrario del sindaco) anche perché, si legge ancora nella sentenza: “Sul punto, è indimostrato, allo stato, il paventato danno alla salute ed all’ambiente, atteso che le modifiche apportate all’impianto di incenerimento per renderlo conforme alla determina AIA in contestazione”.
Sempre secondo la sentenza del Tar lo studio “Sentieri” non dimostrerebbe che ci siano connessioni tra l’attività di incerrimento e e l’incidenza di gravi malattie a Terni “trattandosi di studio che valuta la mortalità nelle aree individuate come SIN (i.e. siti di interesse nazionale) ai fini della loro bonifica (ricercando le correlazioni delle malattie alle tipologie di inquinanti associati allo specifico sito e quindi alla causa dell’inquinamento) e non è quindi pertinente al caso di specie, atteso che l’impianto di Terni Biomassa non ricade nell’ambito di detta tipologia di aree all’interno del territorio comunale”.