“Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato” – è la sentenza del Tar dell’Umbria con la quale si accoglie il ricorso formalizzato dalla Bioter (che gestisce l’inceneritore di Maratta) tramite l’avvocato Alessandro Tomassetti contro la Regione Umbria, difesa dagli avvocati Luca Benci e Luciano Ricci, in merito a una nota della Regione con la quale si intendeva stoppare l’iter di avvio del riesame dell’Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale), nello specifico: “della nota della Regione Umbria, Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile – Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, NR006625/2024, del 9 febbraio 2024, avente ad oggetto “D.Lgs. 152/06, art. 29-octies, comma 5 – Società Bioter S.r.l – Autorizzazione Integrata Ambientale Regione Umbria D.D. N. 2748 del 22.03.2017, volturata con D.D. n. 3630/2023. Avvio riesame AIA ai sensi dell”art. 29-octies comma 3a”; nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso”.
Inceneritore Bioter-Regione, la storia
Secondo quanto ricostruito dal Tar con nota del 29 giugno 2023 la società Bioter s.r.l. ha comunicato alla Regione Umbria, e per conoscenza ad ARPA Umbria, “l’avvio di attività di manutenzione ordinaria dell’impianto permanendo lo stato di messa in sicurezza e di arresto totale dello stesso”. Come risposta, con nota prot. n. 169398 del 4 luglio 2023 il Servizio regionale competente ha comunicato alla Bioter – e per conoscenza ad ARPA Umbria ed al Comune di Terni – che “qualsiasi modifica, non riconducibile alla semplice manutenzione ordinaria, avrebbe dovuto essere comunicata al Servizio tramite portale istituzionale e che il riavvio e l’esercizio dell’impianto sarebbe stato subordinato alla presentazione, da parte della stessa Bioter, dell’istanza di riesame dell’autorizzazione n. 2748 del 22 marzo 2017 per adeguamento alle BAT Conclusion di cui alla Decisione di esecuzione UE 2019/2010 per gli inceneritori, nonché alla conclusione positiva, da parte della Regione Umbria, del procedimento di riesame ed alla realizzazione degli interventi di adeguamento dell’intera installazione alle migliori tecniche disponibili”.
Con nota prot. 2024-0017135 del 25 gennaio 2024 Bioter ha risposto alla nota regionale dichiarando, in particolare, che «L’azienda intende avviare a combustione rifiuti e biomasse in miscelazione tra loro così come da Autorizzazione» e argomentando circa la non applicabilità delle richiamate BAT all’impianto di Maratta Con nota prot. 2024-0017125 del 25 gennaio 2024 la Bioter ha trasmesso il cronoprogramma dei lavori di manutenzione e commissioning, con previsione di inizio della fase avviamento dell’impianto al 22 febbraio 2024.
Il ricorso Bioter, perché?
A questo punto la Bioter è ricorsa al Tar per due motivi: per illegittimità per errore di diritto e per illegittimità per difetto di motivazion. Nel primo caso, ad avviso di parte ricorrente, alla luce dei richiami all’AIA relativa all’impianto, alla normativa comunitaria e nazionale, con riferimento all’impianto della Bioter s.r.l. non troverebbe applicazione il riesame di cui all’art. 29 octies, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto l’impianto stesso non rientra nel campo di applicazione delle BAT – Best Available Techniques. Nel secondo caso, difettando la comunicazione della Regione Umbria, “caratterizzata da una particolare “efficacia afflittiva” in ordine alle sorti della Bioter s.r.l. – di motivazione a fondamento delle determinazioni assunte dall’Ente territoriale, con l’impossibilità di individuare l’iter logico-giuridico che ha consentito alla pubblica amministrazione di superare le argomentazioni tecniche avanzate dalla ricorrente. Lamenta la parte ricorrente che la nota regionale non ha dato puntuale riscontro alle argomentazioni analitiche fornite dai tecnici della ricorrente, rendendo il contraddittorio del tutto apparente, ma non ha neanche consentito agli stessi di desumere “per relationem” il ragionamento in essa contenuto”.
La difesa della Regione
Secondo quanto si legge nella sentenze, la difesa della Regione ha fornito una lettura secondo la quale: “Il Legislatore europeo avrebbe inteso affermare che, ove un impianto di coincenerimento bruci esclusivamente rifiuti da biomassa – rifiuti che nella loro essenza non si discostano da biomassa non rifiuto e quindi dalla cui combustione non deriva un rischio tale da imporre l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili – non si applicano le BAT; negli altri casi, quando sono trattati anche rifiuti non rientranti tra le biomasse, le BAT dovrebbero necessariamente applicarsi”. La Regione, inoltre, ha evidenziato “che l’impianto in oggetto, nella sua pur limitata attività negli ultimi anni di produzione, ha utilizzato quale combustibile esclusivamente il rifiuto non è annoverato tra i rifiuti biomassa, identificato dal codice 03 03 07 (scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone), come dimostrato dalle Relazioni sul funzionamento relative agli anni 2017 e 2018”.
Il Tar
Ma il Tar è chiaro: “In primo luogo, la parte ricorrente si duole dell’errore di diritto, avendo la Regione Umbria erroneamente ritenuto ricorrente l’ipotesi di riesame obbligatorio; quanto al vulnus al principio di precauzione ventilato dalla difesa resistente, osserva il Collegio che la normativa richiamata affianca ai casi di riesame obbligatorio dell’AIA, una nutrita serie di ipotesi in cui lo stesso riesame può essere disposto a seguito di una valutazione discrezionale dell’Autorità competente; alla luce di quanto esposto, il gravato atto regionale sconta, altresì, il lamentato difetto di motivazione, laddove, anche a fronte di osservazioni dell’interessata in cui sostanzialmente si anticipano i contenuti del ricorso, non evidenzia per quale motivo le BAT sono ritenute applicabili. Nulla è detto nell’atto gravato, né nella precedente nota richiamata per relationem, circa la sussistenza delle condizioni richiamate nell’ambito di applicazione, sopra dettagliate. Va, altresì, evidenziato che l’argomento relativo all’utilizzo quali combustibili negli ultimi anni di produzione nell’impianto de quo esclusivamente di rifiuti non annoverati tra le biomasse (in particolare scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone) non è in alcun modo desumibile dalla motivazione dell’atto gravato, costituendo una inammissibile integrazione postuma della motivazione”.